La convivenza more uxorio nella giurisprudenza: problemi e prospettive
Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha emanato
una sentenza che è parsa suscitare notevole interesse per la
portata che avrà sulla annosa questione del riconoscimento
giuridico della cosiddetta "famiglia
di fatto" derivante dalla "convivenza
more uxorio"
(v. Cass. Pen. Sez . IV sentenza n.33305).
La Suprema Corte, secondo i primi
commenti, con la sentenza emanata "prende
finalmente atto della pluralità delle relazioni familiari che
esistono nel nostro Paese,tutte meritevoli di pari tutela (atteso
che) sempre più persone decidono di costruire un rapporto affettivo
e di reciproca solidarietà non utilizzando o non potendo utilizzare
l'istituto matrimoniale" (da :Il Messaggero,S. G., del
8/10/2002).
I Giudici hanno,infatti,stabilito che sono
meritevoli di tutela non solo i membri del nucleo familiare,ma addirittura
gli amici che vivono insieme,i conviventi gay e tutte quelle persone
la cui permanenza sotto lo stesso tetto "sia dotata di un minimo
di stabilità,tale da non farla definire episodica,ma idoneo
e ragionevole presupposto per una attesa di apporto economico futuro
e costante".
La sentenza in commento trae origine,peraltro,dal riconoscimento del
risarcimento dei danni per le lesioni subite da un giovane che,tuttavia,
si era opposto alla richiesta avanzata dai propri genitori atteso
che la "scelta naturale di coabitare con i propri congiunti è
necessariamente destinata a non continuare nel tempo e quindi non
è suscettibile di assumere i caratteri d diritto assoluto"
Sul punto la Cassazione ha quindi
sancito in maniera lapidaria che la coabitazione
"può ormai considerarsi ad un tempo stabile o aleatoria
come qualunque altra scelta operata ad altro titolo poiché
da tempo è venuto meno anche il carattere di stabilità
del vincolo matrimoniale" (!!)
In conseguenza la Suprema Corte
ha riconosciuto il diritto a costituirsi parte civile non solo ai
genitori della persona offesa, purché conviventi,ma ha esteso
tale diritto anche a tutte le forme di convivenza purché dotate
di un minimo di stabilità con ciò ribadendo il
contenuto di una precedenza sentenza risalente al 7 Luglio 1992.laddove
aveva sancito che "l'aggressione ad opera di terzi legittima
il convivente a costituirsi parte civile".
In base al provvedimento,la legittimazione al risarcimento deriverebbe
dalla lesione di qualsiasi convivenza purché
dotata di un minimo di stabilità e non episodica ma "idoneo
e ragionevole presupposto per un apporto economico futuro e costante".
Indubbiamente tale sentenza potrebbe apparire ad alcuni del tutto
innovativa rispetto alle precedenti decisioni emanate dalla stessa
Corte sulla stessa materia sino al 1992 poiché sancisce
il principio che la anche la mera convivenza può costituire
titolo per il risarcimento del danno da illecito penale.
Tuttavia la Corte era già intervenuta di recente sullo stesso
tema riconoscendo allo affidatario del minore, vittima del reato,
la legittimazione attiva a costituirsi parte civile nel processo penale
atteso che con la sentenza n. 35121 del 27.9.2001 la
Cassazione, sez. IV penale, aveva riconosciuto piena legittimazione
in capo agli affidatari familiari di un minore, deceduto per fatto
illecito di un terzo, a costituirsi parte civile nel processo penale
a carico dell'autore del fatto delittuoso.
La Corte, precisando nella motivazione quali siano i presupposti per
il riconoscimento di tale diritto, aveva evidenziato
l'importanza di "[…] una convivenza, tra adulto e minore,
duratura, ininterrotta negli anni e caratterizzata dalla costante
e premurosa assistenza dell'adulto nei confronti del minore[…]".
Tale sentenza si collocava,quindi,nel solco
dell'orientamento giurisprudenziale (minoritario n d r) teso a riconoscere
rilevanza giuridica alla famiglia "di fatto", ovvero all'unione
tra due conviventi, che si esplichi "[…] in una comunanza
di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale".
