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SOMMARIO |
“I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia” Le Indicazioni, di seguito pubblicate, sono state elaborate e approvate dalla Presidenza della CEI. Esse costituiscono il punto di arrivo di una ampia riflessione effettuata dal Consiglio Episcopale Permanente, sulla base di apporti qualificati di teologi pastoralisti, di canonisti e di esperti in ecumenismo e in diritto islamico. Esse tengono anche conto dei contributi emersi nella consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali. Il documento intende proporre agli Ordinari diocesani talune indicazioni generali, finalizzate all’assunzione di una linea concorde nella soluzione dei singoli casi che si presentano a livello diocesano.
PRESENTAZIONE
Negli ultimi anni in Italia ha assunto una certa rilevanza la richiesta di celebrare nella forma religiosa il matrimonio fra una parte cattolica e una musulmana. Il fenomeno, determinato tra l’altro dalla tendenza di immigratimusulmani a trasferirsi nel nostro Paese e dal più generale aumento dei matrimoni interreligiosi, esige una specifica attenzione da parte della comunità cristiana e dei suoi pastori, anche al fine di individuare un indirizzo omogeneo nella verifica dei casi e nell’eventuale concessione della dispensa dall’impedimento dirimente di disparitas cultus, che invalida il matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata. Le implicanze esistenziali ed ecclesiali di questa problematica suggeriscono prudenza e fermezza e richiedono una riaffermata consapevolezza dell’identità cristiana e della visione cattolica sul matrimonio e la famiglia, anche in ragione delle conseguenze che ne derivano sul piano religioso, culturale, sociale e del dialogo interreligioso. In tale contesto il Consiglio Episcopale Permanente, dopo una ponderata riflessione su taluni materiali predisposti dalla Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, ha chiesto alla Presidenza di elaborare alcune linee pastorali da offrire agli Ordinari diocesani, al fine di motivare, orientare e favorire indirizzi comuni e prassi omogenee in materia di matrimoni tra cattolici e musulmani nelle Chiese particolari che sono in Italia. Le Indicazioni che seguono, redatte con l’apporto interdisciplinare di esperti, illustrano in modo schematico i contenuti essenziali di questo nodo pastorale, con specifica attenzione alla preparazione e alla celebrazione del matrimonio e all’accompagnamento della coppia sposata; offrono altresì alcune appendici documentarie e la necessaria modulistica. Il Consiglio Episcopale Permanente, valutato positivamente il testo delle Indicazioni, ha incaricato la Presidenza della CEI di renderle pubbliche, intendendo con ciò dare attuazione a quanto previsto dall’art. 23, lett. b) dello statuto della CEI. Infatti il Consiglio Permanente ritiene che la celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana rappresenti attualmente un “problema di speciale rilievo per la Chiesa [...] in Italia”, meritevole di “un’autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l’azione concorde dei Vescovi”. Nel presentare le Indicazioni alle Chiese che sono in Italia, auspico che questo strumento pastorale guidi la riflessione sulla problematica dei matrimoni tra cattolici e musulmani e favorisca una prassi condivisa tra parroci, sacerdoti e operatori pastorali. Roma, 29 aprile 2005 Festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia IL CONTESTO PASTORALE
