| La storia di Eluanafonte : http://www.zadig.it/speciali/ee/ee2.htm
Foto: Corriere della Sera 9-7-2008
Sono ormai dieci anni che Eluana "dorme": da quel mattino di gennaio, quando la ragazza viene ricoverata a Lecco in coma profondo per un gravissimo trauma cranico riportato nell'incidente. Come se non bastasse, la frattura della seconda vertebra cervicale la condanna quasi sicuramente alla paralisi totale. Ma sul momento la cosa più urgente, per i medici, è strappare la ragazza dalla morte. Per questo motivo viene intubata e le vengono somministrati i primi farmaci. I due rianimatori fanno capire chiaramente ai genitori che in questi casi non resta che attendere il decorso delle successive 48 ore, per vedere come reagisce Eluana.
Niente, la ragazza continua a vegetare. Dimessa dalla rianimazione nell'aprile 1992, viene portata in un altro reparto dell'ospedale di Lecco, dove è sottoposta a una serie di stimoli, nella speranza di un sempre più improbabile "risveglio". Intanto il padre, consigliato dal primario del reparto di rianimazione Riccardo Massei, chiede un consulto a vari specialisti. Ma il verdetto è sempre lo stesso: bisogna aspettare. Il lavoro che stanno facendo all'ospedale di Sondrio - dove Eluana viene trasferita nel giugno 1992 - è ineccepibile. Poi la solita frase: "La speranza è l'ultima a morire".
In realtà la speranza si riduce ben presto a zero. Infatti dopo dodici mesi è possibile fare una diagnosi definitiva e sicura di stato vegetativo permanente, ossia irreversibile. La regione superiore del cervello (corteccia), compromessa come nel caso di Eluana da un trauma oppure da un'emorragia, va incontro a una degenerazione definitiva. E con essa tutte le funzioni di cui è responsabile: dall'intelletto agli affetti, e più in generale alla coscienza.
Il limite dei dodici mesi è dato per assodato a livello internazionale. Tanto che, passato quel periodo, la British Medical Association e la American Academy of Neurology sostengono la legittimità di sospendere nutrizione e idratazione artificiale. Ma non in Italia, dove la maggior parte dei medici non si azzarda ancora a dire chiaramente che tenere in vita più a lungo questi pazienti possa essere definito accanimento terapeutico.
Ed ecco come vive ancora oggi Eluana: i suoi occhi si aprono e si chiudono seguendo il ritmo del giorno e della notte, ma non ti vedono. Le labbra sono scosse da un tremore continuo, gli arti tesi in uno spasimo e i piedi in posizione equina. Una cannula dal naso le porta il nutrimento allo stomaco. Ogni mattina gli infermieri le lavano il viso e il corpo con spugnature. Un clistere le libera l'intestino. Ogni due ore la girano nel letto. Una volta al giorno la mettono su una sedia con schienale ribaltabile, stando attenti che non cada in avanti. Poi di nuovo a letto.
Commenta Carlo Alberto Defanti, primario del reparto di neurologia dell'ospedale Niguarda di Milano, che ha visitato Eluana alcuni anni fa: "Malgrado non soffra direttamente per il suo stato, dovrebbe essere chiaro a tutti che la sua condizione è priva di dignità. Di lei rimane un corpo privo della capacità di provare qualsiasi esperienza, totalmente nelle mani del personale che la assiste. La sua condizione è penosa per coloro che la assistono e che hanno ormai perduto da tempo la speranza di un risveglio e per i suoi genitori, che hanno perso una figlia ma non possono elaborarne compiutamente il lutto".
La macchina legale si mette in moto tra il '96 e il '97. Defanti, su richiesta del padre, stila una prognosi definitiva: "In considerazione del lunghissimo intervallo trascorso dall'evento traumatico, si può formulare una prognosi negativa quanto a un recupero della vita cognitiva". La corteccia cerebrale di Eluana è sconnessa dal resto del cervello. Per sempre.
Il consulto del neurologo compare, insieme ad altri documenti, nel procedimento di interdizione di Eluana da parte del padre, che nel 1997 ne diventa tutore. E' Maria Cristina Morelli, un brillante avvocato milanese, a utilizzare la figura del tutore dell'interdetto (che di solito si occupa solo di quattrini) per consentire a una persona incapace di esprimere la propria volontà attraverso un rappresentante.
E la sentenza della Corte d'Appello di Milano del dicembre 1999, anche se drammaticamente rigetta la richiesta di rifiuto delle cure con motivazioni da molti giudicate deboli, non solleva obiezioni su questo punto. "E' un passo importante della giurisprudenza" commenta la Morelli "perché si ammette che anche persone nello stato di Eluana possano esercitare il diritto di dare o negare il consenso informato alle cure attraverso un rappresentante. Con tutte le garanzie e i controlli che la legge prevede rispetto alla figura del tutore dell'interdetto. Mi sembra un buon inizio per colmare la disuguaglianza tra chi, maggiorenne e nel pieno delle facoltà mentali, può esercitare la sua libertà di scelta fino al punto di rifiutare cure che gli salverebbero la vita, e chi invece non può perché in condizioni d'inconscienza".
