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| Valori e diritti La scienza politica ha oggi bisogno di una base di finalità e di mezzi ragionevoli intorno ai quali qualunque individuo ragionevole possa dare il proprio consenso. Questo bisogno è in realtà bisogno di etica: si tratta di progettare il domani, e di progettarlo bene: questo bene è nella sua essenza di carattere eticoAnzi, tale bisogno presuppone la consapevolezza del dovere morale di vivere insieme e di vivere in un rapporto di reciproca 'benevolenza': non solo vi è dunque un bisogno, consapevole o inconscio, di etica; vi è anche un bisogno di un'etica in cui il rapporto dei singolo col suo prossimo, e in qualche misura la dedizione e l'attenzione al prossimo, costituiscano il valore primario. Immaginiamo (per gioco) di raccogliere i valori di una classe a scuola. La legge (morale) naturale e la legge positiva Come la religiosità naturale si è espressa con modalità diverse all'interno delle varie culture, così la moralità naturale, presente nell'esperienza di tutti i tempi, ha spinto l'uomo a ricercare i valori della persona umana e a fissare i principi normativi. Attestazioni illustri della codificazíone di principi morali che regolassero la vita individuale e sociale, prima del Cristianesimo, sono: . il Codice di Hammurabi, in Mesopotamia (1755-17 50 a.C.) Proprio la Dichiarazione del 1948 indica, nel Preambolo, il con cetto di morale naturale o legge (morale) naturale. Vi si legge: Il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo (mentre) il disconoscimento
e il disprezzo dei diritti dell'Uomo hanno portato ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità...
La Costituzione della Repubblica italiana, approvata nel 1947 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (articolo 2). Ciò significa che i diritti dell'uomo non costituiscono solo un limite al potere statale ma ne sono il fondamento e lo scopo. Anche le altre Costituzioni europee dichiarano che lo scopo essenziale dello Stato è la tutela, il rispetto, la realizzazione della dignità e dei diritti umani. Tutti gli uomini (e gli Stati) sono tenuti a riconoscere il valore della dignità della persona umana: per il non credente il motivo è la disposizione della ragione ad accettare il bene comune secondo le regole e gli ordinamenti della legge naturale e della legge positiva. Per il credente, il valore della dignità della persona umana è fondato in Dio.In particolare per i Cristiani, Dio imprime nel cuore dell'uomo la legge naturale, prima ancora della sua Rivelazione, prima di ogni regola.e precetto da rispettare. Tuttavia il riconoscimento e l'accettazione dell'ordine morale può sollecitare il riconoscimento della fonte di ogni ordine: Dio. Il diritto naturale La funzione politica della legge naturale è stata rivalutata da s. Tommaso come la mensura non mensurata di ogni legislazione positiva. E' in questo quadro che si parla, e si dovrebbe più propriamente parlare, di diritto naturale, come limite e giustificazione ultima del diritto positivo, e quindi - indirettamente - come foridazìo~e dei diritti del singolo e dei gruppi di fronte al potere politico.
La funzione di limite, esercitata
dalla legge naturale fin dalle sue origini, passa così ai diritti naturali.
L'interessante passaggio dal diritto naturale ai diritti dell'uomo non è di facile analisi: fu certo un acquisto notevole per la cultura occidentale nei confronti di ogni forma di despotìsmo, illuminato quanto si vuole ma che non doveva in pratica render conto a nessuno del proprio arbitrario operato. Allo stato di polizia subentra così lo stato di diritto. Ma è anche da rilevare che questo stato ha un suo limite. Situazioni di profonda e oggettiva ingiustizia non possono esser sanate senza violare i diritti dei singoli che da quelle situazioni traggono vantaggio, dato che l'unica e la principale funzione dello stato è appunto quella di tutelare tali diritti. Lo stato-carabiniere è in concreto lo stato in cui a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha, con ogni legittimità; è lo stato in cui il furbo, il ricco, il più forte, godendo degli stessi diritti di libertà del meno dotato, è in grado di esercitarli più e meglio di quest'ultimo, approfondendo irreparabilmente il solco che già li divide. Così accanto ai diritti di libertà occorre accogliere i diritti, del pari naturali, di solidarietà: ciascuno non solo ha diritto di non essere impedito, ma ha anche il diritto nei confronti dell'intera comunità di essere aiutato e messo in condizioni di godere concretamente quelle libertà (Giovanni xxIII, Pacem in terris n. 2). Ciò non è fattibile se non limitando l'esercizio delle libertà di tutti, specie nel campo del diritto di proprietà. Nasce la contrapposizione fra libertà e giustizia che non ha ancora trovato una sicura e praticabile sintesi: indubbiamente senza una concezione del diritto naturale che venga prima dei diritti e dei doveri tale sintesi è impossibile. I diritti dell'uomo nel magistero cattolico La persona umana, dotata di ragione e di libertà, è soggetto di diritto: ciò significa che ogni persona ha il potere di fare, esigere o proibire certi atti, relativi a comportamenti e cose di altre persone. Diritto di proprietà, diritto di informazione, diritto di studio, diritto di espatrio, diritto di libertà religiosa, diritto di partecipazione politica... sono esempi di diritti umani riconosciuti ormai dalla quasi totalità delle legislazioni dei Paesi democratici. Genesi storica Dal punto di vista