La Corte di Cassazione aveva dunque
accolto il ricorso proposto dagli affidatari di un minore, vittima
di un incidente stradale, avvero la sentenza della Corte d'Appello
che aveva escluso la loro legitimatio ad causam. Secondo il Giudice
di merito, infatti, gli affidatari non potevano vantare alcun diritto
al risarcimento del danno patrimoniale e/o morale derivante dalla
morte del minore stante il vincolo meramente affettivo che unisce
l'affidatario e il minore ed il carattere di temporaneità dell'istituto
dell'affidamento, che, a sua volta, è finalizzato al reinserimento
del minore nella famiglia di origine.
La Cassazione,
con una inversione di tendenza, aveva invece ritenuto che in presenza
di un rapporto duraturo, ininterrotto e caratterizzato da una costante
e premurosa assistenza dell'adulto nei confronti del minore, inserito
nella famiglia di quest'ultimo sin dalla tenerissima età, debba
essere riconosciuto al rapporto stesso una valenza non solo affettiva,
ma anche giuridica.
Secondo la Corte,appare del tutto ragionevole ritenere che dalla morte
del minore derivi agli affidatari una sofferenza e un turbamento tali
da legittimarli a chiedere il risarcimento delle conseguenze dannose.
In caso contrario,non troverebbe giustificazione il riconoscimento
giuridico, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
della convivenza more uxorio, caratterizzata da stabilità,
natura affettiva e para-familiare.
La Corte Costituzionale
Va pure sottolineato come,in una tale ottica,anche l'ultima decisione
emessa dalla Cassazione finisca con lo stravolgere l'orientamento
della Corte Costituzionale,intervenuta
anch'essa più volte sul tema nel corso degli anni e che ha
sempre manifestato (ed,invero,motivato) un orientamento contrario
alla legalizzazione della c.d. convivenza more uxorio, a parte rare
eccezioni.
La Corte Costituzionale ha,infatti,più
volte rigettato le censure di costituzionalità mosse dai Giudici
a varie disposizioni ed incentrate sulla disparità di trattamento
tra convivenza "more uxorio" e vincolo coniugale osservando
che la convivenza "more uxorio" è diversa dal vincolo
coniugale ed a questo non assimilabile,mancando tale rapporto dei
caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale,
poiché la convivenza risulta basata unicamente sull' affectio
quotidiana,liberamente ed in ogni istante revocabile "
(1).
In particolare la Corte,chiamata più volte a pronunciarsi su
di un tema ricorrente costituito dalle pensioni di reversibilità,
ha più volte chiarito come la mancata inclusione del convivente
more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico
trovi la sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che
tale trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto
giuridico che nel caso di specie mancherebbe, con la conseguenza che
la diversità delle situazioni poste a raffronto rende non illegittima
una differenziata disciplina delle stesse (v.sentenza n.8 del 1996).
In tali casi,infatti, non potrebbe neppure sostenersi la violazione
del principio della tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa
la persona umana in quanto la riferibilità del principio alla
convivenza di fatto, benché caratterizzata da un grado accentrato
di stabilità,( come affermato con le sentenze nn.310 del 1989
e 237 del 1986) non comporta un necessario riconoscimento al convivente
del trattamento pensionistico di reversibilità poiché
esso non appartiene certamente ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati
dall'art.2 della Costituzione (2).
Per la Corte ,in definitiva, sussiste una
sostanziale diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata
sul matrimonio in ragione dei caratteri di stabilità,certezza,reciprocità
e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto
dal vincolo coniugale (3).
Tale impostazione è rimasta sempre costante nel tempo anche
quanto la Corte si è dovuta occupare del divieto di espulsione
dello straniero convivente "more uxorio" con un cittadino
italiano atteso che il vincolo parentale può riguardare unicamente
le persone che si trovano in una situazione di certezza dei rapporti
giuridici invece assente nella convivenza more uxorio (4).