Per rendere meno labile questo diritto degli "incapaci" è allo studio del Parlamento anche una proposta di legge, ispirata dalla Consulta di bioetica di Milano, sulle Direttive anticipate. "Se la legge passasse" spiega il giudice Amedeo Santosuosso, tra i magistrati più competenti in materia bioetica, "basterebbe avere nel portafoglio, o depositato presso il proprio medico, un foglio in cui si possono esprimere le proprie preferenze su come si desidera essere trattati dai medici in caso di perdita di coscienza. A dire il vero, anche se in Italia questa sorta di "testamento di vita" (Living Will) non è ancora un documento espressamente previsto per legge, una volontà documentata può essere riconosciuta valida in un procedimento giudiziario. E non è detto che il dissenso a essere sottoposti a un trattamento debba essere messo per iscritto. Certo un documento scritto rende tutto più evidente, ma per la legge la volontà può essere anche verbale. A questo punto un tutore, sia esso il padre o un'altra persona, ne può curare l'esecuzione".
Sconfitta nelle aule giudiziarie, la lunga battaglia del padre di Eluana non è quindi stata inutile. Certo, questa bella ragazza di 30 anni, beffata da un incidente stradale, è condannata per chissà quanto tempo ancora a sopravvivere a se stessa. Ma Beppino Englaro si è sempre rifiutato di risolvere la faccenda all'italiana. In tutti questi anni c'è stato infatti chi gli ha suggerito di portarsi la figlia a casa e di accelerare la fine "dimenticandosi" di darle le vitamine e la soluzione nutritiva che la tiene in vita. "Il risultato di questa intransigenza è che ora si comincia a parlare di soluzioni di legge per rispettare i diritti e le volontà di queste persone" conclude la Morelli. "Dobbiamo ringraziare Beppino Englaro che ha messo a disposizione la sua tragedia per difendere i diritti e la dignità non solo di sua figlia, ma di tutti".
Luca Carra
Riportiamo in breve l'iter delle sentenze.
Corriere della Sera-21 aprile 2005
La Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso del padre che chiedeva il distacco del sondino:
«Serve un curatore speciale»
Caso Eluana, per i giudici deve vivere
ROMA - Eluana Englaro continuerà a vivere: lo ha deciso la Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del padre della ragazza, Beppino Englaro, che chiedeva il distacco del sondino nasogastrico che tiene in vita la ragazza di Lecco che dal 1992 è in stato vegetativo permanente in seguito a un incidente stradale. Un caso, quello della Englaro,analogo a quello di Terri Schiavo.
LA SENTENZA - Secondo la Cassazione, il papà di Eluana, che svolge funzioni di tutore della propria figlia, non ha formalmente e giuridicamente i requisiti necessari per chiedere che le macchine vengano staccate. Ad avviso della suprema Corte deve essere nominato un «curatore speciale» di Eluana per portare avanti, nell'interesse della giovane, la richiesta di porre fine all'alimentazione artificiale.
«CURATORE SPECIALE» - In sostanza i giudici sottolineano che il padre della ragazza, Beppino Englaro, non può in quanto semplice tutore e non «curatore speciale» dell' interesse di sua figlia Eluana, chiedere la sospensione delle cure che tengono in vita la giovane anche perché mancano «specifiche risultanze» sulle reali volontà espresse da Eluana riguardo la vita e la morte. In poche parole la Cassazione ritiene che un padre nominato tutore di una figlia interdetta non è la persona adatta, in quanto coinvolta, a chiedere la cessazione delle cure che tengono in vita la propria figlia e per questo serve nominare «un curatore speciale» che possa rappresentare meglio «l'interesse» di chi si trova in una situazione così tragica come quella di Eluana.
I RICORSI - Una richiesta, quella del padre, già respinta quattro volte: due dal Tribunale di Lecco e due dalla Corte d'Appello di Milano. «Qui non si tratta di eutanasia - ha sempre insistito il padre -. Si chiede di smetterla con un inutile accanimento terapeutico ma soprattutto di rispettare la volontà di mia figlia espressa prima di quel maledetto giorno». I genitori di Eluana hanno anche scritto al Presidente della Repubblica, a quelli di Camera e Senato, a quello del Consiglio e all'attuale Ministro alla Salute e accusano: «Eluana è costretta ad una non vita dalle istituzioni e dai medici».
