Questioni aperte:
la comunione ai divorziati risposati
La Facoltà Teologica di Milano propone che siano ammessi all’eucaristia
senza che rinuncino ai rapporti sessuali.
di Sandro Magister -http://www.chiesa.espressonline.it
Un suo autorevole teologo spiega perchè e a quali condizioni.
Come reagirà Roma?
ROMA,
25 luglio 2006 – Sull’ultimo numero di “Teologia”,
la rivista della Facoltà Teologica di Milano e dell’Italia
Settentrionale, Alberto Bonandi propone una nuova “via” per
ammettere alla comunione, a determinate condizioni, i cattolici divorziati
risposati.
Bonandi, prete della diocesi di Mantova, insegna morale fondamentale
ed è uno dei teologi più autorevoli nel suo campo.
Nel 2003 è stato tra i principali relatori di un convegno organizzato
a Roma dalla Pontificia Università del Laterano sull’enciclica
di Giovanni Paolo II “Veritatis Splendor”, assieme ai cardinali
Georges Cottier, Angelo Scola, Francis George, Camillo Ruini, Joseph
Ratzinger.
Che la comunione ai divorziati risposati sia una questione aperta, è lo
stesso Ratzinger, divenuto papa, ad ammetterlo. Ne ha parlato in due
occasioni: in un colloquio con i preti della diocesi di Aosta il 25
luglio 2005 e, più ufficialmente, nel discorso al tribunale
della Rota Romana del 28 gennaio 2006.
Entrambe le volte Benedetto XVI ha suggerito di “approfondire” un
caso specifico: l’eventuale nullità di un matrimonio ecclesiastico
celebrato senza fede, per coloro che passati a una seconda convivenza
tornano alla pratica cristiana e chiedono la comunione.
La “via” proposta da Bonandi è invece più generale.
Presuppone sia la permanente validità del precedente matrimonio,
sia la continuità piena della seconda convivenza, inclusi i
rapporti sessuali. Ed è quest’ultima la vera novità della
proposta.
Le regole attualmente in vigore, infatti, consentono la comunione solo
a chi, pur continuando a convivere con una persona diversa da quella
validamente sposata, rinuncia ai rapporti sessuali.
Le attuali regole sono di formulazione relativamente recente, pur basandosi
su una prassi antica molto severa. Ancora nel 1973 la congregazione
per la dottrina della fede ammetteva la “probata praxis in foro
interno”, ossia l’ammissione ai sacramenti per scelta di
coscienza approvata dal confessore. L’accesso alla comunione
dei divorziati risposati era fenomeno abbastanza diffuso, negli Stati
Uniti e in alcuni paesi d’Europa.
Poi è venuta nel 1981 l’esortazione apostolica “Familiaris
Consortio” a fissare la più rigorosa disciplina attuale.
Ma nel 1993 i vescovi tedeschi della Renania – tra i quali due
teologi di prestigio, Karl Lehmann e Walter Kasper, oggi cardinali – allargarono
di nuovo le possibilità di accesso alla comunione dei divorziati
risposati: segno che non ritenevano pienamente convincenti e vincolanti
le regole stabilite da Roma. La congregazione per la dottrina della
fede, all’epoca retta da Ratzinger, li richiamò all’obbedienza.
In ogni caso, sia questa iniziativa dei vescovi tedeschi, sia l’accondiscendenza
di molti preti, sia la diffusione di comportamenti discrezionali tra
i fedeli confermano che le regole vigenti a molti non appaiono buone.
Le pagine centrali del saggio di Bonandi su “Teologia” esaminano
precisamente quello che sembra essere il punto debole delle attuali
regole: il punto in cui esse impongono, per l’ammissione alla
comunione, la rinuncia ai rapporti sessuali tra i due conviventi, pur
consentendo tra essi la coabitazione, il rapporto affettivo, il mutuo
sostegno, la cura dei figli.
Con questo – scrive Bonandi – “sembra che la dottrina
cattolica finisca per riconoscere la liceità, in una seconda
relazione, di molti aspetti che caratterizzano il matrimonio, esclusi
solo i rapporti sessuali”.
Ma ciò sembra contraddire l’insegnamento della Chiesa
sull’unità dei “fini” del matrimonio, quello
unitivo e quello procreativo: “il primo dei quali sarebbe lecito
e anzi doveroso da perseguire anche nella convivenza dopo un matrimonio
fallito, mentre l’altro no”.
