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L’obiezione di coscienza Si è soliti fare al riguardo l’espio primi cristiani, di Antigone, di Eleazar e dei fratelli chiamati Maccabei (2 Mac 6 e 7) [2] . Tuttavia la figura dell’obiezione di coscienza come la conosciamo oggi è relativamente recente, in quanto si colloca entro certe coordinate socio-politiche, che ora consentono di impostare come probla giuridico quello che prima era solo un dramma personale, che in nulla sbrava riguardare l’applicazione inesorabile della legge [3] . > <>Solo in una società in cui il potere politico sia decisamente limitato dai diritti dei cittadini e controllato da istanze di potere indipendenti, e nella quale i governanti debbano avere il gradimento dell’opinione pubblica, cessa di essere ovvio che la legge debba prevalere spre sulla coscienza di coloro a cui è rivolta.> <>È stato infatti necessario non solo un certo superamento del potere assoluto del governante, ma anche quello dell’assolutismo razionalista della legge, per ammettere che la soluzione dei conflitti di coscienza non debba dandarsi comodamente a una istanza divina, ma che deve essere affrontata anche nell’ambito del diritto civile. In fatti, il probla non è solo che il capo non può comandare tutto, è che ciò non può essere fatto nmeno da una legge sebbene questa rappresenti formalmente la volontà della maggioranza [4] .> <> Dal lato opposto nmeno l’esercizio dell’autorità può sottomettersi in tutto alla coscienza di ogni individuo. A questo bisogna aggiungere il pluralismo religioso che caratterizza la nostra società occidentale, con le conseguenti esigenze di adattamento culturale che tale fenomeno reclama come condizione di convivenza pacifica. Inoltre, l’esperienza dimostra che l’apparizione dell’obiezione è indice, oltre che di un certo livello di docrazia, anche di un certo livello di benessere generale, in quanto fenomeno che appare e si sviluppa nei paesi ricchi, per estendersi dopo ad altri.> <> Le fattispecie di obiezione si sono moltiplicate con singolare rapidità e varietà, e tutto fa pensare che il processo si prolungherà. È una galassia in espansione. Se l’obiezione al servizio militare ha segnalato in molti luoghi l’apparizione del fenomeno, immediatamente se ne sono sommate ad essa altre, sorte in diversi campi: fiscale, del lavoro, educativo, medico, ecc., dentro i quali si pongono a loro volta questioni specifiche molto varie. > <>Nello studio di questi conflitti bisogna distinguere il piano morale e teologico dalla prospettiva giuridica, piani diversi che tuttavia non si possono separare. Certamente i fondamenti etico-religiosi di tali conflitti, rimandano dal punto di vista cristiano a tatiche classiche della teologia morale, principalmente quelle che si riferiscono all’origine divina del potere, all’obbligo di coscienza di attenersi alle leggi, al dovere di obbedire a Dio prima che agli uomini, alla coscienza. > <>Queste tatiche a loro volta pongono le questioni relative alla legge ingiusta: quando si deve e quando si può resistere ad essa (cosa che ha portato alcuni autori a distinguere tra obiezioni di coscienza obbligatorie e facoltative [5] ), oppure quando la si deve o la si può tollerare in vista di un bene maggiore, ecc. > <>Dal punto di vista giuridico, l’obiezione di coscienza si presenta come un fenomeno di conflitto di interessi legittimi, che richiede soluzioni giuste entro le coordinate socio-poliche che abbiamo descritto. Le considerazioni che seguono, si propongono di suggerire la varietà dei probli che presenta al giurista l’obiezione di coscienza. > <>Logicamente la bibliografia sul ta si è anch’essa moltiplicata nei nostri giorni, ed è caratterizzata da un metodo che combina l’analisi delle soluzioni prudenziali dei casi particolari con considerazioni teoriche degli autori (personali, più che di una scuola) e cerca di stabilire i principi, le chiavi e i criteri generali del probla. Infatti, oggi come oggi, l’obiezione di coscienza, in quanto questione di giustizia, presenta una plasticità dinamica difficile da inquadrare in modo unitario, tanto in sintesi sistatico-deduttive di teoria generale, quanto nelle previsioni astratte di una norma generale che permetta di risolvere i probli muovendo da istanze legislative. > <>Nel nostro caso teoria e legge vengono spre dopo il probla reale, e anche così non poche volte l’evoluzione del fenomeno ha superato i loro confini. Ben presto, per espio, la dottrina si è mostrata d’accordo sull’impossibilità di “trattare” i diversi presupposti di obiezione di coscienza secondo gli schi dell’obiezione militare [6] . > <>1. Nozioni e note caratteristiche > <>Appare pertanto arduo definire, dal punto di vista teorico, l’obiezione di coscienza; di fatto non pochi autori preferiscono parlare al plurale di obiezioni di coscienza, non solo per segnalare questa difficoltà, ma anche per sottolineare che è più conveniente accostarsi a un fenomeno tanto vario con gli strumenti della giurisprudenza piuttosto che con quelli della legge, che quasi spre risultano insufficienti [7] .> <> Le difficoltà non già a dare una nozione concettuale, ma a definire, a delimitare con precisione il fenomeno, non ci impediscono però di distinguere con una certa approssimazione una fattispecie tipica di obiezione di coscienza da altre fattispecie affini; allo stesso modo che le difficoltà di definire in modo compiuto che cosa sia il conflitto di coscienza, non ci impediscono di intuire quando ci troviamo di fronte ad uno di questi. > <>Per obiezione di coscienza si può intendere la resistenza personale a una prescrizione giuridica perché contraria a una prescrizione morale che si considera prevalente. Si tratta di un conflitto soggettivo irriducibile tra dovere giuridico e dovere morale, “il rifiuto, per motivi di coscienza, a realizzare un atto o una condotta che in linea di principio risulterebbe giuridicamente esigibile” [8] . > <>Pertanto, indipendentente dai probli pratici, sbra che la motivazione che porta a trasgredire l’obbligo giuridico debba essere un giudizio di carattere etico (di coscienza, assiologico [9] ), basato spesso su una credenza religiosa [10] . Se le ragioni che portano alla disobbedienza sono splicente ideologiche o politiche, il conflitto è di altro genere, non si può dire che sia di coscienza. > <>Il probla sta nel fatto che la coscienza umana, pur possedendo una luce naturale incancellabile, può essere informata da codici morali molto diversi (religiosi, filosofici, culturali), che il diritto, per mancanza di risorse tecniche, non coglie in modo preciso. > <>Ne risulta, talvolta, la tendenza ad ammettere come obiezione di coscienza anche il rifiuto della norma per ragioni non specificamente morali [11] . > <>In linea di principio c’è però un certo accordo sul fatto che la prescrizione deve essere oggetto di obiezione in quanto immorale, cioè in quanto esige una condotta che il soggetto considera immorale, in se stessa (obiezione diretta) o come cooperazione illecita alla condotta inmorale di altri (obiezione indiretta) [12] . > <>Si rende quindi necessario distinguere tra prescrizione ingiusta e prescrizione immorale. Una norma può sbrarmi ingiusta e tuttavia non impormi nessuna condotta eticamente riprovevole: in questo caso a rigor di logica non posso appellarmi alla mia coscienza per tralasciare di compierla. L’obiezione di coscienza “rinvia certo al valore prioritario della persona rispetto allo Stato, ma in ultima analisi si radica nel possibile disvalore morale della legge civile” [13] . > <>Con queste presse alcuni autori hanno tentato, a ragione, di distinguere l’obiezione di coscienza dalla disobbedienza civile o resistenza passiva [14] , sebbene tale distinzione non spre sia chiara in pratica. Queste ultime consistono nella pacifica, collettiva mancanza di sottomissione a determinate leggi, al fine di indurre il potere a cambiare una politica o una legislazione che forse non ha nulla a che vedere con le leggi a cui si disobbedisce. Ad espio se gli studenti decidono di non pagare il bus per protestare contro il rincaro delle tasse accadiche. > <>L’obiezione di coscienza, invece, è a rigore un conflitto personale, come lo è la coscienza; non si può però negare l’influsso che ha di fatto il numero di persone che obietta a uno stesso obbligo. D’altra parte, benché l’obiettore si proponga innanzitutto di evitare la trasgressione di un dovere morale, in alcune occasioni la sua resistenza è diretta anche a ottenere la deroga della legge cui fa obiezione. Così chi considera che non è moralmente lecito compiere il servizio militare, non spre si accontenta soltanto del fatto di esserne personalmente esonerato, ma facilmente tende ad adottare un atteggiamento politico contrario all’esistenza di detto servizio obbligatorio e anche all’esistenza di un esercito. > <>Dall’ottica del diritto si possono distinguere i probli che l’obiezione pone a livello di principio (giustificazione, ammissibilità, limiti), dalle soluzioni o dai mezzi tecnici che possono servire per affrontare, nella pratica, le diverse obiezioni. > <>2. Coscienza e libertà civile di coscienza [15] > <>Molto frequentente le libertà di pensiero, di religione e di coscienza vengono enunciate insie nelle Costituzioni e nei documenti internazionali di diritti umani anche se con una terminologia non uniforme: si parla indistintamente di libertà di religione, di culto o di coscienza, di convinzioni o di credenze, di pensiero o di ideologia. Ciò è comprensibile se si tiene conto che tutte le libertà suelencate convergono al fine pratico che si vuole raggiungere: tutelare quelle dimensioni più intime e definitorie dell’uomo come persona, la sua autodeterminazione come essere razionale e libero di fronte alle questioni più profonde e vitali. > <>D’altra parte, la stessa diversità di termini indica che esiste una certa distinzione tra gli ambiti di libertà ai quali ciascuno di questi concetti si riferisce. Alcuni autori distinguono la libertà di pensiero, di coscienza e di religione in quanto per il loro oggetto specifico esse si riferiscono rispettivamente agli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla verità, al bene e a Dio [16] . > <>La distinzione non è accadica, dato che tali istanze della persona hanno molte volte manifestazioni vitali peculiari che esigono una tutela giuridica specifica. Basti pensare alla dimensione comunitaria della religione, con la conseguente libertà e autonomia che si deve garantire anche alle confessioni religiose. Già, perché al diritto interessano quelle manifestazioni sociali dell’esercizio delle libertà che implicano esigenze di giustizia; concretamente al diritto dello Stato interessano le manifestazioni che danno origine a relazioni giuridiche civili [17] .> <>Così, per espio, mentre difficilmente gli può interessare il modo in cui si vive il sacramento della confermazione nella Chiesa cattolica, sicuramente non capita lo stesso col matrimonio. Ci sono manifestazioni del pensiero o della religione che danno luogo a diritti relativamente ben caratterizzati, quali la libertà di insegnamento e di cattedra, di stampa o di propaganda: questi aspetti inentente comunicativi solo in casi estri pongono conflitti in uno Stato docratico. > <>Però, andando più a fondo, le convinzioni filosofiche o religiose informano la coscienza dell’individuo, gli forniscono i parametri secondo i quali egli giudica sulla bontà o malizia di ciascuna delle sue azioni, delle quali si sa responsabile, sia davanti a Dio, che dinnanzi a se stesso e agli altri. La libertà implica responsabilità. Quindi la peculiarità singolare della libertà di coscienza sta proprio nella sua dimensione pratica e universale. La coscienza mette l’uomo in relazione non già con la verità o il bene in quanto teoreticamente conosciuti, bensì con la verità e il bene che esigono da lui, come dovere etico, una condotta determinata. > <>La coscienza non si identifica con preferenze o gusti, opinioni o desideri; a volte è contraria ad essi e tuttavia esige obbedienza; tutti sentiamo l’impulso ad agire in conformità con essa e il rimprovero per non averlo fatto; perciò, la coscienza merita spre rispetto anche da parte degli altri, come espressione