1. Le coppiemiste di cattolici e musulmani che intendono oggi formare una famiglia, alle difficoltà che incontra una qualsiasi altra coppia, devono aggiungere quelle connesse con le profonde diversità culturali e religiose. Far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà è un primo, fondamentale servizio da rendere a chi chiede un tale matrimonio. 2. Se infatti circa il matrimonio non mancano punti di convergenza tra islâm e cristianesimo, numerose e significative sono le differenze. Ciò impone un attento discernimento da attuare con e tra i nubendi: esso tocca non soltanto l’ambito della fede, ma investe anche aspetti molto pratici. L’esperienza mostra come sia rilevante, per esempio, la scelta del luogo di residenza della futura coppia e la fondata previsione di restarvi nel futuro: lo stabilirsi in Italia, o comunque in Occidente, offre al vincolo matrimoniale (e alla parte cattolica in particolare) maggiori garanzie, che invece nella maggior parte dei casi vengono meno quando la coppia si trasferisce in un Paese islamico. Tali elementi pratici dovranno essere tenuti accuratamente presenti in ordine alla concessione alla parte cattolica della dispensa dall’impedimento dirimente di disparitas cultus (can. 1086). 3. In breve, l’esperienza maturata negli anni recenti induce in linea generale a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani. La fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati problemi concernenti l’esercizio adulto e responsabile della propria fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l’educazione religiosa dei figli, nonché la diversa concezione dell’istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà e degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le interferenze dell’ambiente familiare d’origine, costituiscono elementi che non possono essere sottovalutati né tanto meno ignorati, dal momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia, sino a condurla a fratture irreparabili. 4. Attesa la complessità dei fattori in questione, i matrimoni tra cattolici e musulmani devono essere comunque considerati unioni potenzialmente problematiche: pertanto è necessario adottare verso le persone coinvolte un atteggiamento molto chiaro e prudente, ancorché comprensivo. Anche se talvolta è dato di incontrare coppie cristianomusulmane di profondo spessore umano e spirituale, capaci di amalgamare specificità e differenze senza abdicare alla propria identità, non accade così nellamaggioranza dei casi, non solo per i rilevanti condizionamenti sociali e culturali, ma soprattutto a causa di un’antropologia culturale e religiosa profondamente diversa che le persone, talora inconsapevolmente, portano in sé. 5. Proprio da ciò deriva l’esigenza che si prospettino per tempo alle parti i problemi che quasi inevitabilmente si presenteranno, verificando così non solo la loro generica buona volontà, ma anche la disponibilità e la reale attitudine ad affrontarli di comune accordo.
LA VISIONE CRISTIANA DEL MATRIMONIO
6. Nella prospettiva cristiana il matrimonio è anzitutto un’istituzione voluta dal Creatore e governata dalla sua legge. Come tale appartiene all’ordine della creazione, perché rispecchia la volontà divina e risponde alla natura della persona umana il fatto che tra un uomo e una donna si instauri un rapporto stabile di profonda comunione e di amore esclusivo. 7. Il matrimonio, quindi, è un’istituzione sacra, voluta da Dio sin dall’inizio della creazione. Esso pertanto gode di dignità naturale ancor prima di essere illuminato dalla rivelazione e di essere accolto nella fede: l’uomo e la donna sono chiamati a unire le loro vite in un amore totale, attraverso un’alleanza che li rende «una sola carne» (Gn 2,24). Tale unione, frutto del loro amore, li costituisce in una relazione che è «a immagine di Dio» (Gn 1,27). 8. Il modo del tutto speciale con il quale Dio affida all’uomo e alla donna, marito e moglie, la continuazione - come suoi collaboratori - dell’esistenza umana, e li chiama a perseguire, attraverso l’amore reciproco, la complementarità e la perfezione e a edificare insieme la famiglia, è narrato nell’Antico Testamento ed è ribadito da Gesù (cfr Mt 19,4-5). 9. Nei primi due capitoli della Genesi, in modo mirabile il matrimonio è collegato con la volontà creatrice di Dio e inserito nel suo progetto creatore. I testi mettono in evidenza non solo la creazione sessuata degli esseri umani, ma anche l’unità e la reciproca complementarità dell’uomo e della donna. Questo fine del legame matrimoniale è espresso dalle parole di Adamo che, vedendo la donna, esclama: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa» (Gn 2,23). La profonda verità contenuta nell’esclamazione gioiosa di Adamo viene ripresa dai Profeti, che esaltano il matrimonio allorché, con linguaggio simbolico, definiscono l’alleanza tra Dio e il popolo di Israele proprio attraverso l’esperienza nuziale (cfr Os 2,19; Is 54,4ss.; Ez 16,7ss.). 