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Delitti e pene nella Bibbia Il diritto antico era fondato su un principio di giustizia espresso dalla legge del taglione: "occhio per occhio, dente per dente", cioè tale il danno, tale la pena. Questa uguaglianza, che segna un progresso rispetto al regime della vendetta, era possibile in caso di furto, di danneggiamento, di un torto misurabile e quantificabile. In caso di assassinio la pena non poteva essere che la morte. Erano puniti con la morte anche altri delitti particolarmente gravi e ritenuti irreparabili: la bestemmia che lede i diritti di Dio, come anche la magìa e la divinazione; la violazione del sabato che infrange l'alleanza; l'adulterio, l'incesto e la ribellione dei figli che ledono gravemente i diritti della famiglia. L'esecuzione capitale avveniva normalmente mediante la lapidazione, perché il colpevole non si doveva toccare, essendo considerato legalmente impuro. Il condannato legato veniva fatto cadere da un dirupo e poi colpito e coperto con pietre. La valutazione morale dell'adulterio rappresentava una discriminazione nei confronti della donna, non esclusiva del mondo ebraico: se l'uomo infrangeva la fedeltà coniugale con una donna non sposata, il suo era considerato un atto di prostituzione immorale sì, ma non punibile legalmente; solo se si univa alla moglie di un altro diventava complice di adulterio e meritava la morte. La moglie o anche la fidanzata adultera invece era sempre considerata colpevole. Gesù in varie circostanze condanna l'adulterio (Mt 5,27-28) ma perdona l'adultera e l'invita a non peccare più (Gv 8,11). Per delitti di minore gravità era prevista la pena della frusta o la flagellazione: in questo caso la legge ebraica prevedeva di non superare i 40 colpi, perciò se ne davano al massimo 39. La flagellazione eseguita dai Romani (come nel caso di Gesù) non prevedeva alcun limite di colpi. La crocifissione, l'impalamento e l'impiccagione, pur eseguite dai popoli vicini, non erano comminate dal sinédrio perché erano giudicate troppo orribili: la crocifissione anche dai Romani era riservata agli schiavi recidivi e per delitti particolarmente infami. E' quindi eccezionale la richiesta fatta dagli ebrei a Pilato perché Gesù fosse crocifisso (Gv 19,15). Per alcuni delitti era praticata anche l'esclusione dalla sinagòga: il condannato veniva emarginato (Gv 9,22), come un pagano impuro. La Chiesa primitiva imitò quest'uso con la scomunica (esclusione dalla comunione ecclesiale), per soggetti ribelli e particolarmente scandalosi (Mt 18,17).Oggi, come alle origini della Chiesa, la scomunica, riconoscimento giuridico che si è infranta la comunione e il colpevole si è messo fuori della Chiesa, è comminata in vista del ravvedimento. |
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