dell’intimo della persona [18] . Questa sensibilità della nostra epoca per la coscienza come norma di condotta personale spiega il fenomeno dell’obiezione di coscienza e la sua distinzione da altre condotte splicente ribelli o asociali. > <><>Proprio perché la coscienza è individuale, anche la libertà di coscienza è, in linea di principio, un diritto della singola persona, non implica di per sé manifestazioni collettive o di gruppo, anche se spesso viene messa in relazione con le dottrine di alcune confessioni o correnti di pensiero [19] . Il probla che viene posto al diritto è quindi il seguente: fino a che punto la libertà di credo o di convinzioni comporta la facoltà di agire conformente ad esse, quando impongono il dovere morale di farlo, anche andando contro una prescrizione giuridica. ><>3. Magistero della Chiesa > <>La dottrina della Chiesa sulla libertà religiosa include come nucleo centrale di tale diritto civile l’esigenza che tutti “devono essere immuni dalla coercizione da parte sia di singoli, sia di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, e in modo tale che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata” (DH 2). > <><>Per quanto attiene più specificamente la coscienza, la Chiesa “onora come sacra” la sua dignità “e la sua libera decisione” (GS 41b). Proprio “nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi” (GS 16); “l’uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza, che egli è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività, per raggiungere il suo fine che è Dio. > <>Non lo si deve quindi costringere ad agire contro la sua coscienza. Ma non si deve neppure impedirgli di operare in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso” (DH 3), dentro i limiti del giusto ordine pubblico. Perché solamente liberi da coazione gli uomini possono compiere, in modo adeguato alla loro natura, il dovere morale che hanno davanti a Dio, di cercare la verità e di viverla (DH 2). Riguardo all’obiezione di coscienza la dottrina cristiana si è da spre ispirata al principio che non è lecito compiere nè cooperare al male, per cui “i cristiani, come tutti gli uomini di buona volontà, sono chiamati, per un grave dovere di coscienza, a non prestare la loro collaborzione formale a quelle pratiche che, pur ammesse dalla legislazione civile, sono in contrasto con la Legge di Dio” [20] . > <>Concretamente, l’enciclica Evangelium vitae e altri documenti ricordano il grave dovere morale di opporre obiezione di coscienza all’aborto e all’eutanasia [21] . Nel caso dell’obiezione al servizio militare, l’ultimo Concilio afferma “le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l’uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana” (GS 79c). In questo contesto degli enunciati magisteriali, osserviamo che la libertà religiosa, al di là della mera libertà di culto, si risolve in buona misura nella possibilità di adeguare la propria condotta ai postulati della coscienza personale, soprattutto religiosa. > <>4. Il diritto civile > <>Diversamente, sia per la loro differente matrice filosofica che per la loro finalità pratica, le costituzioni e i documenti politici relativi ai diritti umani si limitano di solito a garantire le libertà e alcune delle loro manifestazioni pratiche; raramente contengono una esplicita e generale immunità di coazione, nel senso di una positiva affermazione che nessuno sarà costretto ad agire contro coscienza e, ancormeno che potrà agire spre in modo conforme ad essa [22] . > <>Alcuni di questi documenti piuttosto includono l’avvertenza generale e di principio che la libertà religiosa non esime dal rispetto delle leggi [23] ; ciò non toglie che, in alcuni di questi stessi paesi, sia riconosciuta l’obiezione di coscienza militare, anche nella stessa costituzione [24] . Effettivamente, da un punto di vista strettamente giuridico, l’obiezione di coscienza è un probla di limiti, di collisioni fra interessi, doveri e diritti. Entrano in gioco, da una parte, gli ambiti di libertà personali di pensiero e di religione, dei quali la libertà di coscienza è manifestazione pratica; dall’altra i principi di obbedienza alle leggi e di uguaglianza, di solidarietà e di ordine pubblico. > <>Tuttavia l’obiezione di coscienza non può presentarsi splicente come contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato, giacché anche la possibilità (personale e collettiva) di fruire di diritti e di libertà forma parte principale del bene comune, che i poteri pubblici devono tutelare e promuovere. In questo senso, l’obiezione di coscienza deve essere vista piuttosto come un’ulteriore esigenza di coerenza e finezza per un ordinamento giuridico basato sul rispetto dei diritti umani [25] . > <>5. Ammissibilità dell’obiezione di coscienza > <>Il probla di quello che Navarro-Valls chiama la “copertura giuridica” dell’obiezione di coscienza, è stato affrontato da alcuni autori cercando di costruire una teoria generale intorno a un certo diritto all’obiezione di coscienza [26] . L’intento, meritorio, soffre però delle limitazioni proprie della sua stessa astrazione e corre il rischio di svincolare, forse eccessivamente, il fenomeno obiezione dalle libertà che lo originano, riducendone la portata a quelle sole ipotesi che siano accolte in una norma positiva [27] . > <>A mio parere, le obiezioni di coscienza, in quanto fenomeni derivanti dalle libertà di coscienza e di religione, si pongono come probli giuridici in ogni ordinamento che voglia rispettare questi ambiti di autonomia entro limiti ragionevoli e giusti; proprio di questo si tratta: delimitare la forza espansiva di questi diritti umani in modo flessibile e adeguato alle esigenze del sista.