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| Matrimoni misti Dottrina cattolica |
SOMMARIO |
I matrimoni misti nella Scrittura cristiana. La Chiesa cristiana nasce a Gerusalemme dalla comunità ebraica. 1Co 7,12 Agli altri dico io, non il Signore(=non
ci sono istruzioni esplicite di Gesù in proposito, ma essendo un suo
Apostolo, per come io ho compreso lo Spirito di Gesù posso dirvi in
coscienza che...) Il vincolo matrimoniale si fonda sul consenso dei coniugi; per i cristiani
il vincolo implica l'amministrazione , la comunicazione di una salvezza
da parte di Gesù di cui il matrimonio è segno visibile
ed efficace, cioè sacramento. Nel Catechismo Universale della Chiesa Cattolica: 1633 In numerosi paesi si presenta assai di frequente la situazione del matrimonio misto .Essa richiede un'attenzione particolare dei coniugi e dei pastori. Il caso di matrimonio con disparità di culto (diversa religione) esige una circospezione ancora maggiore. 1634 La diversità di confessione (qui si tratta di confessioni cristiane: cattolici, ortodossi, evangelici, anglicani, etc) fra i coniugi non costituisce un ostacolo insormontabile per il matrimonio, allorché essi arrivano a mettere in comune ciò che ciascuno di loro ha ricevuto nella propria comunità, e ad apprendere l'uno dall'altro il modo in cui ciascuno vive la sua fedeltà a Cristo. Ma le difficoltà dei matrimoni misti non devono neppure essere sottovalutate. Esse sono dovute al fatto che la separazione dei cristiani non è ancora superata. Gli sposi rischiano di risentire il dramma della disunione dei cristiani all'interno stesso del loro focolare. La disparità di culto può aggravare ulteriormente queste difficoltà. Divergenze concernenti la fede, la stessa concezione del matrimonio, ma anche mentalità religiose differenti possono costituire una sorgente di tensioni nel matrimonio, soprattutto a proposito dell'educazione dei figli. Una tentazione può allora presentarsi: l'indifferenza religiosa. 1635 Secondo il diritto in
vigore nella Chiesa latina [= che fa capo al Papa] , un matrimonio misto necessita, per la
sua liceità, dell' espressa licenza dell'autorità ecclesiastica
[Cf Codice di Diritto Canonico, 1124]. In caso di disparità di
culto è richiesta, per la validità del matrimonio,
una espressa dispensa dall'impedimento [Cf ibid., 1086]. Questa licenza
o questa dispensa suppongono che entrambe le parti conoscano e non
escludano i fini e le proprietà essenziali del matrimonio;
inoltre che la parte cattolica confermi gli impegni, portati a conoscenza
anche della parte acattolica, di conservare la propria fede e di
assicurare il Battesimo e l'educazione dei figli nella Chiesa cattolica
[Cf ibid., 1125]. Nel Codice di diritto canonico Impedimento del matrimonio misto Il matrimonio misto è per la Chiesa Cattolica "impedito" ma l''impedimento puo' essere "rimosso" a certe condizioni, Infatti recita il Codice di diritto canonico: 1125 L`Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni: 1° la
parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli
di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è
in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati
nella Chiesa cattolica; 1126 Spetta alla Conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessario, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata. Non validità del matrimonio misto
1086 § 1. E` invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l`altra non battezzata. [ di norma il matrimonio misto è invalido ma può diventare valido quando vengano soddisfatte le tre condizioni precedentemente illustrate e si ottenga la dispenza dal vescovo] § 2. Non si dispensi da questo impedimento [l'impedimento è che uno dei due non è battezzato] se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126.[ cioè per raggiungere la validità è necessario soddisfare le tre condizioni ; adempiute tali condizioni il vescovo dà la dispensa dall'impedimento, cioè rende validabile il matrimonio misto] § 3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l`altra invece non battezzata. [ in caso di dubbio sul battesimo di uno dei due si devere ritenere che sia battezzato quindi non è necessaria la dispensa del vescovo] Validità del matrimonio misto
1127 §1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108. N°1108§ 1. Sono validi soltanto i matrimoni che :
Il rito cattolico per i matrimoni misti 1118 § 1. Il matrimonio tra cattolici o tra una
parte cattolica e l`altra non cattolica battezzata sia celebrato
nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell`Ordinario del luogo