Ancora più recentemente la censura di infondatezza ha riguardato
le doglianze sollevate dinanzi alla Corte in relazione alla non punibilità
dei fatti commessi in danno del convivente more uxorio (5).La Corte
aveva già dichiarato in precedenza la infondatezza di analoga
questione con la sentenza n.423 del 24/3/1988 e n.1122 del 20/12/1988
affermando che la convivenza more uxorio risulta
fondata su un legame affettivo liberamente revocabile da ciascuna
delle parti.
Lo stesso orientamento è ravvisabile nella sentenza n.237 del
18/11/1986, Miali ,in tema di falsa testimonianza.
In definitiva la convivenza more uxorio,secondo
la Corte,rappresenta l'effetto di una scelta di libertà dalle
regole costruite dal legislatore per il matrimonio da cui consegue
la impossibilità,pena la violazione della libera determinazione
delle parti,di estendere alla famiglia di fatto le regole anche processuali
dell'istituto matrimoniale (6)
Secondo la Corte,infatti,la mancanza di una disciplina corrispondente
all'art.155,4 comma Codice Civile,sul preferenziale affidamento della
casa familiare al coniuge affidatario dei minori,rende inapplicabile
in concreto il procedimento previsto dall'art.706 e ss. CPC ai conviventi
more uxorio con prole.
La Corte ha pure sancito in subiecta materia l'inapplicabilità
dell'art.2941,n.1 C. C.,nella parte in cui non estende anche alla
situazione di convivenza more uxorio la causa di sospensione della
prescrizione dettata per i rapporti fra i coniugi in costanza di matrimonio
atteso che la disposizione codicistica di riferirebbe a rapporti di
carattere patrimoniale difficilmente ricadenti sotto il parametro
costituzionale che presuppone la inviolabilità dei diritti
ed ancor più per la natura stessa della prescrizione che impone,per
il decorso dei termini,parametri certi,riscontrabili soltanto in connessione
ad un vincolo giuridico caratterizzato per la certezza e la disciplina
legale della relazione su cui è fondato come il matrimonio
(7).
Inoltre la Corte ha censurato come inammissibile
anche la pur rilevante questione di legittimità sollevata in
tema di adozione di minori da parte del convivente more uxorio stabilendo
che, pur rientrando nella discrezionalità del legislatore riconoscere
alla convivenza more uxorio alcune conseguenze giuridiche, la normativa
in materia non prevede alcuna disposizione favorevole al riconoscimento
di siffatto diritto (8)
L'unica vera eccezione a tale orientamento
costante deve ritenersi la declaratoria di illegittimità
dell'art.6 della legge sulle locazioni (392/1978) nella parte in cui
non ha previsto la successione nel contratto di locazione del convivente
more uxorio con prole in luogo del partner deceduto o che abbia cessato
la convivenza. (9)
La Corte ha sul punto sostenuto che il diritto alla abitazione,collocabile
tra i diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'art.2 della Costituzione,non
può essere negato al genitore affidatario del minore per il
fatto della cessazione della convivenza "more uxorio" anche
laddove la questione riguardi la locazione di un immobile ovvero l'assegnazione
di alloggio economico e popolare a favore del convivente (10)
In definitiva non si può in alcun
modo sostenere che la Corte Costituzionale non abbia assunto una posizione
precisa tutte le volte in cui si è trovata ad esaminare la
vexata quaestio dei problemi civili e penali derivanti dalla convivenza
more uxorio.
Il Consiglio di Stato
Per completezza di trattazione va segnalata una recente decisione
del Consiglio di Stato in
materia di dispensa dal servizio militare per l'assolvimento di obblighi
di assistenza derivante da una convivenza more uxorio che ha sostenuto
che "nel sistema di diritto positivo, pur essendo la famiglia
legittima fondata sul matrimonio ad assumere le prerogative proprie
della "società naturale", ciò non significa
l'irrilevanza del fenomeno sociale, spesso ricorrente, della convivenza
senza matrimonio, allorché si stabiliscono aspettative e vincoli
di fedeltà, assistenza, reciproca contribuzione agli oneri
patrimoniali, in tutto analoghi a quelli che nella famiglia legittima
sono imposti dalla legge oltre che dalla solidarietà familiare.
