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Giurisprudenza della Corte costituzionale Settimio Carmignani Caridi Sentenza n. 2 del 1998 (GRANATA; SANTOSUOSSO)-Nel
corso di un procedimento civile instauratosi tra due ex conviventi
more uxorio per questioni di natura patrimoniale, il Tribunale
di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, numero
1), del codice civile. (...) Sentenza n. 203 del 1997 (GRANATA; ONIDA)-Il giudice a quo premette
in fatto che la ricorrente, che convisse more
uxorio con altro cittadino extracomunitario, col quale ebbe una figlia,
riconosciuta da entrambi i genitori, aveva ottenuto un permesso
di soggiorno per motivi di famiglia, in seguito revocato col provvedimento
impugnato, poiché la stessa ricorrente non risultava coniugata.
Nell'atto introduttivo del giudizio a quo si sosteneva che l'art.
4 della legge n. 943 del 1986 - ai cui sensi "i lavoratori extracomunitari
legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento
con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati
minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio
nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale
è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia
in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita" -
si applica anche alle famiglie di fatto, e che qualora la norma dovesse
interpretarsi diversamente sarebbe contraria alla Costituzione. Sentenza n. 127 del 1997 (GRANATA; MIRABELLI) -La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina della integrazione al minimo del trattamento pensionistico, che prevede, se il titolare della pensione è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, che l'integrazione non spetta a chi possegga redditi propri o cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore da tre a cinque volte, a seconda delle disposizioni che si sono succedute nel tempo, il trattamento minimo. Sentenza n. 8 del 1996 (FERRI; ZAGREBELSKY) La distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, come tali, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 della Costituzione: ma sotto questo profilo non può essere accolta la questione che mira, come risultato, ad una decisione additiva che eccede i poteri della Corte costituzionale a danno di quelli riservati al legislatore. Sentenza n. 281 del 1994 (CASAVOLA; SANTOSUOSSO) Pur considerando il sempre maggior rilievo assunto dalla convivenza nel costume sociale e la funzione che essa potrebbe assumere al fine di comprovare la solidità del vincolo dei coniugi, nell'interesse del minore, una nuova soluzione normativa, in base alla quale, eventualmente, potrebbe richiedersi agli adottanti una durata inferiore del matrimonio, ma un consistente periodo di convivenza precedente, comporterebbe inevitabilmente la necessità di definire i criteri oggettivi svolgenti l'analoga funzione del triennio post-matrimoniale, i quali, tuttavia, per la complessità delle scelte da attuare mediante l'interpretazione dei diversi elementi e valori di una società in continua evoluzione, possono essere ricercati nelle sole competenze del legislatore. Sentenza n. 559 del 1989 (SAJA; CASAVOLA) Contrasta con il principio di ragionevolezza - e viola altresì il diritto sociale all'abitazione, collocabile fra quelli inviolabili dell'uomo - la normativa regionale che, dopo aver stabilito, ai fini dell'accesso ai concorsi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, l'appartenenza del convivente more uxorio e della prole naturale al nucleo familiare dell'assegnatario, esclude tuttavia il diritto del medesimo convivente affidatario dei figli a succedere nella posizione dell'assegnatario se questi - per il venir meno dell'affectio - abbandoni l'alloggio. Sentenza n. 310 del 1989 (SAJA; MENGONI) Il mancato riconoscimento della convivenza more uxorio come titolo di vocazione legittima all'eredità è conforme sia ai principi del diritto successorio sia alla natura stessa della suddetta convivenza. È compito del legislatore valutare il grado di meritevolezza della tutela dell'interesse del convivente more uxorio alla conservazione dell'alloggio in caso di morte del partner. Ordinanza n. 1122 del 1988 (SAJA; CASAVOLA) L'art. 649, primo comma, cod. pen., riguardo ai reati contro il patrimonio, razionalmente collega l'esclusione della punibilità a dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili (vincoli di parentela, affinità, adozione e coniugio) che non sono presenti nella convivenza more uxorio, rapporto per sua natura intrinsecamente aleatorio in quanto fondato sulla affectio quotidiana di ciascuna delle parti liberamente ed in ogni istante revocabile. Sentenza n. 644 del 1988 (SAJA; DELL'ANDRO) Fino al momento in cui la famiglia naturale, non fondata sul matrimonio, non avrà un "qualche" riconoscimento giuridico, non è dato equipararla, e neppure giuridicamente "confrontarla", ai fini di verificare eventuali violazioni degli artt. 3, 29 e 31 Cost., con la famiglia legittima.
Sentenza n. 423 del 1988 (SAJA; CASAVOLA) La non punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato si fonda sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso, sicché la mancata estensione della suddetta esimente alla diversa fattispecie della convivenza more uxorio - fondata sull'affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile - non sembra contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost., se (come nel caso oggetto del giudizio a quo) sussistano atti concludenti che attestano la revocazione dell'affectio e dunque il venir meno della convivenza more uxorio. Sentenza n. 404 del 1988 (SAJA; CASAVOLA) È irragionevole e viziata da contraddittorietà logica la previsione di legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include, tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era già legato more uxorio al titolare originario del contratto; risultando, in pari tempo, leso il diritto fondamentale all'abitazione.
Sentenza n. 237 del 1986 (LA PERGOLA; BORZELLINO) L'art. 29 - come del resto fu pressoché univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente - riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicché rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale. Un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e ciò tanto più se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione.
Sentenza n. 45 del 1980 (AMADEI; ROSSANO) La situazione del convivente more uxorio è del tutto diversa da quella degli altri soggetti contemplati dalle norme impugnate, essendo tale convivenza soltanto un mero rapporto di fatto, priva del carattere della stabilità, suscettibile di venir meno in qualsiasi momento e improduttiva di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima.
Sentenza n. 6 del 1977 (ROSSI; TRIMARCHI) La situazione di chi sia legato ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione) è nettamente diversa da quella basata sul vincolo matrimoniale.
Sentenza n. 179 del 1976 (ROSSI; TRIMARCHI) Contrasta con l'art. 31 della Costituzione la normativa in esame in quanto non "agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" ed anzi dà vita per i nuclei familiari legittimi e nei confronti delle unioni libere, delle famiglie di fatto e di altre convivenze familiari, ad un trattamento deteriore. |