storico l'idea dei diritti umani trova una delle sue radici nell'illuminísmo
dei secoli XVII e XVIII, anche se il contenuto di alcuni diritti (libertà,
uguaglíanza), era stato affermato molto prima, per esempio nello stoicismo
. Bartolomeo Las Casas Un altro apporto considerevole diede ancora la Chiesa all'inizio dell'epoca
moderna :
dal rinascimento in poi, i molteplici problemi giuridici,
politici e sociali, derivati dalla scoperta dell'America e la prima
apparizione dello Stato moderno spingono i pensatori cristiani ad elaborare,
particolarmente nel secolo xvi, una dottrina aggiornata sulla persona
e sui suoi diritti fondamentali. In seguito l'affermazione dei diritti dell'uomo passa piuttosto nelle mani della società civile e della ricerca giuridica laica, sganciata dalla tutela confessionale delle Chiese. Per questo si aprirà un contenzioso secolare tra Chiesa e cultura laica. I grandi cambiamenti prodotti dai nuovi ideali di libertà, progresso e difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino, affermati dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese; la laicizzazione della società, sorta come reazione al clericalismo; l'urgenza di resistere all'indifferentismo, al naturalismo e soprattutto a un laicismo totaLtario e anticlerícale, liberale nelle sue concezioni ma aggressivo contro la società e ogni forma religiosa, hanno indotto spesso i papi a prendere un atteggiamento di precauzione, negativo e, talvolta, ostile o di condanna. Punto culminante di questa ostilità resteranno il Sillabo del 1864 e il concilio Vaticano I -del 1869-70.
- Leone XIII dà rilievo ai diritti dell'uomo nel profilo sociale, connesso
con la funzione del potere pubblico, chiamato ad intervenire per tutelare
la giustizia nei rapporti di lavoro; - Pio XII chiede che siano rispettati i seguenti fondamentali diritti
della persona: Intanto, in sede politica internazionale, quale quella delle Nazioni Unite, si giunge ad approvare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), diventata punto di riferimento almeno morale, se non giuridico, per tante Costituzioni nazionali redatte nel secondo dopoguerra; Giovanni XXIII riprende e sistematizza la vasta tipologia dei diritti umani, partendo dalla riaffermata dignità della persona umana, che è «una natura dotata di intelligenza e di volontà libera, quindi soggetto di diritti e doveri universali, inviolabili, inalienabili »; una dignità umana « incomparabilmente superiore se si considera che gli uomini sono stati redenti dal sangue di Cristo e che sono divenuti per grazia figli di Dío» (Pacem in tenis 3); Il concilio Vaticano II, in particolare nella costituzione pastorale Gaudium et spes, ridisegna il profilo dell'uomo integrale, i cui diritti personali e sociali non possono realizzarsi se non in una comunità civile organizzata giuridicamente e politicamente (nn. 23-32). Nel 251° anniversario della Dichiarazione universale dell'ONU, la Commissione vatícana "justitia et pax" elabora un importante documento storico-dottrinale-pastorale su La Chiesa e i diritti umani (1974), riconoscendo che «la Chiesa ha allargato la sua azione di difesa dal campo della christianitas - e della protezione dei suoi diritti e di quelli dei suoi membri - al campo della societas hominum, per tutelare i diritti di tutti gli uomini sulla base della Comune natura umana e del diritto naturale » (n. 32), al punto che i diritti dell'uomo definiti dalla stessa Dichiarazione universale «non solo trovano nel magistero della Chiesa il loro consenso, ma spesso un maggior approfondimento, un perfezionamento, e, qualche volta, un superamento» (n. 33). Dieci anni dopo, è la volta di un altro profondo documento di riflessione su Dignità e diritti della persona umana (1984), redatto dalla Commissione teologica internazionale: qui la dignità della persona umana e i suoi diritti vengono visti alla luce delle fonti bibliche, della storia della salvezza (in cui l'uomo è visto come "creatura, peccatore, redento"), della situazione concreta delle persone nel primo, secondo e terzo mondo, e delle tendenze filosofiche e giuridiche contemporanee. Tavola dei diritti L'enunciato più completo e aggiornato dei diritti fondamentali riconosciuti
finora dal magistero attuale della Chiesa, si trova nel documento sopra
citato La Chiesa e i diritti dell'uomo della Commissione "justitia et pax". a) Diritti individuali 1. Tutti gli uomini sono uguali per
nobiltà, dignità e natura, senza distinzione proveniente da razza,
sesso, e religione. b) Diritti civili, politici, economici, sociali e culturali: 11. Tutti gli uomini hanno il diritto
di libera riunione e associazione, come pure il diritto di conferire
alle associazioni la struttura che ritengono idonea a perseguire gli
obiettivi, e il diritto di agire per realizzarne il concreto perseguimento. |
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