L'ordinamento tende quindi a riconoscere
rilevanza alle situazioni di fatto che abbiano la stessa consistenza
di stabilità e serietà di quelle giuridiche,
soprattutto in presenza di lesioni a beni della vita di rilievo costituzionale,
come nel caso del diritto al mantenimento dell'abitazione.
In base a tale motivazione è stato quindi ritenuto illegittimo
da parte del C.d.Stato il diniego
dalla dispensa dal servizio militare, fondato sulla sola irrilevanza
della convivenza more uxorio, quando l'unico sostegno reddituale della
famiglia di fatto,composta dalla convivente more uxorio e da due minori,è
costituito dal reddito del ricorrente,con cui viene anche pagato il
canone di locazione dell'abitazione e che verrebbe meno in caso di
svolgimento del servizio militare. (v.Consiglio di Stato-Adunanza
della Sezione Terza del 9 gennaio 2001 n. 1915/2000).
Dottrina giuridica delle diverse istanze a confronto
Ciò posto e passando ora in rassegna
le decisioni della Cassazione emanate negli ultimi anni è
possibile verificare come l'orientamento della Suprema Corte in materia
abbia subito nel tempo importanti modificazioni.
Sebbene,in materia di locazione,la Suprema Corte si sia uniformata
alle decisioni della Corte Costituzionale,sancendo il diritto del
convivente alla successione nel rapporto locativo laddove sia accertato
il rapporto di convivenza alla data della morte del conduttore (11)
come già stabilito in precedenti decisioni (12), proprio negli
ultimi anni, la stessa Suprema Corte si è
discostata dalle decisioni della Corte Costituzionale in altri casi
sancendo che "la convivenza more uxorio,ove abbia carattere di
stabilità e dia luogo a prestazioni di assistenza economica
di tipo familiare da parte del convivente,può spiegare rilievo
a seconda dei casi dia sul diritto che sulla misura dell'assegno di
divorzio". (13)
Invero la Corte aveva già sottolineato
la rilevanza giuridica del rapporto di fatto tra le persone caratterizzato
dalla stabilità che di per sé conferisce grado di certezza
al rapporto stesso sia per quanto concerne la tutela dei figli minori,sia
con riferimento ai rapporti patrimoniali, dovendosi distinguere nella
convivenza tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto (14)
Non era mancato a tal proposito neppure un esplicito riferimento alla
ipotesi della comunione tacita familiare disciplinata dall'art.230
bis C.C. per giustificare il rapporto lavorativo svolto nell'ambito
della convivenza more uxorio stante la mancanza di subordinazione
onerosa (15).
Infine,sin dal 1993,la Corte -anticipando la decisione in commento
- aveva affermato chiaramente che la convivenza
more uxorio tra persone in stato libero non costituisce causa di illiceità
e quindi di nullità di un contratto attributivo di diritti
patrimoniali(nella specie comodato) "in quanto tale convivenza
ancorché non disciplinata dalla legge,non contrasta né
con le norme imperative,non esistendo norme che la vietino,né
con l'ordine pubblico,né con il buon costume inteso come il
complesso di principi etici costituenti la morale sociale di un determinato
momento storico,stante la rilevanza assunta nel vigente ordinamento
con riferimento alla attribuzione di potestà parentali, a mente
dell'art.317-bis C. C., ed alla successione nel contratto di locazione
(16) e quantunque la convivenza concubinaria non comporti per nessuno
dei partners alcun diritto al mantenimento reciproco" (17).
In definitiva la Cassazione,con l'ultima sentenza emanata,non
ha mutato in maniera radicale il proprio convincimento,già
espresso in precedenti decisioni, sebbene tale
sentenza finisca con il suscitare forti perplessità nel Giurista
e preluda l'avvento di decisioni di più ampia portata che possono
accelerare un processo decisionale da parte del Legislatore
chiamato ancora una volta a svolgere un intervento decisivo ed in
linea con i principi morali regolatori della famiglia legittima più
volte ribaditi dalla Corte Costituzionale.
Leggi e progetti di legge
A questo proposito va citato il DDL n.682
presentato alla Camera dei Deputati il 10/5/1996 .
