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Eterologa : Così la Corte costituzionale italiana tratta il figlio come oggetto

di Alfredo Mantovano 12-06-2014 www.lanuovabq.it

Nella sentenza della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa – la n. 162 del 9 aprile, depositata due giorni fa – ci sono delle affermazioni di principio, delle enunciazioni di limiti e delle indicazioni di prospettiva.

Riservandomi di tornare sui limiti del ricorso all’eterologa ricavabili dalla pronuncia della Consulta e su che ciò che potrà accadere in applicazione di essa, mi soffermo oggi sulle dichiarazioni di principio. Una prima lettura ne fa individuare tre, che ricavo da altrettanti passaggi della sentenza:

 a. la scelta di una coppia sterile o infertile di utilizzare la tecnica di Pma-procreazione medicalmente assistita eterologa coincide, secondo la Consulta, con la scelta “di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli”. Ebbene, tale scelta è qualificata “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”: una “libertà” costituzionalmente fondata (si richiamano in proposito gli articoli 2, 3 e 31 Cost.), “concernendo la sfera più intima e intangibile della persona umana”. E se è vero che “la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli”, la “formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico (…) come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione”;

 b. la Corte chiama in causa anche il diritto costituzionale alla salute, non escludendosi che “l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura rilevante, sulla salute della coppia”. Il termine “salute” va quindi inteso come “comprensivo anche della salute psichica, oltre che fisica”; 

 c. non rappresenta un ostacolo il “diritto alla identità genetica”, poiché esso si pone in modo similare nei casi di adozione o per la “madre che alla nascita ha dichiarato di non voler essere nominata”.

Sono affermazioni non nuove nella giurisprudenza della Consulta. Le prime due richiamano alla memoria le sentenze costituzionali che, dopo l’entrata in vigore della legge sull’aborto, respinsero tutte le ordinanze di illegittimità sollevate dai giudici di merito, soprattutto negli anni immediatamente seguenti all’approvazione della 194/1978. In quelle decisioni l’argomento maggiormente utilizzato è stata la prevalenza del diritto alla salute della donna: in esse “salute” significa non già assenza di patologie, più o meno gravi, bensì pieno benessere fisico e psichico.

E poiché la legge 194 ha un impianto ipocritamente terapeutico – le varie indicazioni all’aborto rilevano in quanto hanno una ricaduta sulla “salute” della gestante – l’estensione del concetto di “salute” e il contestuale richiamo alla tutela di essa di cui all’art. 32 Cost., hanno reso l’aborto “costituzionale”. Il di più della sentenza n. 162 è il riconoscimento di fondamento costituzionale alla “libertà di autodeterminarsi” in ordine alla formazione di una famiglia con figli; l’identità di logica con la disciplina dell’aborto è evidente pure qui: se la “libertà di autodeterminarsi”, unito alla nozione lata di “salute”, ha un peso tale da avere la meglio sulla vita di un figlio che già esiste e che ha il solo limite di essere troppo giovane, è ovvio che incida parallelamente sulla possibilità di avere un figlio con gameti estranei alla coppia. Il dato comune è che il figlio è un oggetto: un oggetto da rimuovere, benché essere umano a tutti gli effetti, se ha avuto la cattiva idea di essere concepito in contrasto con un’autodeterminazione che andava nella direzione opposta; un oggetto da ottenere perfino col patrimonio genetico – e quindi con l’identità – di altri, se l’autodeterminazione si volge al suo conseguimento. 

Così, in linea con la giurisprudenza costituzionale in tema di aborto, i diritti e le libertà sono riconosciuti a tutti fuorché al più debole, e cioè al concepito e/o a colui che verrà al mondo al termine di una Pma eterologa. Come non ha alcun rilievo il diritto alla vita del concepito, e ancor meno quello alla salute, allo stesso modo per il nato da eterologa il diritto alla salute è già programmato con qualche limite rispetto ai nati per via naturale o da Pma omologa: come si fa una anamnesi completa se sono ignoti i precedenti sanitari del padre o della madre biologici? E una anamnesi incompleta non significa minori opportunità terapeutiche, e quindi lesione, al tempo stesso, della salute e della eguaglianza?

Il richiamo, che la Corte fa, all’adozione o alla madre che non intende essere nominata, si commenta da sé: adozione e non riconoscimento della madre sono situazioni incomparabili con l’anonimato del donatore di gameti, che è punto fermo della disciplina della tecnica eterologa. Nell’adozione e nella madre che lascia il bambino comunque la vita umana c’è e i dati su chi l’ha voluta sono disponibili, se pure custoditi in modo riservato: la presa in carico di quella vita da parte di una famiglia, ovvero il non aver impedito che venisse al mondo, è qualcosa che supera difficoltà e ostacoli. Il ricorso all’eterologa avviene invece perché la vita umana non c’è: l’anonimato del donatore è in quasi tutte le legislazioni condizione essenziale per l’operatività della tecnica; ciò significa mettere in conto la non disponibilità dei dati essenziali sul figlio.          

Rinviando – come si diceva all’inizio – a una prossima puntata la ricognizione dei limiti che comunque la Consulta pone al ricorso all’eterologa, e quindi la possibile risposta al quesito “e adesso che succede?”, c’è qualcosa che va osservato subito. La Corte costituzionale non è una entità esterna rispetto alle istituzioni e all’ordinamento: per come viene costituita e rinnovata, è anzi espressione delle istituzioni – il Parlamento, le Magistrature, il Capo dello Stato – e riflette gli orientamenti culturali prevalenti nell’ordinamento.

Non è un caso se da decenni il Giudice delle leggi ha consolidato una giurisprudenza ostile a una corretta antropologia, affermando diritti e libertà che prevalgono sul diritto alla vita e sull’integrità della famiglia; ciò dipende anzitutto dal fatto che in larga parte delle università e dei luoghi di ricerca si sono affermate da tempo posizioni che vanno esattamente nella stessa direzione. Dipende pure, se pure con minore incidenza, dal fatto che, perfino quando il Parlamento aveva maggioranze che hanno permesso di approvare la legge 40 o – per ricordare un’altra legge demolita su impulso della Consulta – la Fini-Giovanardi, non si è però curato di esprimere giudici costituzionali culturalmente pro life o pro family.

Si può continuare a recriminare sulle sentenze della Corte: e ve ne è copiosa ragione. Ma, poiché le lamentazioni non costruiscono nulla, si può intensificare e approfondire un lavoro culturale che affronti in modo diretto e coraggioso le motivazioni della Corte, le contesti con argomenti saldi, e provi a costruire orientamenti alternativi, fondati sulla natura dell’uomo. Un lavoro lungo, per il quale è impossibile fissare date di raccolta dei risultati. Un lavoro però che, se non avviato, non deve far sorprendere di fronte a decisioni come quella sull’eterologa. Senza dire che ragioni salde, fondate su una logica coerente, sono la premessa più adeguata perché alla fine si trovi qualche giudice costituzionale che non riduca il bambino a un oggetto.

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