> <> Ci sarà diritto all’obiezione laddove, come risposta al conflitto posto, il legislatore lo abbia riconosciuto e previsto nella legge [28] ; ma chi fa obiezione in uno Stato docratico, intende esercitare già un diritto; non si appella solamente alla sua coscienza, ma anche al diritto fondamentale che la tutela; oppone a una prescrizione che si presume legittima, ma che egli considera immorale obbedire, la sua parimenti legittima libertà di coscienza. > <>Non spre dovrà prevalere la sua libertà, ma nmeno gli si potrà dire che la sua questione è irrilevante poiché non è prevista in una legge. Nelle libertà di religione e di coscienza sono già potenzialmente incluse tutte le possibili obiezioni [29] , chiamate appunto a delineare lo spazio di autonomia personale (e di conseguente non-competenza dello Stato) in cui consistono prima di tutto tali libertà.> <> Un confine sinuoso e cangiante, difficile da stabilire in modo definitivo a partire da postulati teorici (peraltro utili al loro livello), o sulla rigida base della legge, e che spetta piuttosto alla giurisprudenza. > <>La questione, come aggiunge Navarro-Valls, richiede “non tanto di inquadrare l’obiezione di coscienza in principi astratti quanto di stabilirla nel suo habitat naturale, che è quello della prudenza giuridica. Perciò la questione non è tanto se ammettere o non ammettere un diritto generale teorico all’obiezione di coscienza, quanto precisarne i limiti.> <> Compito questo che non spre il legislatore sarà in grado di svolgere, proprio per quell’aspetto inedito e cangiante che si evidenzia nell’esercizio del diritto di libertà religiosa e ideologica. Al contrario di quanto capita con la giurisprudenza” [30] . Avvicinandosi di più alla realtà dei fatti, alcuni autori hanno messo in rilievo che le obiezioni di coscienza sono generalmente di carattere negativo, nel senso che la disobbedienza che esse comportano consiste normalmente nell’omissione passiva di un dovere giuridico, astenzione che di solito è socialmente meno pericolosa dell’azione; possono perciò essere accolte con maggiore facilità.> <> Di fatto, in alcuni degli intenti di definire l’obiezione di coscienza, questo carattere omissivo appare come tratto tipico [31] . Infatti, sono gli imperativi legali che impongono un fare, quelli che con maggiore facilità possono urtare irriducibilmente con la coscienza di qualcuno; perché esiste una certa differenza tra il vedersi obbligato, anche se per una sola volta, a fare qualcosa che si reputa immorale, e il non poter fare spre tutto quello che si considera un dovere.> <> Di fatto, come abbiamo fatto notare, i diritti di libertà consistono prima di tutto in una immunità di coazione, in un qualcosa di negativo. Per il diritto non è la stessa cosa non forzare che non coartare o limitare; garantire che nessuno sarà obbligato ad agire contro la sua coscienza e assicurare che tutti e in ogni caso potranno operare secondo il dettame della loro coscienza [32] . > <>Tuttavia, a volte, può essere complicato distinguere quando la norma civile sta imponendo una condotta immorale e quando sta solo limitando la possibilità di compiere, hic et nunc, un dovere di coscienza; perché non spre la formulazione delle norme che creano il contrasto sarà sufficiente ad indicare se ci troviamo di fronte a un caso o all’altro. Esistono, inoltre, doveri morali positivi, il più delle volte derivati da leggi rituali o di osservanza religiosa; basti pensare che il precetto del riposo domenicale o sabatico comporta anche il dovere di partecipare ad atti di culto; oppure ai precetti religiosi che esigono pellegrinaggi, determinati indumenti (turbanti, veste talare, chador), o certe prestazioni personali o economiche. > <><>Ciononostante, è esperienza comune che le prescrizioni tassative dei codici morali religiosi sono soprattutto proibizioni: mantenersi entro la norma significa innanzitutto un non fare, sebbene il loro perfetto compimento implichi anche un fare qualcosa. I precetti positivi di solito esigono determinati atteggiamenti (adorare, amare, perdonare, pregare), la cui manifestazione esterna non è ordinariamente così determinata e tassativa da risultare incompatibile, almeno in molti casi, con l’osservanza delle norme civili [33] . > <>D’altra parte, in non poche occasioni, l’obbligo a cui si fa obiezione non si presenta con carattere assolutamente ineludibile (obiezione di coscienza assoluta), ma piuttosto come requisito per poter usufruire di determinati benefici (obiezione relativa); di modo che all’obiettore si presenta l’alternativa di adpierla o di subire le conseguenze del suo rifiuto a farlo, cosa che implica solo un onere indiretto o relativo all’esercizio della libertà [34] . > <>Alla base di queste distinzioni delle obiezioni in omissive e attive, assolute o relative, per quanto concerne la loro ammissibilità, troviamo di nuovo l’idea di equilibrio, che esige di valutare le conseguenze personali e sociali di ciò che, ad ogni modo, costituisce una disobbedienza. In questo contesto, bisogna distinguere anche tra quelle obiezioni che sconfinano nel diritto penale (attive oppure omissive): consumo di droghe, omissioni di assistenza medica a minori, ecc., e quelle che contravvengono precetti di altro ordine. > <>In definitiva, al momento di affrontare una determinata obiezione di coscienza, bisogna valutare da una parte il peso che comporta per l’obiettore il vedersi forzato o coartato nella sua libertà, e, dall’altra, le ripercussioni che per altri o per l’insie può avere l’esenzione di cui vuole godere [35] . > <>In tal senso ci sono obiezioni che possono essere accolte più facilmente di altre per le loro scarse ripercussioni sugli altri. Per espio, l’obiezione al giuramento è stata risolta - si può dire definitivamente - in molti paesi, offrendo formule alternative per assumere un impegno solenne che non contengono riferimenti religiosi, anche se vincolano a mantenere la promessa con la stessa forza e sotto le stesse sanzioni del giuramento [36] .