“Coerenza vorrebbe – prosegue Bonandi – che si dichiarasse
illecita la seconda relazione di coppia nella sua concreta totalità di
affetto, coabitazione, relazioni sessuali, generazione ed educazione
dei figli, e dunque che il semplice status di conviventi comunque impedisse,
finché dura, l’accesso ai sacramenti. Oppure che si cercasse
un’altra via...”.
Un’”altra via” è appunto quella che Bonandi
esplicita nella parte finale del suo saggio, senza la minima intenzione – sottolinea – di
introdurre un’eccezione all’indissolubiliutà del
matrimonio, ma “come saggia prassi ecclesiastica verso coloro
che si presentano in situazione di irregolarità al ministro
ordinato della Chiesa per chiedere i sacramenti”.
Ecco qui di seguito la formulazione testuale della proposta, a partire
dalla descrizione di una situazione tipica e “tutt’altro
che rara”.
Il saggio integrale è nel numero di giugno 2006 di “Teologia”,
alle pagine 222-248, sotto il titolo: “Riflessioni sulla prassi
ecclesiastica circa l’ammissione ai sacramenti di fedeli divorziati
risposati”.
Il brano che segue è ripreso dalle pagine 240-243, per gentile
concessione dell’editore:
”Ecco dunque una descrizione del caso tipico...”
di Alberto Bonandi
Al ministro ordinato si presenta un fedele il quale ha maturato, con
l’aiuto di Dio e di alcuni credenti, una chiara consapevolezza
della propria situazione morale e spirituale. Dieci anni addietro egli
iniziò, dopo un certo degrado interiore e affettivo, a tradire
la moglie, la quale invece non cessò di rimanergli fedele. A
un certo punto decise di abbandonare moglie e figlio, di accompagnarsi
con un’altra donna e infine di divorziare, per passare con la
seconda donna a nozze civili. Da queste nacque dopo qualche anno un
figlio.
L’uomo ora assolve con precisione agli impegni finanziari derivati
dal matrimonio, e partecipa, per quanto possibile, alla educazione
del primo figlio. Egli comincia a riapprezzare il Vangelo, col quale
era entrato in contrasto, nonostante la buona educazione cristiana
ricevuta. Ne riconosce profondità e valore anche a proposito
del matrimonio. Da tempo egli nutre un profondo sentimento di pentimento
e volontà di riconciliazione con Dio e la Chiesa.
Confrontato dal ministro con le richieste della Chiesa in ordine alla
riconciliazione sacramentale, egli fa presente che la sua condizione
di vita per molti aspetti importanti non è reversibile.
Non lo è affettivamente, per i legami nuovi che ha di propria
iniziativa contratto: egli riconosce onestamente di non riuscire a
pensare se stesso nella condizione del single.
Non lo è moralmente, in quanto la compagna e il secondo figlio
dipendono effettivamente ed emotivamente da lui, che liberamente ha
preso l’iniziativa di vincolarsi ad essi.
Egli confessa ancora di non poter assicurare, nonostante un sincero
impegno personale, una continenza sessuale permanente con la compagna
con la quale ha iniziato una relazione personale seria; anche e anzitutto
perché la compagna chiede di continuare ad alimentare una normale
affettività e un sano esercizio della sessualità, come
pure di generare un altro figlio. L’idea di troncare le relazioni
sessuali, cosa di cui peraltro egli non aveva mai parlato prima di
riprendere in tempi recenti un cammino di vita cristiana, trova lei
totalmente contraria, come pure la negazione a priori della generazione
di un secondo figlio. L’uomo stesso onestamente ammette di essere
in una condizione affettiva simile, per quanto riconosca e assuma fino
in fondo le proprie colpe e responsabilità verso il matrimonio
del cui fallimento si giudica principale artefice.
Ecco un possibile percorso ulteriore. Il sacerdote lo accoglie sottolineando
quanto segue.
Egli accetta di buon grado che il fedele cominci a comprendere il proprio
peccato, e intenda sinceramente convertire il proprio cuore, e lo incoraggia
a proseguire sulla via del pentimento e del rinascimento.
Gli ricorda che la prima unione fu e rimane l’unico matrimonio
della vita. E di conseguenza non è pensabile una seconda unione
quale sacramento dell’amore di Cristo per la Chiesa.
Propone quindi un cammino di riconciliazione con Dio e con la Chiesa.
Il fedele irregolare deve sottoporre la propria buona volontà alla
disciplina penitenziale della Chiesa secondo le forme indicate più avanti.
Inoltre la sua riconciliazione e riammissione alla comunione eucaristica
al termine o a un certo stadio del cammino penitenziale esige naturalmente
l’adempimento dei doveri verso le persone coinvolte nel matrimonio
e recentemente nella nuova relazione.
