SOMMARIO RASSEGNA STAMPA
In discussione alla Camera il progetto di legge che vuole stabilire il reato di omofobiain Italia.
Lettera del card. Biffi-Documento della Congregazione per la Dottrina della Fede .

Scienza e Vita -Rassegna stampa del 07 Ottobre 2009

6 OTTOBRE -la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha votato contro gli emendamenti proposti dalla deputata radicale Rita Bernardini, tesi ad aggiungere al testo della legge anche "la lotta alla violenza contro le persone transessuali".
8 OTTOBRE, le Associazioni lgbt [acronimo di lesbiche-gay-bisex-transessuali] si recheranno dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna per chiederle di ripensare la decisione della Commissione Giustizia, definita dall'Associazione Radicale Certi Diritti "di netta contrarietà a ogni dialogo e apertura."  
10 OTTOBRE le stesse associazioni hanno organizzato una manifestazione nazionale a Roma.

Lettera del card. Biffi

Il 12 ottobre alla Camera dei Deputati verrà discusso il progetto di legge che vuole stabilire il reato di omofobiain Italia. Se questa legge passasse e fosse applicata in modo coerente, diverrebbe perseguibile penalmente - anche con il carcere – chi semplicemente definisse l’omosessualità come una “malattia”. Così, ad esempio, potrebbe essere considerato reo di omofobia chi difende la superiorità della condizione e delle unioni eterosessuali rispetto a quelle omosessuali, oppure chi, in coscienza, si ostina a dichiarare che i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso sono atti moralmente riprovevoli i quali non contribuiscono né alla crescita del singolo né al progresso della società e conseguentemente non meritano alcun riconoscimento giuridico. Per non parlare poi di quanti asserissero pubblicamente che a due persone dello stesso sesso non dovrebbe essere consentito sposarsi e a maggior ragione adottare bambini. Anche queste in teoria potrebbero essere considerate affermazioni di superiorità, ovvero incitamenti alla discriminazione per motivi “fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”. Non si salverebbero, ovviamente, né la Bibbia, né molto meno il Catechismo, che definiscono gli atti di omosessualità come peccato “contro-natura” e come “intrinsecamente disordinati”…

La concreta applicazione di tale reato sconterebbe altresì i limiti e le strumentalizzazioni cui la genericità del concetto di “omofobia” dà luogo. Basti pensare che il Parlamento Europeo (cui le ultime riforme del Trattato hanno attribuito in non pochi settori autentici poteri “legislativi”) ha adottato nel 2006 una Risoluzione sulla omofobia in Europa, la quale ha equiparato l’omofobia – genericamente definita come “paura e avversione irrazionale nei confronti dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, basata sul pregiudizio” – a fenomeni per nulla assimilabili come “il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e il sessismo”. Vengono equiparati così anche gli atti di violenza “fisica, morale e psicologica”, perpetrati da privati contro gay e lesbiche, con la decisione di taluni Stati europei di non dare riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali o di introdurre modifiche costituzionali volte a impedire matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Secondo il Parlamento Europeo, dunque, le politiche degli Stati-membri, dirette a difendere l’istituto matrimoniale e familiare - così come ereditato dal diritto romano e dalla tradizione cristiana - sarebbero anch’esse espressione deplorevole di una società “omofoba” che va rieducata ai valori della “omofilia”, se necessario attraverso lo strumento della repressione penale di ogni possibile forma di dissenso.

La discussione alla Camera, prevista per il prossimo 12 ottobre, sarà dunque un momento importante di quella tremenda lotta per la libertà contro il totalitarismo  ideologico e contro le lobbies di potere, che vogliono ridisegnare la vita degli uomini sulla terra secondo lo spirito dell’Anticristo.

Se il reato contro l’omofobia, che l’allora premier D’Alema tentò invano di imporre nel novembre 1999, fosse varato dal Governo di centro-destra, sarebbe un grave scandalo e un’occasione di profonda riflessione, specialmente per l’elettorato cattolico, continuamente tradito dai propri rappresentanti in nome dell’aberrante principio del “politicamente corretto”.

