O.N.U.
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. I trenta articoli
di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici,
economici, sociali, culturali di ogni persona. Vi si proclama il diritto
alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di
uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un
processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a
prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede,
alla libertà di opinione, di espressione e di associazione. Vi si proclama
inoltre che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture
o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno
dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato.
Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità,
a contrarre matrimonio, a possedere dei beni, a prendere parte
al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto
compenso per il lavoro
prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate
condizioni di vita e a ricevereun'istruzione. Si contempla inoltre il
diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a richiedere
asilo in caso di persecuzione. Molti Paesi hanno compendiato i termini
della Dichiarazione entro la propria costituzione. Si tratta di una
dichiarazione di principi con un appello rivolto all'individuo singolo
e ad ogni organizzazione sociale al fine di promuovere e garantire il
rispetto per le libertà e i diritti che vi si definiscono. Gli stati
membri delle Nazioni Unite non furono tenuti a ratificarla (la dichiarazione
non essendo di per sé vincolante), sebbene l'appartenenza alle Nazioni
Unite venga di norma considerata un'accettazione implicita dei principi
della Dichiarazione. Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni
Unite gli Stati membri s'impegnano ad intervenire individualmente o
congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l'osservanza
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo è un obbligo
di carattere legale. La dichiarazione rappresenta un'indicazione autorevole
di che cosa siano i diritti umani e le libertà fondamentali.
PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana e dei oro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo; considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei
diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano
della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a
ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione; considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo
di rapporti amichevoli tra le Nazioni; considerato che i popoli
delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore
di vita in una maggiore libertà; considerato che gli Stati
membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni
Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani
e delle libertà fondamentali; considerato che una concezione
comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza
per la piena realizzazione di questi impegni,
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama la presente DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte
le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere
nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra
quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente,
o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto
a qualsiasi limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento
o a punizioni crudeli, inumane o degradanti
ARTICOLO 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi
la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione
ARTICOLO 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di
ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
ARTICOLO 9 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10 Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,
ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.
ARTICOLO 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che
la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per
la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.
Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
ARTICOLO 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa,
nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione.Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
ARTICOLO 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese
ARTICOLO 14
1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza
ARTICOLO 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale
o in comune con altri. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o
di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia
in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO
19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere
ARTICOLO 20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione
ARTICOLO 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza
ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale
volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione.
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e
la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e
le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi
di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
ARTICOLO 24 Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
ARTICOLO 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia,invalidità, vedovanza, vecchiaia
o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
ARTICOLO 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica
e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali.Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione
da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica
di cui egli sia autore.
ARTICOLO 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano
essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto
è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla
legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle
libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso
di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni
dei diritti e delle libertà in essa enunciati. |