o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio. 1119 Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per legittime consuetudini. 1120 La Conferenza Episcopale può redigere un proprio rito del matrimonio, che dovrà essere autorizzato dalla Santa Sede, adeguato alle usanze dei luoghi e dei popoli conformate allo spirito cristiano, a condizione però, che l`assistente al matrimonio, di persona chieda e riceva la manifestazione del consenso dei contraenti. can. 1108. 1128 Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d`anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l`aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l`unione della vita coniugale e familiare. Matrimoni tra cristiani di diverse confessioni Caso in cui ambedue gli sposi siano battezzati ma uno di loro in una Chiesa cristiana separata da quella cattolica (protestanti, ortodossi, evangelici in genere, anglicani, copti, etc. )La diversità di confessione (qui si tratta di confessioni cristiane: cattolici, ortodossi, evangelici, anglicani, etc) fra i coniugi non costituisce un ostacolo insormontabile per il matrimonio, allorché essi arrivano a mettere in comune ciò che ciascuno di loro ha ricevuto nella propria comunità, e ad apprendere l'uno dall'altro il modo in cui ciascuno vive la sua fedeltà a Cristo. Il rito può essere cattolico ma non può essere ri-celebrato nel rito dell'altra confessione. 1124 Il matrimonio fra due persone battezzate, delle
quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo
il battesimo e non separata dalla medesima con atto formale, l`altra
invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in
piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato
senza espressa licenza della competente autorità. 1125 L`Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole,
può concedere tale licenza; ma non la conceda se non
dopo il compimento delle seguenti condizioni: 1126 Spetta alla Conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessario, sia determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata. 1118 § 1. Il matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e l`altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell`Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio. § 2. L`Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente. 1127§ 1. Relativamente alla forma da usare nel
matrimonio misto, si osservino le disposizioni del can. 1108; Scioglimento di un matrimonio misto tra cattolici e II matrimonio contratto dalle parti, delle quali almeno una non sia battezzata,
può essere sciolto dal Papa. Istruzione del processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale Norme Potestas Ecclesiae alle quali attenersi nell'istruire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale "in favorem fidei", 30 aprile 2001: da copia conforme, Città del Vaticano 2001. PREFAZIONE La potestà della chiesa di sciogliere un matrimonio in favore della fede, al di fuori del privilegio paolino, è ancora ordinato quanto all'applicazione dalla Istruzione per lo scioglimento del matrimonio e dalle Norme procedurali approvate da Paolo VI ed emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede nel 1973. In tali documenti sono indicate le condizioni affinchè un caso di scioglimento del matrimonio in favore della fede possa essere ammesso e sono riportate le norme procedurali alle quali attenersi nelle diocesi, prima che gli atti siano inviati a questa Congregazione. Ma dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico per la chiesa latina e del Codice dei canoni delle chiese orientali per le chiese orientali, è necessario, dopo una revisione di quei documenti, adattare un certo numero di norme alla nuova legislazione. È noto del resto che i matrimoni fra acattolici, dei quali almeno uno non sia battezzato, a determinate condizioni possono essere sciolti dal vescovo di Roma in favore della fede e per la salvezza delle anime. Ma l'esercizio di tale potestà, tenute presenti sia le esigenze pastorali dei tempi e dei luoghi, sia tutte le circostanze di ogni singolo caso, è soggetto al giudizio supremo del medesimo sommo pontefice. Nel Codice di diritto canonico (cann. 1143-1147) e nel Codice dei canoni delle chiese orientali (cann. 854-858) viene regolato il cosiddetto "privilegio paolino", cioè il caso di scioglimento del matrimonio prospettato nella prima lettera di san Paolo ai Corinzi (7,12-17). La chiesa infatti intende le parole dell'apostolo nel senso di vera libertà concessa alla parte fedele [= cattolica] a contrarre un nuovo matrimonio, "se la parte infedele [= acattolica ] si separa" (I Cor 7,15). D'altra parte la chiesa, col trascorrere del tempo, ha garantito sempre più l'applicazione del privilegio paolino con norme positive, fra le quali eccellono sia la precisazione della parola "si separa", sia la prescrizione affinchè "la separazione" risulti attraverso "interpellanze" nel tribunale della chiesa, sia la norma secondo la quale il matrimonio è sciolto soltanto nel momento in cui la parte fedele contrae un altro matrimonio. E così è accaduto che l'istituto teologico-canonico del privilegio paolino perfettamente delineato fosse stabilito definitivamente già dall'inizio del secolo XIII; esso rimase essenzialmente pressoché immutato nei secoli successivi ed è stato recepito anche nel diritto testé promulgato, sia pure perfezionato nella forma. Tutto questo evidentemente attesta che la chiesa era pienamente consapevole di avere la potestà di precisare i limiti del privilegio stesso e di poterlo interpretare in senso più ampio, come fece per esempio circa il significato della parola "separarsi", che è il fulcro del privilegio paolino.