Regina del Santo Rosario, prega per noi!
Cordiali saluti. Giuseppe Biffi-cardinale

Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, in L’Osservatore Romano, del 24-7-1992

Introduzione

Da qualche tempo la Congregazione per la dottrina della fede è stata interessata alla questione di proposte di legge avanzate in varie parti del mondo in merito al problema della non-discriminazione delle persone omosessuali.

Lo studio della questione ha portato alla preparazione di una serie di osservazioni che potrebbero essere di aiuto a coloro che sono interessati nella formulazione di una risposta cattolica a tali proposte di legge. Dette osservazioni offrono alcune considerazioni fondate sui passi più rilevanti della Lettera dei vescovi della chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, pubblicata dalla Congregazione nel 1986, e forniscono alcune applicazioni che ne potrebbero derivare.

Poiché la questione è particolarmente urgente in certe parti degli Stati Uniti, dette considerazioni erano state fatte pervenire ai vescovi di quella nazione, tramite i buoni uffici del Pro-Nunzio Apostolico, per l’aiuto che essi ne avrebbero potuto ricevere. Si deve notare che con quelle osservazioni non si intendeva esprimere un giudizio sulle risposte che eventualmente i vescovi locali o le Conferenze nazionali avessero già dato in merito a tali proposte di legge. Esse non erano quindi da intendersi come una istruzione pubblica e ufficiale della Congregazione sulla materia, ma come uno strumento di base per offrire un certo aiuto a coloro che potrebbero trovarsi in dovere di valutare progetti di legislazione riguardanti la non-discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale.

Ritenendo che la pubblicazione delle osservazioni potrebbe essere di qualche utilità, è stata curata una lieve revisione del testo che ha portato a una seconda versione.

Nel frattempo sono apparsi sui mezzi di comunicazione sociale diversi riferimenti e citazioni delle suddette osservazioni. Per offrire una accurata informazione sulla questione, il testo rivisto di Alcune considerazioni concernenti la Risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali è stato quindi consegnato per la pubblicazione su L’Osservatore Romano.

Premessa

Recentemente, in diversi luoghi è stata proposta una legislazione che renderebbe illegale una discriminazione sulla base della tendenza sessuale. In alcune città le autorità municipali hanno reso accessibile un’edilizia pubblica, per altro riservata a famiglie, a coppie omosessuali (ed eterosessuali non sposate). Tali iniziative, anche laddove sembrano più dirette a offrire un sostegno a diritti civili

fondamentali che con indulgenza nei confronti dell’attività o di uno stile di vita omosessuale, possono di fatto avere un impatto negativo sulla famiglia e sulla società.

Ad esempio, sono spesso implicati problemi come l’adozione di bambini, l’assunzione di insegnanti, la necessità di case da parte di autentiche famiglie, legittime preoccupazioni dei proprietari di case nel selezionare potenziali affittuari.

Mentre sarebbe impossibile ipotizzare ogni possibile conseguenza di proposte legislative in questo settore, le seguenti osservazioni cercheranno di indicare alcuni principi e distinzioni di natura generale che dovrebbero essere presi in considerazione dal coscienzioso legislatore, elettore, o autorità ecclesiale che si trovi di fronte a tali problemi.

La prima sezione richiamerà passi significativi dalla Lettera ai vescovi della chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessualipubblicata nel 1986 dalla Congregazione per la dottrina della fede. La seconda sezione tratterà della loro applicazione.

A. Passi significativi della Lettera della Congregazione per la dottrina della fede

1. La Lettera ricorda che la Dichiarazione su alcune questioni di etica sessuale pubblicata nel 1975 dalla Congregazione per la dottrina della fede "teneva conto della distinzione comunemente operata fra condizione o tendenza omosessuale e atti omosessuali"; questi ultimi sono "intrinsecamente disordinati" e "non possono essere approvati in nessun caso" (n. 3).

2. Dal momento che "nella discussione che seguì la pubblicazione della (summenzionata) Dichiarazione, furono proposte delle interpretazioni eccessivamente benevole della condizione omosessuale, tanto che qualcuno si spinse fino a definirla indifferente o addirittura buona", la Lettera prosegue precisando che la particolare inclinazione della persona omosessuale "benché non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte,

verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l’inclinazione stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata.