> <> L’obiezione di coscienza è stata così trasformata in quella che è chiamata un’opzione di coscienza [37] . Un’altra obiezione che viene generalmente ammessa, almeno di fatto, è quella alla pratica abortiva, non già per la sua scarsa ripercussione sociale, bensì soprattutto per le profonde e chiare ragioni etiche che accompagnano l’obiettore; questi invero, più che contravvenire una prescrizione o ledere un diritto altrui, agisce in modo conforme alla legge che vieta l’omicidio e nel rispetto del diritto alla vita, considerando che la depenalizzazione legale di alcune ipotesi di aborto non può cancellare, sospendere o derogare il principio ‘non uccidere’, o giustificarne la trasgressione. > <>Senza dubbio, chiunque comprende che nessuno può essere obbligato ad uccidere un altro, neppure a eseguire l’esecuzione di un delinquente incallito, tanto meno se si tratta di un innocente; per questo l’aborto è un tipico espio di obiezione di coscienza dovuta: le leggi che intendono legittimare l’uccisione diretta di un essere umano “non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza” [38] .> <>Il probla in questo caso sta nel delimitare l’estensione delle obiezioni di coscienza indirette o di cooperazione, più o meno rota, a delle pratiche abortive e simili, che può implicare attività molto varie: autorizzazione legale (blatico è il rifiuto del Re Baldovino di sancire la legge sull’aborto) [39] , pulizia o preparazione delle sale operatorie, prescrizione e vendita di sostanze abortive [40] .Purtroppo non spre queste obiezioni sono riconosciute e si può dire che ci sono tentativi di limitarle se non di escluderle, come accade spesso in campo farmaceutico. D’altra parte esiste il rischio che gli obiettori si vedano di fatto discriminati professionalmente a causa della loro coerenza morale. > <>6. Il fondamento dell’obiezione e la sincerità dell’obiettore in linea di principio l’obiezione deve essere fondata su motivi sinceri di coscienza. > <>Però il diritto non spre possiede gli strumenti tecnici necessari per appurare sia il carattere etico del conflitto, sia la sincerità di chi dice di trovarvisi. Di fatto l’obiezione si ammette in un primo momento come obiezione religiosa, anche perché è relativamente splice stabilire l’incompatibilità oggettiva tra le norme di una confessione e una prescrizione civile, così come l’appartenenza del soggetto a tale confessione [41] . > <>Ci sono peraltro delle obiezioni che permangono legate a una concreta religione, come quella dei giorni di riposo, quella di usare determinati vestiti o quella di non mangiare certi alimenti.In altri casi, come quello dell’obiezione militare, l’attenzione alla coscienza individuale e il rispetto dell’uguaglianza hanno invece portato ad ammettere obiezioni soggettive molto diverse tra loro (pacifiste, antinucleari, antimilitari), che molte volte, più che un vero conflitto di coscienza, riflettono splicente un rifiuto ideologico del servizio armato o splicente della disciplina militare. > <>Nel Nord America questa estensione è stata realizzata mediante un’interpretazione ampia di quello che si può intendere per convinzioni religiose; mentre le leggi di alcuni paesi europei hanno risolto questa obiezione in quella che viene chiamata una “opzione di convenienza” tra il servizio militare e il servizio civile sostitutivo [42] . Più di recente la pratica abolizione del servizio di leva, per la professionalizzazione delle forze armate, sta faccendo sparire il probla in un crescente numero di Stati. > <>Per non pochi autori l’obiettore dimostra la sincerità del suo conflitto nella misura in cui è disposto a sopportare le conseguenze negative che comporta: le sanzioni a cui dà luogo la sua mancanza di sottomissione o il compimento di una obbligazione sostitutiva almeno equivalente a quella rifiutata. Questa ‘pazienza’ dell’obiettore sarebbe, da un lato, un elento costitutivo della nozione stessa di obiezione di coscienza [43] ; dall’altro, offre la possibilità tecnica di risolvere nella pratica il probla della prova di sincerità, evitando vie inquisitive di dubbiosa legittimità ed efficacia in quanto riguardano l’intimità della persona [44] . > <><>Se confrontiamo l’obiezione di coscienza negli Stati Uniti e nei Paesi europei, notiamo come negli USA sia più rilevante il suo carattere religioso; nelle controversie di solito è decisivo il fatto che sia noto che un gruppo religioso rifiuti determinate prescrizioni e che l’obiettore appartenga a tale gruppo [45] . Su queste basi i tribunali hanno ammesso svariate obiezioni, alcune delle quali conosciute a malapena nel nostro continente: per espio quelle a fotografie o codici numerici nei documenti di identificazione (patente o carta di identità, libretto di Sicurezza sociale); oppure alla scolarizzazione obbligatoria o al pagamento di certi contributi sociali o sindacali. ><>7. Il probla dei limiti > <>Abbiamo già detto che l’obiezione di coscienza è di per sé un probla di limiti, di “equilibrata composizione tra libertà e autorità, tra interessi dell’individuo e interessi della collettività, tra regole lasciate alla responsabilità di ognuno e regole imposte all’osservanza di tutti” [46] . Ci si può dunque domandare fino a che punto si può ammettere l’obiezione di coscienza.> <> A livello teorico sbra chiaro che non si può attribuire alla coscienza personale il ruolo di arbitro ultimo e definitivo del vigore delle leggi, dato che equivarrebbe a consacrare l’anarchia individualista. L’obiezione di coscienza non può trasformarsi in tirannia della coscienza. In sostanza, i limiti dell’obiezione sono gli stessi di quelli delle libertà dalle quali trae origine e delle quali è manifestazione: quelli cioè che si possono considerare inclusi nella nozione di ordine pubblico (i principi di autorità e di solidarietà, di libertà e uguaglianza, la pace e l’ordine, i diritti e le libertà degli altri, la salute e la morale pubbliche, la sicurezza).> <> All’ordine pubblico rimandano, in un modo o in un altro, i documenti sui diritti umani per avvertire che questi non sono illimitati [47] . Orbene, l’ordine pubblico è un concetto giuridico indeterminato, che sottopone il godimento effettivo dei diritti (e l’esercizio del potere) a quelle esigenze della vita sociale che in ogni momento si considerano irrinunciabili; non è possibile a priori stabilire con precisione la sua portata. Sono i giudici coloro che, in ogni caso, lo determinano confrontando leggi e principi, specialmente quelli costituzionali, con la realtà sociale. > <>In questa attività, si deve ponderare l’impatto dell’esenzione che reclama l’obiettore (o il gruppo di obiettori) sulla vita della comunità nel suo insie o in determinati aspetti (funzionamento di istituzioni e servizi; costi per l’erario o per l’economia generale; pericoli o carichi per terzi, ecc.). D’altra parte, non sarebbe nmeno giusta la splice soluzione di far prevalere spre l’interesse della maggioranza.