10. Il mistero cristiano, manifestato dal matrimonio-sacramento affidato al ministero della Chiesa, si innesta sul piano della creazione: nel battezzato, la realtà creaturale viene elevata dallo specifico dono della grazia sacramentale. Tuttavia, il matrimonio naturale – preso in considerazione nel caso di unioni in cui uno o entrambi i contraenti non hanno ricevuto il battesimo - mantiene comunque intatti i valori in- 144 145 siti nell’atto del consenso, che impegna tutta la vita dei nubendi in un amore indissolubile, in una fedeltà incondizionata e nella disponibilità alla prole. 11. Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana non ha dignità sacramentale, esso nondimeno può realizzare i valori propri del matrimonio naturale e costituire per i coniugi una preziosa opportunità di crescita. Questa è la ratio che legittima la concessione della dispensa, quando l’Ordinario abbia escluso positivamente la sussistenza di un pericolo prossimo e insormontabile che minacci nella parte cattolica i valori soprannaturali, quali la fede, la vita di grazia, la fedeltà alle esigenze della propria coscienza rettamente formata, e sia certo che la parte musulmana non rifiuti i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non sia legata da un vincolo matrimoniale valido. 12. Il riconoscimento del diritto naturale di ogni uomo a contrarre matrimonio - diritto che il legislatore ecclesiastico tutela anche tra persone non partecipi della stessa fede religiosa - non equivale infatti alla concessione della dispensa come presa d’atto a posteriori di una decisione ormai maturata dalla coppia, per ‘regolarizzarne’ la posizione, ma deve accompagnarsi al ricorso a mezzi di carattere spiccatamente pastorale, tendenti a far comprendere alla parte battezzata quali sono i valori profondi, umani e soprannaturali, che la sua scelta deve considerare e difendere. 13. A tali condizioni, il rito sacro che unisce gli sposi può rappresentare veramente per loro un segno della grazia divina, una sorgente di ispirazione valoriale, un forte appello all’impegno personale. Attraverso le nozze, gli sposi domandano a Dio di essere presente nella loro vita, di avvalorare la promessa di fedeltà reciproca e di aiutarli nella donazione totale, ciascuno secondo la propria consapevolezza e scelta di fede.
ITINERARIO DI VERIFICA E DI PREPARAZIONE
14. Non è prudente che la coppia si presenti al sacerdote nell’imminenza delle nozze o quando tutto è già stato deciso: soprattutto in casi come questo, la preparazione del matrimonio richiede un’attenzione particolare, che non può essere elusa in maniera sbrigativa. 15. Sul piano concreto, è consigliabile assicurare la libertà di ciascuna delle parti rispetto all’altra anche nelle modalità d’incontro. La parte cristiana dovrà essere ascoltata in un primo tempo da sola. Anche alla parte musulmana, se lo desidera, deve essere riconosciuta la possibilità di incontrare separatamente il sacerdote. Va però ricordato che nelle comunità islamiche non si ha un tipo analogo di cura pastorale. Quando, dopo i primi colloqui, si valuta conveniente proseguire il dialogo, i successivi incontri potrebbero avvenire con la presenza di entrambi i membri della coppia. 16. È auspicabile che il sacerdote che incontra la coppia abbia una certa conoscenza dell’islâm, delle sue tradizioni, delle sue pratiche e della concezione islamica del matrimonio, per aiutare a discernere la globalità della situazione. È realistico ritenere che non ogni sacerdote disponga della preparazione adeguata per una corretta valutazione dei singoli casi: a questo fine si dovrebbe individuare in ogni vicariato o almeno a livello diocesano un sacerdote esperto, possibilmente coadiuvato da un gruppo di laici, in grado di affiancarsi ai parroci nell’opera di discernimento matrimoniale e di accompagnamento. 