Tuttavia la sua riconciliazione futura in nessun modo significa:
a) che il suo matrimonio sia dichiarato giuridicamente o riconosciuto
moralmente nullo, o comunque non più sussistente nel senso di
spianare la via ad un secondo matrimonio;
b) che la presente unione abbia validità e qualità precisamente
matrimoniale e sacramentale. Essa, come atto di quell’uomo che
l’ha voluta e compiuta, porta il segno del suo peccato a modo
di pena, anche se, avvenuta la riconciliazione, non porta più il
peccato come colpa.
Pertanto la remissione del peccato e la comunione eucaristica vengono
concesse, come scelta sub-ottimale rispetto all’impegno richiesto
ai cristiani nel matrimonio, a queste condizioni:
a) riconoscimento della gravità del peccato dell’infedeltà e
della intangibilità dell’unico matrimonio;
b) accoglimento della penitenza proposta dal sacerdote;
c) serietà piena dell’impegno nell’unione presente,
che coinvolge l’intera vita di persone quali la convivente e
i figli.
Insomma, la prassi riconciliatrice della Chiesa non esige ‘ex
post’, in questo caso dopo dieci anni, né la rottura della
seconda convivenza come coabitazione effettiva, comunione affettiva
e unione sessuale, né lo status di coabitazione a modo di amicizia
[senza l’esercizio della sessualità].
Ciò non significa l’accettazione della convivenza da parte
della Chiesa come condizione normale della vita cristiana, ossia come
stato pubblico nella Chiesa. Significa solo – alle condizioni
dette – il perdono del peccato compiuto e la riammissione alla
comunione eucaristica.
Insomma, la Chiesa subisce ‘ex post’ la condizione presente
del fedele irregolare, – condizione non modificabile se non
per dismissione delle nuove responsabilità assunte, mentre
peraltro non viene neppure ripristinato il matrimonio iniziale – ma
non la benedice.
La prassi qui proposta verrebbe quindi a distinguere tra validità del
matrimonio – che resta unico – e condizioni per la riconciliazione
sacramentale.
Mantenendo intatta la validità del matrimonio, mutano in parte
[rispetto alla disciplina vigente] solo le condizioni di accesso ai
sacramenti, che tengono conto di alcuni aspetti irreversibili (non
in senso fisico, ma morale: si tratta di veri e propri obblighi morali
assunti e non dismissibili) di una situazione che coinvolge altre persone,
come appunto quella di relazioni affettive e sessuali e di generazione
di figli: situazione che l’interessato non può più,
per la struttura intrinseca di quelle relazioni, regolare tra sé e
sé soltanto.
Quanto al cammino penitenziale, esso potrebbe cominciare prima della
celebrazione del sacramento della penitenza, con un colloquio spirituale.
Prevede ovviamente l’intervento di un sacerdote il quale fa riferimento
al vescovo o a un suo delegato penitenziere.
Richiede inoltre una certa durata da stabilire con sapienza e comprende
alcune delle seguenti opere penitenziali, secondo il tradizionale triplice
modello di preghiera, digiuno ed elemosina, ritmate su una scadenza
giornaliera o settimanale per alcuni mesi, a modo di itinerario: lettura
delle Scritture, preghiera dei salmi o della liturgia delle ore, partecipazione
alla celebrazione dell’eucaristia (ma senza ricevere la comunione)
e a corsi di catechesi per adulti, recita del rosario, pellegrinaggi,
digiuno moderato dal cibo e dal divertimento specie in preparazione
alla liturgia domenicale, offerte in denaro a poveri vicini o lontani,
assunzione di ruoli sociali di servizio nell’ambito delle professione
o del volontariato, impegno di perdono e riconciliazione con il coniuge,
eccetera. Certo il cammino dovrebbe essere modulato in riferimento
alla confessione dei peccati e quindi alla condizione effettiva del
penitente.
Risulta chiaro a questo punto che secondo la nostra proposta l’ammissione
ai sacramenti non può essere decisa privatamente dal singolo
fedele in base a un proprio individuale giudizio di coscienza, ma passa
integralmente attraverso la celebrazione ecclesiastica e il ministero
sacerdotale.
E ancora, essa non può essere permessa in talune circostanze
straordinarie di nuovo decise dal singolo fedele, come la prima comunione
di un figlio o le esequie di un parente. Neppure può essere
lasciata solo alla decisione prudente del singolo sacerdote. È bene
che vi sia una comune e determinata prassi ecclesiastica.