> <>8. I mezzi tecnici > <>La necessità di trovare un equilibrio tra i diversi interessi riscontrati a livello di principi e diritti fondamentali, porta alla ricerca di soluzioni sul piano tecnico dalle prospettive complentari della legge e della giurisprudenza. Un sista di equilibrio basato sulle decisioni, relativamente vincolanti, dei casi precedenti, come quello nordamericano, è più ricco di soluzioni di tipo giudiziario - il che lo rende più flessibile e aperto a nuove ipotesi di obiezione - ma non altrettanto omogeneo e prevedibile.> <> Generalmente negli USA i tribunali applicano a questi conflitti di interessi il cosiddetto balancing test, secondo il quale, di fronte a una restrizione reale ed effettiva della libertà religiosa, si deve dimostrare un interesse generale ineludibile e prevalente (compelling state interest) che la giustifichi. “In altre parole, si fa una valutazione complessiva del danno che soffrirebbe l’interesse protetto dalla norma se si concede l’esenzione, rispetto al danno che soffre il diritto di libertà religiosa quando si impone una condotta in modo coercitivo alla persona, o quando la persona viene discriminata essendo privata di un beneficio a causa della sua obiezione di coscienza contro un comportamento. > <>Se l’interesse concreto procurato dalla norma positiva si considera prevalente -compelling, overriding-, si rifiuta l’istanza dell’obiettore, considerando che non si dà, in sostanza, una discriminazione religiosa, bensì splicente una mera limitazione all’esercizio personale della libertà di religione a causa di un interesse legislativo superiore” [48] . > <><>Diversamente, gli ordinamenti di tipo codiciale cercano di ricondurre nell’alveo della norma generale i conflitti di coscienza, cosa che implica maggiore inerzia e lentezza nella risposta. Un’obiezione di coscienza consolidata e di una certa tradizione come quella militare ha trovato il suo alveo preferenzialmente nelle leggi di reclutamento, anche se continua a presentare probli la valutazione dell’esistenza “in re” delle condizioni per godere dello statuto di obiettore.> <> Però non si deve dimenticare che in questi sisti giocano un ruolo importante anche i tribunali costituzionali e che a livello internazionale la protezione pratica dei diritti umani (e pertanto della libertà di coscienza) passa attraverso le decisioni delle commissioni e dei tribunali, stabiliti per vigilare l’applicazione dei Patti da parte degli Stati mbri. Tutto questo riguarda in una certa misura i sisti sia di civil sia di common law. É comunque un dato di fatto che, nello studio tecnico delle obiezioni di coscienza, la dottrina presta una particolare attenzione alla giurisprudenza, intesa nel senso ampio di risoluzione autorizzata di casi particolari. > <>9. La prestazione alternativa o sostitutiva > <>É logico che ammettere un’obiezione comporta spre un costo: bisogna vedere se ciò è ragionevole in uno Stato docratico, e in quale misura gli stessi obiettori debbano contribuire a sostenerlo. In linea di principio, agire secondo coscienza non ha motivo di dare adito a penalizzazioni o discriminazioni; però quando tale esercizio interferisce con un interesse generale o particolare dimostrato, è logico che al maggior carico che eventualmente devono sopportare gli altri corrisponda anche un carico ragionevole per colui che fa obiezione.> <>Per dare risoluzione ad alcune obiezioni, a volte si è ricorso alla sostituzione dell’obbligo respinto con un altro equivalente, che sia accettabile per l’obiettore. La prestazione alternativa ha come ragion d’essere principale ristabilire la giustizia in modo che non si creino disuguaglianze inique e si riduca il costo dell’obiezione [49] . Può avere anche la finalità di dissuadere i falsi obiettori, che cercano dei vantaggi diversi da quello di salvare la propria coscienza. > <>Caso tipico è quello del servizio civile sostitutivo di quello militare. Abbiamo già detto che in alcuni paesi si è trasformato in una alternativa opzionale. In ogni caso il servizio civile va perdendo, quasi spre, le sue connotazioni penalizzanti [50] ; non spre la maggior durata può considerarsi un elento aggravante, se si tiene conto di altre circostanze che rendono più duro il servizio militare (disciplina, destinazioni lontane, pericolosità, ecc.) e la necessità di stabilire un certo controllo della sincerità dell’obiettore [51] . Anche le obiezioni fiscali sono suscettibili di prestazione sostitutiva. > <>Chi considera illecito contribuire (anche indirettamente) a determinati fini, non per questo deve ottenere una diminuzione quantitativa del suo contributo globale alle spese comuni. Negli USA è stata proposta, in diversi modi, l’obiezione fiscale alle spese militari, specialmente dopo la guerra del Vietnam. Varie confessioni e gruppi pacifisti sostengono questa posizione. I tax resistors intendono destinare ad altri fini generali le quantità che sottraggono alle spese belliche; esiste anche un progetto di legge (The World Peace Tax Fund Act) diretto a rendere possibile la creazione di un Fondo di Imposte per la Pace (Peace Tax Fund); tuttavia né i tribunali né il Congresso hanno ammesso per ora questa alternativa. > <>Si è invero considerato che le norme fiscali non si propongono di limitare il libero esercizio della religione; e che in questo campo deve prevalere l’interesse generale del funzionamento delle istituzioni e la libertà dei poteri pubblici di determinare le entrate e le spese, che si vedrebbero lese se molti cittadini decidessero di fare obiezione. La stessa sorte capita all’obiezione fiscale contro l’aborto e altre pratiche contraccettive: la risposta è che non c’è attentato diretto contro la libertà religiosa ed esiste un interesse statale prevalente [52] .