Anzi, quando nel secolo XVI si manifestarono nuove situazioni pastorali derivate dall'espansione missionaria, i romani pontefici non ebbero alcuna incertezza a venire incontro ai poligami che si convertivano alla fede con nuovi e molto ampi "privilegi", che superano di gran lunga i confini del "privilegio paolino", quale ci viene descritto nel citato passo di san Paolo, che riguarda lo scioglimento del vincolo contratto da infedeli. A questo erano anzitutto rivolte le costituzioni apostoliche Altitudo di Paolo III (1° giugno 1537), Romani pontifices di Pio V (2 agosto 1571), Populis di Gregorio XIII (25 gennaio 1585) che nei territori per i quali erano state emanate sono rimaste in vigore fino alla promulgazione del Codice del 1917. Il Codice le ha estese a tutta la chiesa (can. 1125); esse dunque sono rimaste formalmente in vigore fino alla promulgazione del Codice del 1983. E questo Codice provvede ai casi di scioglimento del matrimonio, ai quali si provvedeva in quelle tre costituzioni, con i cann. 1148-1149, dopo aver in modo assai opportuno ritoccato gli aspetti obsoleti; lo stesso stabilisce anche il Codice dei canoni delle chiese orientali, cann. 859-860. Si deve notare che i matrimoni, ai quali si applica il privilegio paolino e quelli di cui si tratta nei cann. 1148-1149 del CIC e 859-860 del CCEO, sono sciolti in forza della legge stessa, una volta adempiute le condizioni stabilite dalla legislazione vigente, senza che sia necessario alcun ricorso all'autorità superiore. Per quanto riguarda poi gli altri matrimoni contratti dalle parti delle quali almeno una non sia battezzata, se ve ne fossero da sciogliere, devono essere sottoposti caso per caso al romano pontefice, il quale, dopo attento esame preliminare svolto presso la Congregazione per la dottrina della fede, giudica secondo la sua sensibilità pastorale se lo scioglimento del vincolo sia da concedere o meno. La prassi dello scioglimento del vincolo, da concedersi dal romano pontefice
caso per caso è stata introdotta dopo la promulgazione del Codice
del 1917. Infatti in precedenza si provvedeva a sufficienza mediante
il privilegio paolino e con le costituzioni sopra citate, dato che raramente
fuori dei territori di missione si verificavano casi che richiedevano
questo rimedio. Infatti le situazioni sociali e religiose nei territori
di antica cristianità, soprattutto la stabilità del matrimonio
e della famiglia e il modesto numero di dispense relative all'impedimento
di disparità
di culto ottenevano come risultato che fossero assai rari i matrimoni
validi fra una parte battezzata e una parte non battezzata. Nel secolo
XX il numero dei matrimoni che richiedono il rimedio pastorale dello
scioglimento del vincolo è aumentato sempre più
per cause molteplici, fra le quali si possono elencare le seguenti: Il romano pontefice, nella certezza della potestà che la chiesa possiede di sciogliere i matrimoni fra acattolici, dei quali almeno uno non sia battezzato, non ha mai esitato a venire incontro alle nuove necessità pastorali, ricorrendo alla prassi di esercitare in casi singoli questa potestà della chiesa, se, dopo un esame di tutte le circostanze che si riscontrano caso per caso, ciò gli sembrasse conveniente in favore della fede e per il bene delle anime. Quindici anni dopo la promulgazione del Codice pio-benedettino, i casi di scioglimento in favore della fede erano già così frequenti che la Congregazione del Sant'Offizio il 1° maggio 1934 emanò una Istruzione con il seguente titolo: Norme per l'istruzione del processo nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede mediante l'autorità suprema del sommo pontefice. In questa Istruzione, dopo aver affermato l'autorità del sommo pontefice quanto a sciogliere i matrimoni contratti fra acattolici, dei quali almeno uno non sia battezzato (art. I), come pure la competenza esclusiva della Congregazione del Sant'Offizio ad esaminare questo istituto (art. 2), si indicavano i requisiti per la concessione della grazia di scioglimento (art. 3) e si dettavano le norme procedurali per istruire il processo in diocesi prima dell'invio di tutti gli atti alla Congregazione del Sant'Offizio (artt. 4-18). Questa Istruzione fu consegnata agli ordinari dei luoghi interessati; ma non fu pubblicata in Acta Apostolicae Sedis, per evitare il pericolo che i mezzi di comunicazione sociale presentassero la Chiesa come favorevole al divorzio. Dopo il Concilio Vaticano II, il sommo pontefice Paolo VI ritenne che tutta questa materia fosse da esaminare