Corriere della Sera- 04 ottobre 2007
«Non staccare la spina ad Eluana»
Il pg della Cassazione chiede il rigetto del ricorso del padre della ragazza in stato vegetativo dal '92
Eluana Englaro deve continuare a vivere: non deve essere staccato il sondino che la alimenta dal 1992, da quando la ragazza è ridotta in stato vegetativo dopo l'incidente stradale. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale della Cassazione Giacomo Caliendo, sollecitando, davanti alla prima sezione civile della Suprema corte, il rigetto del ricorso presentato dal padre della ragazza, Beppino Englaro, contro il decreto emesso dalla Corte d'appello di Milano il 16 dicembre dello scorso anno. Per il pg Caliendo, infatti, le cure a cui è sottoposta Eluana «non rientrano nell'accanimento terapeutico» e la loro interruzione potrebbe avvenire solo se ci fosse un «consenso effettivo» della persona che nel caso non può avvenire.
Corriere della Sera-16 ottobre 2007
Nota della Suprema Corte sull'eutanasia: fissate le circostanze in cui si può autorizzare la «dolce morte»
ROMA - Una sentenza che far à discutere. E che ribalta quanto richiesto dal procuratore generale della Cassazione. Ma che per la prima volta segna dei «paletti» chiari dal punto di vista giuridico sul fronte dell'eutanasia. Ci sarà infatti un nuovo processo «in una diversa sezione della Corte d'Appello di Milano» sul caso di Eluana Englaro, la giovane in coma dal 1992 a seguito di un incidente stradale e per la quale il padre si è battuto per anni in tribunale affinchè venisse interrotta l'alimentazione fino al sopraggiungere della morte. Ne dà notizia la Cassazione in una nota redatta dal Primo Presidente della Suprema Corte, Vincenzo Carbone. «La Corte di Cassazione - spiega la nota - ha escluso che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sè, oggettivamente, una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario - ha deciso che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l'interruzione soltanto, dovendo altrimenti prevalere il diritto alla vita, in presenza di due circostanze concorrenti:
1) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilitá, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacitá di percezione;
2) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento».
«UN SUSSULTO DI UMANITÀ» - La decisione della Suprema Corte è stata accolta dal papà di Eluana, Beppino Englaro, come «un sussulto di umanità e di libertà verso una vittima sacrificale del codice deontologico dei medici e della legge». A sua volta, la ministra della Sanità, Livia Turco, ha definito «molto specifica ma anche innovativa ed equilibrata».
LE MOTIVAZIONI - Successivamente la Cassazione ha reso note anche le motivazioni della sentenza. C'è una «attuale carenza di una specifica disciplina legislativa» che fornisca indicazioni da seguire nel caso di richiesta di sospensione di cure e trattamenti sanitari provenienti dal legale rappresentante di un malato in coma e senza speranza di miglioramenti, sottolinea la Suprema Corte, che avverte la necessità «anche in tale situazione» di vuoto normativo, di dare una «immediata tutela» al «valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti» in questa drammatica situazione, nella quale proprio l'importanza di tali diritti «impone una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali». La Suprema Corte spiega poi per quale motivo ha deciso di spingersi a dare indicazioni concrete per risolvere i casi dei pazienti in coma irreversibile o che chiedono la sospensione delle cure, colmando l'assenza di una normativa in tal senso. In proposito la Cassazione sottolinea di voler tenere presente la Convenzione di Oviedo sui trattamenti sanitari anche se non è stata «a tutt'oggi ratificata dallo Stato italiano» perchè la mancanza di un ratifica - spiega piazza Cavour - non significa che tale convenzione «sia priva di alcun effetto nel nostro ordinamento».
IL NEUROLOGO: PRONTO A STACCARE LA SPINA - E la decisione della Cassazione fa sorgere immediatamente l'interrogativo di chi si prenderebbe la responsabilità di applicare un'eventuale sentenza di interruzione dell'alimentazione forzata. «Si, certo, e senza dubbi» risponde senza esitazioni, il neurologo Carlo Alberto Defanti che ha avuto in cura Eluana Englaro, alla domanda se sarebbe pronto a dare l'ordine di sospendere l'alimentazione assisitita. Defanti, ai microfoni di Radio24, racconta: «Io la ricoverai nel mio reparto a Bergamo 11 anni fa, la studiai in modo esauriente e già allora non si trovò alcun segno di coscienza. Poi, nel lungo iter giudiziario, nel 2001 la ricoverai di nuovo, questa volta a Niguarda. Altri esami diedero lo stesso risultato». «Di fatto quella condizione di irreversibilità è già soddisfatta e mai messa in dubbio nelle precedenti sentenze. Anche se nulla toglie che si possa ripetere la prova», aggiunge Defanti.