Nella relazione accompagnatoria al DDL si
sottolinea come sia sentita la esigenza di una compiuta disciplina
legislativa della "famiglia di fatto" che fornisca tutela
giuridica a tale forma di convivenza e salvaguardi il principio della
parità giuridica riconosciuta nel matrimonio e tutelato costituzionalmente.
Il Relatore pone in evidenza come,secondo le rilevazioni dell'ISTAT,
la convivenza more uxorio riguarderebbe (al 1996) una percentuale
di circa 1,3% delle famiglie,con punte del 4,6 % localizzate nei grandi
comuni del Nord ma che cresce in misura rilevante atteso che convivono
more uxorio sempre più giovani che per libera scelta rifiuterebbero
il matrimonio,sebbene il fenomeno riguardi anche gli anziani,che trovano
nella convivenza solidarietà ed assistenza priva di legami
formali, come pure i coniugi separati e divorziati, che non intendono
ripetere l'esperienza del matrimonio.
Il DDL all'esame del Parlamento troverebbe quindi la sua ratio nella
esigenza di tutela della libertà di scelta di chi intende costituire
un rapporto di coppia alternativo a quello matrimoniale oltre che
nella necessaria disciplina degli effetti economici patrimoniali derivanti
dai rapporti di convivenza.
Va pure menzionato il DDL costituzionale n.1734 del 2
maggio 1989,recante modifiche agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 e 37
della Costituzione che introduce,peraltro,una
distinzione tra l'istituto della
famiglia da quello del matrimonio
in quanto non trovano più nella realtà e nella legge
piena coincidenza.
La famiglia, infatti, secondo l'elaborato
legislativo non può essere più solo quella fondata sul
matrimonio, a meno di non voler disconoscere diritti, doveri,
valori e comportamenti di famiglie che si fondano su rapporti tra
individui codificabili in modo diverso dal matrimonio.
Le questioni patrimoniali derivanti dai rapporti di convivenza sono
state affrontate più volte anche dalla Dottrina (18) che ha
sostento in proposito come l'analisi dei profili patrimoniali della
convivenza more uxorio non possa prescindere da una,sia pur sintetica,riflessione
sulla evoluzione delle strutture sociali, politiche ed economiche
intervenuta in questi ultimi anni e che ha inciso sullo stesso modo
di essere delle comunità familiari ed alla trasformazione della
società che ha messo in crisi i ruoli all'interno del nucleo
familiare ed in cui il matrimonio non è più considerato
l'unico mezzo di realizzazione della personalità femminile,
ma uno dei possibili modi attraverso cui la donna e l'uomo possono
svolgere insieme un utile ruolo sociale.
Si ritiene,pertanto,che, in tale ottica,sia
l'uomo che la donna possano realizzarsi anche in un rapporto di convivenza
di fatto se vissuto con responsabilità, partecipazione affettiva,
spirito di dedizione verso il partner e, se presenti, verso i figli.
Il mutato atteggiamento della società verso la famiglia di
fatto richiederebbe,in conseguenza,una valutazione dei risultati raggiunti
in tema di rapporti patrimoniali fra conviventi,ma soprattutto la
individuazione di nuovi criteri per risolvere i problemi di ordine
patrimoniale derivanti da un rapporto non legalizzato.
Si sostiene in proposito che l'unione familiare non fondata sul
matrimonio non è più riprovata dalla coscienza sociale
e sebbene, in conseguenza delle tradizioni etico -religiose del nostro
Paese,continui ad essere privilegiata l'unione legittima, quella di
fatto riceve parziale e limitata tutela, in primo luogo quale formazione
sociale in cui gli individui esprimono la loro personalità,
secondo l'art. 2 Costituzione,e, poi, in conseguenza dell'influenza
delle legislazioni straniere che sono rivolte ad ammetterne pieno
riconoscimento (19).
In tale ambito vanno ricondotte le proposte di legge tendenti ad una
regolamentazione completa delle unioni di fatto e tra di esse ve ne
sono alcune che aprono la via alla convivenza tra soggetti di eguale
sesso, non richiedendo come requisito di riconoscimento dell'unione
la diversità di sesso.
