SOMMARIO RASSEGNA STAMPA
Botte alle mogli nell'Islam.
In Italia secondo la cassazione è lecito ?

Un buon musulmano può picchiare la moglie nel nome di Allah?

Video: predicazione islamica sulle botte alle mogli.


Traduzione del testo.

Se il marito vuole usare le botte per minacciare la moglie , questi non lo deve mai farlo di fronte ai figli: deve rimanere una cosa fra lui e la moglie. Può esser dunque lecito picchiare la moglie tenendo presente questi criteri :
- non deve causare ferite o sanguinamenti sul corpo di lei
- deve evitare il volto ed altre parti sensibili del corpo
- ...non deve provocare rotture di ossa
Se un marito viola queste regole, egli viola le regole di Allah. Se la moglie risulta ferita il marito può essere accusato per quello che ha fatto perchè la moglie non è una merce, una cosa, e il marito non può farle tutto ciò che vuole. Anche se la moglie perdona il marito, ciò non significa che che Allah non lo punirà allo stesso modo nel Giorno del Giudizio
.

Giustizia. Picchiare la moglie per motivi religiosi per la Cassazione non e' reato .

Roma, 14-12-2006- http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=66050

Picchiare la moglie per motivi legati alla religione non e' perseguibile per legge, lo ha deciso la Cassazione (sesta sezione penale, sentenza n.40789).

Episodi sporadici di maltrattamenti tra coniugi, causati anche da "continui dissidi" per "l'educazione religiosa dei figli" possono non essere condannabili.

La Cassazione lo ha deciso, confermando l'assoluzione di un uomo "perche' il 
fatto non costituisce reato", accusato di aver maltrattato la moglie con ripetute offese, minacce e aggressioni alla sua integrita' fisica nel corso di dissidi causati dal diverso credo religioso dei due: la donna, in particolare, era testimone di Geova e impartiva la propria fede ai figli in contrasto con il marito.
 
Una sentenza che penalizza due volte il piu' debole, un uomo che picchia una donna e' piu' probabile del contrario quante mogli, infatti,  hanno la forza per picchiare i mariti?   Per la Corte d'appello di Catanzaro, "i provati episodi di percosse da parte dell'imputato nei confronti della moglie", verificatisi in occasione delle frequenti liti tra i due dovute anche a una relazione extraconiugale che l'uomo aveva allacciato, "non erano riconducibili a un'unica intenzione criminosa di ledere sistematicamente l'integrita' fisica e morale della congiunta al fine di avvilirla e di sopraffarla, ma erano espressioni reattive a una situazione di reciproche malversazioni e di disagio familiare, il che escludeva la sussistenza del dolo di maltrattamenti".

Ma La cassazione non e' stata daccordo e ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale di Catanzaro: nelle sentenze di primo e di secondo grado, osservano gli "ermellini", "si e' pervenuti a una decisione assolutoria sulla base dell'apprezzamento di condotte violente e offensive dell'imputato nei confronti della moglie non riconducibili a un carattere di abitualita' ne' collegabili a un dolo unitario di vessazione".

Si e' dunque ritenuto, aggiungono i giudici di Cassazione, che "siffatte condotte  fossero espressione di una reattivita' estemporanea che affondava le sue radici nel clima di dissidio tra i coniugi", derivante sia dalla "diversa religione" praticata dalla donna, sia dalla "relazione adulterina" intrattenuta dall'imputato, "che tuttavia la congiunta era disposta a subire, non sollecitando la separazione del marito".

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