LA CEI - «Noi vescovi ribadiamo la difesa della vita fino alla sua naturale conclusione e il riconoscimento dell’idratazione indotta come diritto della persona alla vita e non come accanimento terapeutico» : è questa invece la posizione espressa dal segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Betori, alla domanda di come valuti la Chiesa il caso di Eluana Englaro. «Non vorrei entrare nel caso specifico - ha spiegato Betori - ma noi vescovi ribadiamo la difesa della vita sempre».
Corriere della Sera-17 Ottobre 2007
L'Osservatore Romano contro la Cassazione: «Inaccettabile la sentenza su Eluana»
Per il quotidiano inammissibile il «relativismo dei valori» che riguardano la conservazione o meno della vita
CITTA' DEL VATICANO - «La vita va difesa in ogni suo momento» poiché «sulla vita stessa, e sulla sua interruzione, nessun uomo ha alcuna signoria». Il giorno dopo la sentenza-svolta della Cassazione sul caso di Eluana Englaro, la ragazza in coma da 15 anni e per la quale il padre si sta spendendo da tempo per poter interrompere le cure, l'Osservatore Romano condanna la sentenza che fissa le circostanze in cui si può autorizzare la «dolce morte».
«RELATIVISMO DI VALORI» - «Nel caso specifico della sentenza della Cassazione - osserva il quotidiano d’Oltretevere - è inaccettabile il relativismo dei valori, soprattutto se questi riguardano la conservazione o meno della vita. Accettare, pure nel vuoto legislativo, una tale posizione, significa orientare fatalmente il legislatore verso l’eutanasia. Secondo il quotidiano vaticano, inoltre, «introdurre il concetto di pluralismo dei valori significa aprire una zona vuota dai confini non più tracciabili».
IRREVERSIBILITA' - «Nessun esperto - chiosa il quotidiano della Santa Sede - potrebbe, allo stato attuale, dichiarare l’irreversibilità della condizione di stato vegetativo, se non in base ad una scelta puramente soggettiva». In merito alla volontà espressa da Eluana, prima dell'incidente che ha provocato il coma, l'organo informativo del Vaticano sottolinea che «la dichiarazione di un momento non può evidentemente essere presa a parametro per presumere la volontà di una persona riguardo a scelte come quelle che riguardano la contrarietà o meno ad un trattamento che fra l’altro si pone al limite fra terapia e nutrizione».
Corriere della Sera-09 luglio 2008
Eluana, autorizzato lo stop
all'alimentazione forzata
La decisione dei giudici sul caso della giovane in coma dal 1992 dopo un incidente stradale
MILANO - Dal 1992 vive in uno stato vegetativo. E per anni il padre si è battuto per interrompere l'alimentazione forzata che la tiene in vita. Adesso, il caso di Eluana Englaro è a una svolta: dopo una lunga battaglia legale, infatti, la Corte d'appello civile di Milano ha autorizzato il padre, in qualità di tutore, ad interrompere il trattamento di idratazione ed alimentazione forzato. Fino alla sua morte. Il provvedimento è immediatamente efficace, secondo quanto appreso da fonti giudiziarie, e può essere attuato.
L'INCIDENTE - Eluana, a causa di un incidente stradale, è in stato vegetativo permanente dal 18 gennaio 1992. Il padre della ragazza, Beppino Englaro, dal '99 chiede la sospensione del trattamento. Al telefono, avvertito della notizia, è incredulo: «Non ci credo ancora, voglio leggere la sentenza. Dolore? Mia figlia è morta 16 anni fa».
LE MOTIVAZIONI - Per i giudici della prima sezione civile della Corte d'Appello milanese è stato «inevitabile» giungere alla decisione di autorizzare lo stop del trattamento di alimentazione a Eluana Englaro, «accertata la straordinaria durata del suo stato vegetativo permanente, l'altrettanto straordinaria tensione del suo carattere verso la libertà e la sua visione della vita». Una concezione della vita - spiega il giudice estensore del provvedimento, consigliere Filippo Lamanna - «inconciliabile» con la perdita totale e irreversibile delle proprie facoltà psichiche e la sopravvivenza «solo biologica del suo corpo, in uno stato di assoluta soggezione passiva all'altrui volere». Una conclusione cui i magistrati sono giunti, facendosi forti anche della valutazione del curatore speciale di Eluana Englaro, l'avvocato Franca Alessio, nominata proprio per «controllare la mancanza di interessi egoistici del tutore in potenziale conflitto con quelli di Eluana». La curatrice ha infatti «pienamente condiviso la scelta del tutore orientata al rifiuto del trattamento di alimentazione forzata». Visto quindi il «definitivo accertamento nelle precedenti fasi processuali» dello stato vegetativo permanente, e le altre prove acquisite, tra cui le testimonianze di alcune amiche di Eluana, i giudici hanno deciso di autorizzare il tutore in accordo col personale sanitario a procedere all'interruzione del trattamento di sostegno vitale con tutte le cautele del caso.
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