Pertanto coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale perché non siano portati a credere che l’attuazione di tale tendenza nelle relazioni omosessuali sia un’opzione moralmente accettabile" (n. 3).

3. "Come accade per ogni altro disordine morale, l’attività omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità perché è contraria alla sapienza creatrice di Dio.

Quando respinge le dottrine erronee riguardanti l’omosessualità, la chiesa non limita ma piuttosto difende la libertà e la dignità della persona, intese in modo realistico e autentico" (n. 7).

4. Con riferimento al movimento degli omosessuali, la Lettera afferma: "Una delle tattiche usate è quella di affermare, con toni di protesta, che qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali, delle loro attività e del loro stile di vita, è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione" (n. 9).

5. "È pertanto in atto in alcune nazioni un vero e proprio tentativo di manipolare la chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile. Il fine di tale azione è conformare questa legislazione alla concezione propria di questi gruppi di pressione, secondo cui l’omosessualità è almeno una realtà perfettamente innocua, se non totalmente buona. Benché la pratica dell’omosessualità stia minacciando seriamente la vita e il benessere di un gran numero di persone, i fautori di questa tendenza non desistono dalla loro azione e rifiutano di prendere in considerazione le proporzioni del rischio, che vi è implicato" (n. 9).

6. "Essa (la chiesa) è consapevole che l’opinione, secondo la quale l’attività omosessuale sarebbe equivalente, o almeno altrettanto accettabile, quanto l’espressione sessuale dell’amore coniugale, ha un’incidenza diretta sulla concezione che la società ha della natura e dei diritti della famiglia, e li mette seriamente in pericolo" (n. 9).

7. "Va deplorato con fermezza che le persone omosessuali siano state e siano ancora oggetto di espressioni malevole e di azioni violente. Simili comportamenti meritano la condanna dei pastori della chiesa, ovunque si verifichino. Essi rivelano una mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi elementari su cui si basa una sana convivenza civile. La dignità propria di ogni persona dev’essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni.

Tuttavia, la doverosa reazione alle ingiustizie commesse contro le persone omosessuali non può portare in nessun modo all’affermazione che la condizione omosessuale non sia disordinata. Quando tale affermazione viene accolta e di conseguenza l’attività omosessuale è accettata come buona, oppure quando viene introdotta una legislazione civile per proteggere un comportamento al quale nessuno può rivendicare un qualsiasi diritto, né la chiesa né la società nel suo complesso dovrebbero poi sorprendersi se anche altre opinioni e pratiche distorte guadagnano terreno e se i comportamenti irrazionali e violenti aumentano" (n. 10).

8. "Dev’essere comunque evitata la presunzione infondata e umiliante che il comportamento omosessuale delle persone omosessuali sia sempre e totalmente soggetto a coazione e pertanto senza colpa. In realtà anche nelle persone con tendenza omosessuale dev’essere riconosciuta quella libertà fondamentale che caratterizza la persona umana e le conferisce la sua particolare dignità" (n. 11).

9. "Nel valutare eventuali progetti legislativi, si dovrà porre in primo piano l’impegno a difendere e promuovere la vita della famiglia" (n. 17).

B. Applicazioni

10. La "tendenza sessuale" non costituisce una qualità paragonabile alla razza, all’origine etnica, ecc. rispetto alla non-discriminazione. Diversamente da queste, la tendenza omosessuale è un disordine oggettivo (cf. Lettera, n. 3) e richiama una preoccupazione morale.

11. Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione tener conto della tendenza sessuale: per esempio nella collocazione di bambini per adozione o affido, nell’assunzione di insegnanti o allenatori di atletica, e nel servizio militare.