a fondo e che l'Istruzione del 1934 dovesse essere riveduta e aggiornata secondo la nuova situazione. Fatto questo, la Congregazione per la dottrina della fede il 6 dicembre 1973 emanò una nuova Istruzione per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, unitamente alle Norme procedurali allegate, di cui si è detto sopra. Tuttavia, come era avvenuto per l'emanazione dell'Istruzione del 1934, nemmeno questa fu pubblicata in Acta Apostolicae Sedis, ma fu trasmessa agli ordinari dei luoghi per via riservata. Venne in seguito divulgata in vari periodici. Mentre il Codice di diritto canonico veniva sottoposto a revisione, furono redatti gli schemi dei canoni nei quali sinteticamente erano proposti sia i principi di diritto sostantivo sia le norme procedurali per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede. Tuttavia all'autorità superiore sembrò più opportuno che questa delicata materia non fosse inclusa nel Codice, ma ad essa si provvedesse con delle norme particolari approvate in modo specifico dal sommo pontefice ed emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede. Ora dunque, dopo l'avvenuta promulgazione sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle chiese orientali, le Norme per lo scioglimento del vincolo, rivedute e aggiornate secondo la vigente legislazione, sono inviate ai vescovi diocesani ed eparchiali per essere introdotte nella prassi delle curie, vuoi per quanto attiene ai casi da ammettere secondo i principi sostanziali, vuoi per quanto riguarda l'istruzione del processo prima dell'invio degli atti a questa Congregazione per la dottrina della fede. Affinché poi i fedeli non patiscano danno spirituale e temporale, i vescovi curino attentamente che i casi per lo scioglimento del vincolo in favore della fede, se ve ne fossero nella loro diocesi, prima dell'accoglienza siano diligentemente esaminati per appurare se davvero, secondo le Norme allegate, possano essere ammessi: e se risultasse che si devono accogliere, i vescovi provvedano a far sì che il processo in diocesi sia istruito diligentemente e fedelmente secondo le medesime Norme in modo tale che gli atti da inviare a questa Congregazione risultino completi sotto ogni aspetto e redatti in modo esatto. Con l'entrata in vigore di queste nuove norme, le norme precedenti che erano state emanate per l'istruzione di questi processi, sono totalmente abrogate, nonostante qualsiasi altra disposizione in contrario anche degna di menzione. Queste Norme deliberate nell'assemblea ordinaria di questa Congregazione, il sommo pontefice Giovanni Paolo II nell'udienza concessa il 16 febbraio 2001 le ha approvate e ha ordinato che siano fedelmente osservate. Roma, dal palazzo della Congregazione per la dottrina della
fede, il 30 aprile, memoria di s. Pio V, nell'anno 2001. Norme per istruire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede PARTE I art. 1. - II matrimonio contratto dalle parti, delle quali almeno una
non sia battezzata, può essere sciolto dal romano pontefice in
favore della fede, purché il matrimonio stesso non sia stato consumato
dopo che ambedue i coniugi hanno ricevuto il battesimo.
Se la parte cattolica intende contrarre o convalidare un nuovo matrimonio con una persona non battezzata o battezzata non cattolica ( protestanti, ortodossi ) art. 5. - § 1. La parte cattolica, se intende contrarre o convalidare
un nuovo matrimonio con una persona non battezzata o battezzata non cattolica,
dichiari di essere pronta a rimuovere i pericoli di venir meno alla fede e la parte acattolica dichiari di essere disposta a lasciare alla parte
cattolica la libertà
di professare la propria religione e di battezzare ed educare cattolicamente
i figli. PARTE II art. 11. - § 1. Il vescovo istruisca il processo o personalmente
o conferendone l'incarico ad un istruttore scelto fra i giudici del tribunale
o fra persone da lui stesso approvate per tale ufficio, con l'assistenza
di un notaio e l'attiva partecipazione di un difensore del vincolo. §5. Se il matrimonio fu celebrato con la dispensa dall'impedimento
di disparità di culto, il giudice istruttore acquisisca agli atti
le copie della dispensa come anche dell'interrogatorio prematrimoniale. § 2. Qualora ci fossero, devono essere presentate le copie del
decreto di divorzio o della sentenza di nullità civile e il dispositivo
della sentenza canonica di nullità del matrimonio o di qualsiasi
matrimonio attentato dall'uno o dall'altro promesso sposo. |
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