> <>Certamente, trattandosi di un’obiezione indiretta, che non mette in dubbio la moralità delle imposte ma piuttosto l’uso o la destinazione che gli si dà, è più difficile discernere se esiste un vero conflitto di coscienza o piuttosto un rifiuto splicente politico. Però questo non autorizza ad eludere superficialmente e a priori qualunque obiezione indiretta, come se le conseguenze di un atto non influiscano sulla sua moralità; per questo non sbra corretta la netta affermazione della Commissione Europea di Diritti Umani secondo cui “l’obbligo di pagare imposte è un obbligo di ordine generale che non ha nessuna incidenza precisa sul piano della coscienza” [53] . Di fatto sono state ammesse altre obiezioni indirette.> Prima di scartare a priori la stessa possibilità di esistenza di un conflitto reale, si tratta, a mio parere, di vedere se, per espio attraverso una prestazione alternativa, si possano salvare gli interessi in gioco. Effettivamente, in ta di obiezione alle quote della Previdenza Sociale (che in USA sono imposte) si è stimato che i lavoratori autonomi possono esserne esenti, se appartengono ad una confessione, come la Old Order Amish, che considera la comunità il soggetto obbligato a prendersi cura dei suoi anziani e dei bisognosi (cfr. I Tim 5, 8); questa esenzione è stata tuttavia negata ai lavoratori dipendenti. Anche in Olanda esiste una legge (la Old Age Pension Act) che ammette l’obiezione di coscienza alle quote delle pensioni se sostituita da un’imposta equivalente [54] . Negli Stati Uniti è stato riconosciuto dapprima in via giurisdizionale, di poi legislativa (1980), il rifiuto di pagare le quote sindacali per motivi di coscienza [55] nel caso si tratti di mbri o aderenti a confessioni che da spre sono state contrarie a tali quote e il lavoratore paghi questa quantità a enti benefici, non confessionali né commerciali, scelti di comune accordo. In questo modo gli interessi in gioco risultano equilibrati. 10. L’accordo delle parti Nelle obiezioni di coscienza di tipo lavorativo il diritto americano ricorre a due concetti che servono per cercare di equilibrare gli interessi in conflitto: “adattamento ragionevole” (reasonable accommodation) e “onere eccessivo” (undue hardship). Il padrone deve cercare di adattare l’organizzazione del lavoro alle esigenze religiose del lavoratore, proponendogli in caso di conflitto alternative accettabili, tali cioè da non causare un onere eccessivo. Il probla è quali siano i limiti di tali concetti: il che va risolto con riguardo alle singole ipotesi. Caso tipico è quello dei sabbatarians (giudei e altre confessioni che considerano proibito il lavoro il sabato). In linea di principio l’impresa non può discriminarli, né al momento di selezionare i candidati al posto, né una volta assunti, e deve cercare di organizzare i turni in modo che non si vedano obbligati a lavorare abitualmente il sabato; non è però obbligata a sopportare disfunzioni o costi eccessivi, né a privilegiare l’obiettore a danno di altri lavoratori. Così nel caso dell’impiegato di una compagnia di gas che fu licenziato perché si rifiutò di lavorare un sabato in cui ci fu un’ergenza, il tribunale decise che la compagnia si era comportata correttamente, in quanto fino a quel momento aveva rispettato le credenze del lavoratore, e aveva esigito la prestazione al solo fine di assicurare un servizio pubblico [56] . Nel caso Minkus v. Metropolitan Sanitary District (Chicago), la decisione fu invece di senso opposto. Il distretto sanitario aveva indetto un concorso di sabato. L’aspirante H. Minkus (ebreo ortodosso) chiese di poter sostenere la prova in un giorno differente, ma la sua istanza venne rigettata. Nel processo, il Distretto addusse che la legge esige che gli esami siano “pubblici e competitivi”, il che richiede simultaneità; concedere la richiesta del dandante avrebbe supposto un “onere eccessivo”, perché, oltre al costo che implica un singolo esame, si sarebbero indotti reclami di altri concorrenti . Il tribunale nega che l’imparzialità di un concorso esiga simultaneità: gli esami orali non sono mai simultanei e altri organismi si adattano alle obiezioni religiose dei concorrenti [57] . La ricerca di una alternativa per salvare la coscienza dell’obiettore esige che tanto l’impresa come il lavoratore siano disposti a sopportare un costo ragionevole, un costo che comunque non deve occultare una discriminazione penalizzante dell’impiegato a causa di ciò che si crede. Il caso Bhatia v. Chevron U.S.A. Inc. rappresenta un espio. M. S. Bhatia, di religione sigh, lavora nella Chevron in un reparto dove si devono maneggiare gas e sostanze tossiche. Nel 1982 l’impresa, nel compimento della normativa sulla sicurezza, impose che in questo reparto i lavoratori usassero la maschera ermetica, il cui funzionamento richiede che chi la utilizza sia perfettamente rasato. Bhatia informò l’impresa del fatto che la sua religione gli impediva di tagliarsi la barba e pertanto non poteva seguire la norma di sicurezza. La compagnia affermò di non trovare per lui un posto in cui, alle stesse condizioni di stipendio, non dovesse usare la mascherina; gli offrì allora tre possibilità di lavoro nell’amministrazione, ma l’impiegato le rifiutò. L’impresa gli propose quindi un posto di manutentore, nel quale non dovesse usare la maschera, ma con uno stipendio diminuito del 17%, promettendo di restituirgli il posto precedente non appena sarebbero state sviluppate maschere utilizzabili anche con la barba. Bhatia accettò, però denunciò comunque l’impresa. I tribunali giudicarono che l’impresa aveva cercato soluzioni adeguate, dato che non poteva lasciare il lavoratore al suo posto senza attuare le normative sulla sicurezza, o facendo sì che gli altri lavoratori del reparto assumessero il rischio che il querelante evitava, non potendo realizzare alcune operazioni senza la maschera [58] . In alcuni casi la questione di coscienza si è risolta trasformandola nel cosiddetto conflitto improprio o falso conflitto, quando, per così dire, si “bypassa” la coscienza dell’obiettore, senza per questo rinunciare al compimento della legge in lui anche se non attraverso di lui. É il caso di alcuni obiettori fiscali (quacqueri) degli USA che si opponevano al pagamento volontario delle imposte, ma non si opponevano al conseguente bargo forzato da parte dell’autorità [59] . Anche negli USA alcune volte il giudice ha autorizzato trasfusioni di sangue a testimoni di Geova senza il loro consenso, adducendo (tra le altre motivazioni) che i pazienti salvavano la loro coscienza limitandosi a sopportare quello che, dal loro punto di vista, è una violenza esterna [60] . 