Per ciò che concerne,in particolare,le unioni tra coppie omosessuali,
pur riconoscendosi in via astratta la possibilità che esse
rappresentino una valida comunità di vita ed affetti, si afferma
come risulti di fatto difficile ottenere un'effettiva tutela giuridica
a causa della riprovazione sociale che ancor oggi spesso accompagna
tali legami con la conseguenza che, esclusa una rilevanza esterna
di tali unioni,risulterebbe difficile conseguire una regolamentazione
interna dei rapporti patrimoniali
La Dottrina in rassegna pone in evidenza,
quindi, a sostegno di una maggiore tutela della convivenza more uxorio,la
indubbia la rilevanza che nell'ambito sociale ha assunto la convivenza
tra due persone (20).
Nell'ordinamento italiano - si sostiene da parte di alcuni
autori - non c'è famiglia se non in presenza del matrimonio,ai
sensi dell'art. 29 della Costituzione.Quello che contraddistingue
in modo inequivoco la cosiddetta famiglia di fatto da quella legale
è la circostanza che in quest'ultima sia stato contratto matrimonio:
la sola differenza, cioè, fra le due
unioni è la presenza dell'elemento del matrimonio, quale atto
giuridico solenne da cui discendono diritti e doveri codificati dal
legislatore.
La attuale disciplina del matrimonio risponde a finalità
di interesse pubblico e rende lo stesso tecnicamente più idoneo
di ogni altra forma di convivenza a garantire l'adempimento di alcune
funzioni, come la pubblicità del rapporto, l'attribuzione di
diritti, l'imposizione di obblighi e la stabilità dell'unione.
Tuttavia la tutela che la convivenza more uxorio ha ricevuto per similitudine
con la famiglia fondata sul matrimonio, trova il suo contrappeso in
una tutela denegata proprio sul presupposto di siffatta assimilabilità
:il timore, cioè, di svilire la famiglia legittima, di delegittimarla,
ha indotto spesso giurisprudenza e dottrina a negare tutela ai conviventi
more uxorio, anche laddove l'esigenza di garanzie per tali soggetti
risultava indispensabile.
La convivenza, di norma, è frutto di una libera scelta della
coppia, determinata - al livello più elevato - dal desiderio
di un rapporto che non sia fissato e vincolato da condizionamenti
giuridici e religiosi, ma si rinnovi e si rafforzi nella costante
volontà dei soggetti.
Ciò non toglie che ci si trovi dinanzi ad un fenomeno rilevante
nel contesto sociale che - come tale -richiede esame e disciplina
ed opportuni interventi legislativi.
A conforto di tale opinione si sostiene che
la stessa riforma del diritto di famiglia è stata innovativa
in materia con la introduzione dell'art. 317 bis C. C. che prevede
come il riconoscimento del figlio naturale fatto da entrambi i genitori
comporti l'esercizio congiunto della potestà qualora essi risultino
conviventi.
Altri riferimenti diretti alla convivenza more uxorio è possibile
riscontrare anche in tutta una serie di norme sparse nell'ordinamento,come,ad
esempio, il D.P.R. 30/5/89, n° 223, che
ai fini anagrafici qualifica famiglia non solo quella legittima, ma
anche quella fondata su vincoli affettivi, sulla coabitazione e sulla
messa in comune del reddito per provvedere al soddisfacimento dei
propri bisogni.
Si sottolinea pure,nei commenti dottrinali,come di notevole importanza
in tale direzione deve ritenersi la legge
184 del 4/5/83 in materia di adozione, che ha introdotto -
all'art. 2 - l'importante istituto dell'affidamento presso un'altra
famiglia, non ponendo distinzioni tra quella legittima e quella di
fatto: e se all'art. 6 delle disposizioni generali è previsto
che l'adozione sia consentita ai coniugi uniti in matrimonio, nel
titolo IV - dedicato all'adozione in casi
particolari - è ammessa anche l'adozione per coloro che non
siano coniugati.