12. Le persone omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli stessi diritti di tutte le altre persone, incluso il diritto di non essere trattate in una maniera che offende la loro dignità personale (cf. n. 10). Fra gli altri diritti, tutte le persone hanno il diritto al lavoro, all’abitazione, ecc. Nondimeno questi diritti non sono assoluti. Essi possono essere legittimamente limitati a motivo di un comportamento esterno obiettivamente disordinato. Ciò è talvolta non solo lecito ma obbligatorio, e inoltre si imporrà non solo nel caso di comportamento colpevole ma anche nel caso di azioni di persone fisicamente o mentalmente malate. Così è accettato che lo stato possa restringere l’esercizio di diritti, per esempio, nel caso di persone contagiose o mentalmente malate, allo scopo di proteggere il bene comune.

13. Includere la "tendenza omosessuale" fra le considerazioni sulla base delle quali è illegale discriminare può facilmente portare a ritenere l’omosessualità quale fonte positiva di diritti umani, ad esempio, in riferimento alla cosiddetta "affirmative action" o trattamento preferenziale nelle pratiche di assunzione. Ciò è tanto più deleterio dal momento che non vi è un diritto all’omosessualità (cf. n. 10) che pertanto non dovrebbe costituire la base per rivendicazioni giudiziali. Il passaggio dal riconoscimento dell’omosessualità come fattore in base al quale è illegale discriminare può portare facilmente, se non automaticamente, alla protezione legislativa e alla promozione dell’omosessualità. L’omosessualità di una persona sarebbe invocata in opposizione a una asserita discriminazione e così l’esercizio dei diritti sarebbe difeso precisamente attraverso l’affermazione della condizione omosessuale invece che nei termini di una violazione di diritti umani fondamentali.

14. La "tendenza sessuale" di una persona non è paragonabile alla razza, al sesso, all’età, ecc. anche per un’altra ragione che merita attenzione, oltre quella sopramenzionata. La tendenza sessuale di un individuo non è in genere nota ad altri a meno che egli identifichi pubblicamente se stesso come avente questa tendenza o almeno qualche comportamento esterno lo manifesti. Di regola, la maggioranza delle persone a tendenza omosessuale che cercano di condurre una vita casta non rende pubblica la sua tendenza sessuale. Di conseguenza il problema della discriminazione in termini di impiego, alloggio, ecc. normalmente non si pone.

Le persone omosessuali che dichiarano la loro omosessualità sono in genere proprio quelle che ritengono il comportamento o lo stile di vita omosessuale essere "indifferente o addirittura buono" (cf. n. 3), e quindi degno di approvazione pubblica. È all’interno di questo gruppo di persone che si possono trovare più facilmente coloro che cercano di "manipolare la chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme della legislazione civile" (cf. n. 9), coloro che usano la tattica di affermare con toni di protesta che "qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali... è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione" (cf. n. 9).

Inoltre, vi è il pericolo che una legislazione che faccia dell’omosessualità una base per avere dei diritti possa di fatto incoraggiare una persona con tendenza omosessuale a dichiarare la sua omosessualità o addirittura a cercare un partner allo scopo di sfruttare le disposizioni della legge.

15. Dal momento che nella valutazione di una proposta di legislazione la massima cura dovrebbe essere data alla responsabilità di difendere e di promuovere la vita della famiglia (cf. n. 17), grande attenzione dovrebbe essere prestata ai singoli provvedimenti degli interventi proposti. Come influenzeranno l’adozione o l’affido? Costituiranno una difesa degli atti omosessuali, pubblici o privati? Conferiranno uno stato equivalente a quelli di una famiglia a unioni omosessuali, per esempio, a riguardo dell’edilizia pubblica o dando al partner omosessuale vantaggi contrattuali che potrebbero includere elementi come partecipazione della "famiglia" nelle indennità di salute prestate a chi lavora (cf. n. 9)?

16. Infine, laddove una questione di bene comune è in gioco, non è opportuno che le autorità ecclesiali sostengano o rimangano neutrali davanti a una legislazione negativa anche se concede delle eccezioni alle organizzazioni e alle istituzioni della chiesa. La chiesa ha la responsabilità di promuovere la vita della famiglia e la moralità pubblica dell’intera società civile sulla base dei valori morali fondamentali, e non solo di proteggere se stessa dalle conseguenze di leggi perniciose (cf. n. 17).

fonte : www.alleanzacattolica.org

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