11. Neutralità dello Stato e obiezione di coscienza Un ultimo probla è posto talora da quelle opzioni di principio adottate dalle autorità costituite che, presentandosi come neutrali, postulano una irrinunciabile prevalenza, più o meno assoluta, in caso di conflitti di coscienza dei cittadini. É il caso, per espio, della legge danese del 1970 che impone l’educazione sessuale obbligatoria dei bambini nelle scuole pubbliche. Tre famiglie addussero che tale insegnamento era contrario alle loro convinzioni e chiesero l’esenzione per i loro figli, per gli stessi motivi per cui si può chiedere l’esenzione dalle lezioni di religione. La richiesta fu respinta dalle autorità statali e il caso giunse al Tribunale Europeo di Diritti Umani, che decise a scapito dei genitori, sostenendo che lo Stato può stabilire i piani di studio sulle materie che riguardano la libertà di pensiero, come l’educazione sessuale, per motivi di interesse pubblico, purché l’insegnamento sia impartito in maniera “oggettiva, critica e pluralista”, non dottrinaria, bensì diretta alla splice trasmissione di informazione e conoscenze. In tali condizioni le convinzioni morali dei genitori non possono rappresentare un ostacolo, in quanto questi sono liberi di inviarli a una scuola privata o di educarli a casa; invece l’insegnamento religioso comporta spre un indottrinamento e perciò è dispensabile [61] . Recentente, in Francia, è stata posta un’obiezione relativa agli indumenti religiosi: tre studentesse musulmane andavano al liceo coperte con il chador (il velo islamico che devono portare le donne) e si rifiutavano di non portare tale indumento, cosa che le autorità consideravano un segno esterno di carattere proselitista proibito dalla legge nelle scuole pubbliche. Chiamato a intervenire, il Consiglio di Stato ha cercato di stabilire i principi generali in grado di compaginare ed equilibrare la laicità dell’insegnamento pubblico (che si deduce dalla laicità dello Stato) e la libertà di espressione delle proprie credenze, affermando da una parte che l’uso di indumenti che manifestano l’appartenenza a una religione non è di per sé incompatibie con la laicità e, dall’altra, che lo potrebbe però essere se il loro uso costituisse un atto di pressione, provocazione, proselitismo o propaganda che attenta alla libertà o dignità di altri mbri della scuola o ponga in pericolo la loro salute o sicurezza o disturbi il normale funzionamento del servizio scolastico. Pertanto le autorità di ogni centro possono regolare l’uso di tali segni esterni di carattere religioso [62] ; e il Ministero dell’Educazione ha avvertito che il vestiario degli studenti non deve interferire con lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica o di pratica di laboratorio. Anche negli Stati Uniti si sono presentati casi di obiezione di coscienza in relazione agli indumenti di carattere religioso, in questo caso dei professori, nelle scuole statali. In generale, i conflitti si sono risolti con il mantenimento della proibizioni ai professori di indossare qualsiasi indumento o simbolo di significato religioso, ancorché le loro credenze lo esigano. L’interesse della neutralità dello Stato non può infatti cedere in nessun caso davanti a queste manifestazioni di tipo religioso in ambito scolastico [63] . Richiama certamente l’attenzione il fatto che questi conflitti, tanto diversi tra loro, nei quali è prevalente la neutralità statale sulla libertà di coscienza, si presentino con una certa frequenza nel campo dell’insegnamento. Bisogna domandarsi se realmente questa neutralità serva alla libertà effettiva di tutti, o se non si sia trasformata in uno strumento per, appunto, neutralizzarne le manifestazioni, a vantaggio di un uniformismo solo in modo presunto asettico. Si dà per scontato che è possibile un’educazione neutra, che trasmetta oggettivamente conoscenze teoriche e pratiche (anche di sessualità), a condizione, però, che si eviti scrupolosamente qualunque allusione di tipo religioso, e si presume allo stesso modo che nessuno come lo Stato può garantire tale educazione. Entrambe le affermazioni sono, in realtà, molto discutibili. Volendo, infine, riassumere quanto abbiamo visto sull’obiezione di coscienza, si può dire che questa presenta, in una serie infinita di ipotesi concrete, un probla di limiti e di equilibrio tra libertà e leggi, di cui bisogna ancora definire i parametri di validità generale. In questo sforzo gli autori e i giudici, indicando la soluzione dei casi concreti, cercano di stabilire i criteri e i mezzi, tanto di principio quanto di ordine pratico, che possano servire per i casi generali. <>In questo contesto vale forse la pena ricordare che, come qualunque probla giuridico, l’obiezione di coscienza richiede prima di tutto realismo: nell’impostazione, distinguendo l’obiezione per motivi etici da altri conflitti simili ma che hanno motivazioni di altro genere (politiche, ideologiche, ecc.), e per circoscrivere quello che appare chiaramente un conflitto irriducibile entro precisi limiti; nella ricerca delle soluzioni che permettano di eludere o almeno attenuare, per quanto sia possibile, il contrasto tra coscienza e norma civile, evitando l’esasperazione individualista della coscienza o che le si contrappongano come limiti alla sua libertà dogmi o miti ufficiali, la cui concreta applicazione in materia deve forse essere ancora dimostrata.[1] Versione italiana di Problas jurídicos de la objeción
de conciencia, in «Scripta Theologica» 27 (1995/2) 519-543. [13] V. Possenti, Sull’obiezione
di coscienza, in “Vita e Pensiero”, (1992),
p. 666. |
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