La Dottrina non manca di lamentare la mancanza,nel nostro ordinamento,
di una disciplina organica del fenomeno della famiglia di fatto, nonostante
alcune proposte siano state presentate in Parlamento.
L'intervento legislativo non
dovrebbe tuttavia prevedere una disciplina organica volta a creare
una famiglia di fatto sanzionata da un atto ufficiale, quale può
essere l'iscrizione anagrafica, e del tutto simile a quella
legittima; in tal modo verrebbe snaturata l'essenza stessa della famiglia
di fatto, fondata come già evidenziato, sulla libera scelta
dei conviventi.
Sarebbe invece auspicabile un intervento del
legislatore che,oltre ad eliminare ogni residua differenza tra figli
legittimi e naturali, tuteli il convivente in tutti quei problemi
che la coppia pone, così come sono stati posti all'attenzione
della giurisprudenza nel corso di questi ultimi anni.
Sin qui l'opinione della Dottrina in materia.
Conclusioni
Traendo tuttavia le conclusioni,anche in base a tale puntuale disamina,sembrerebbe
che la Cassazione,anticipando un più compiuto esame del problema
in sede legislativa,abbia inteso attingere ai principi enunciati dai
vari DDL e dalla Dottrina si qui commentata per condividerne i contenuti
in base ad una malcelata visione pessimistica del vincolo coniugale
esistente nella attuale società contemporanea e ad una sorta
di "obbligo" di legittimazione delle convivenze, anche omosessuali,
che, nell'ottica della Corte parrebbero destinate in futuro a prevalere.
La decisione della Cassazione
si pone così in aperto contrasto proprio con quei principi
di ordine pubblico,buon costume e norme imperative che costituiscono
patrimonio comune di ogni Stato di diritto cui la legislazione deve
uniformarsi affinché costituisca un sicuro punto di orientamento
per tutti gli operatori del diritto in generale prescindendo dalle
proprie convinzioni etiche o religiose.
Deve,per contro,riconoscersi una più coerente
visione del problema da parte della Corte
Costituzionale che,va ancora una volta sottolineato,anche di
recente e quindi senza perdere di vista la rilevanza degli stessi
fenomeni sociali che hanno determinato la decisione emanata dalla
Cassazione, ha ribadito la infondatezza delle censure di costituzionalità
mosse da più parti in tema di disparità di trattamento
del convivente more uxorio,come più innanzi ricordato, proprio
in base alla inesistenza di una condivisibile disciplina della materia.
http://www.filodiritto.com
Avv. Mario Pavone
NOTE
(1) v.Corte Costituzionale, sentenza 25/7/2000 n.352, Limo
(2) v.Corte Costituzionale 3/11/2000 n.461 , Giorgetti
(3) v.Corte Costituzionale,ordinanza 14/11/2000 n.491,Bonanese
(4) v.Corte Costituzionale ordinanza 20/7/2000 n.313,Klyta
(5) v.Corte Costituzionale 352/2000 cit.
(6) v.Corte Costituzionale sentenza 13/5/1998 n.166
(7) v.Corte Costituzionale sentenza 29/1/1998 n.2,Rovari
(8) v.Corte Costituzionale 6/7/1994 n.281,Parodi
(9) v.Corte Costituzionale 7/4/1988 n.404,Ratto
(10) v.Corte Costituzionale 20/11/1989 n.559,Anglisani
(11) v. Cass. Sez. III 1/8/2000 n.10034,Tosti
(12) v. Cass. Sez. III 10/10/1997 n.9868,Alba
(13) v. Cass. Sez. I 2/6/2000 n.7328
(14) v. Cass. Sez. I 4/4/1998 n.3503
(15) v. Cass. Sez. Lav.19/12/1994 n.10927
(16) v. Cass. Sez. III 8/6/1993 n.6381,Grimaldi
(17) v. Cass. Sez. I 22/4/1993 n.4671
(18) v. Santarelli, Breve analisi della situazione patrimoniale della
convivenza more uxorio, in Rivista Diritto & Famiglia
(19) v. Evangelista,La Famiglia di Fatto, in Rivista Familex
(20) v. Saccà , La Famiglia non coniugale, in Rivista Servizio
Sociale