17. È utile che quanti preparano la coppia al matrimonio possano incontrare la famiglia della parte cristiana. Sebbene auspicabile, è difficile che la parte musulmana accetti di ammettere estranei a discutere del matrimonio con la propria famiglia. Non di rado per i genitori di entrambi i nubendi un tale matrimonio è un’esperienza traumatica. Molte giovani coppie incontrano una forte opposizione da parte dei loro parenti e amici: questo può portare al loro isolamento e potrebbe indurli a passi affrettati. 18. Per la coppia, il confronto con una terza persona è uno specchio talora impietoso, che mette a nudo le parole non pronunciate, i discorsi non affrontati e le possibili illusioni. Nel dialogo personale può emergere il senso delle promesse reciproche e della loro fattibilità, soprattutto se si dovesse decidere in quale luogo risiedere. Il dialogo aperto è anche utile per verificare che il matrimonio non sia sollecitato dalla parte musulmana in vista del raggiungimento di altri scopi, quali l’ottenimento del permesso di lavoro, dell’asilo politico o di vantaggi simili. In questa fase di approccio si potrebbe chiedere ai fidanzati come si sono conosciuti; come e dove si è manifestato il loro amore; che cosa c’è di comune tra loro; che cosa si aspettano dal matrimonio3. L’approfondimento di questi aspetti personali è assai utile per il sacerdote chiamato ad accompagnarli. 19. Al fine di accrescere nei fidanzati la consapevolezza circa le loro intenzioni, è conveniente rivolgere loro anche altre domande, come qui di seguito esemplificato. CIRCA LA RELIGIONE: Come giudicate i vostri progetti di matrimonio dal punto di vista della fede personale e della pratica della vostra religione? â Cosa sapete della religione dell’altro? Provate a condividere le vostre idee sull’islâm e sul cristianesimo. â Su quali basi religiose contate di fondare la vostra convivenza? â Sino a quale punto sareste disponibili a partecipare ai riti e alle festività della religione del vostro partner? CIRCA LA CULTURA: Quale conoscenza avete dei vostri rispettivi Paesi, della loro cultura e delle loro tradizioni? â Quale lingua usate per parlarvi? Avete già provato seriamente a imparare l’uno la lingua dell’altro, per evitare malintesi e conflitti? â Che consapevolezza avete dei reciproci pregiudizi? CIRCA LA FAMIGLIA DI APPARTENENZA: Come hanno reagito i parenti, gli amici e la comunità al vostro progetto di matrimonio? Avete spiegato al vostro partner ciò che la vostra famiglia si aspetta da lui/lei in quanto membro della famiglia? Conoscete gli obblighi sociali, economici e religiosi a cui dovete attenervi? «In caso di richiesta di matrimonio di una donna cattolica con un musulmano […], per il frutto anche di amare esperienze, si dovrà fare una preparazione particolarmente accurata e approfondita durante la quale i fidanzati saranno condotti a conoscere e ad “assumere” con consapevolezza le profonde diversità culturali e religiose da affrontare, sia tra di loro, sia in rapporto alle famiglie e all’ambiente di origine della parte musulmana, a cui eventualmente si farà ritorno dopo una permanenza all’estero »(PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, istruzione Erga migrantes, n. 67). CIRCA LA FAMIGLIA FUTURA: Dove avete intenzione di porre la vostra dimora? Vi siete scambiati i vostri rispettivi punti di vista riguardo ai figli e al loro numero, alla fedeltà, allamonogamia e alla poligamia, alle proprietà e alle finanze? 20. A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall’impedimento di disparitas cultus. Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un’ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo. 21. Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile. 22. Se invece il colloquio giunge a un esito positivo, consolidando la convinzione che sia possibile e opportuno concedere la dispensa dall’impedimento, si inviterà la coppia a intraprendere il consueto cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio.
b) Il tempo della preparazione
23. È il momento in cui invitare la parte cattolica a frequentare il corso di preparazione al matrimonio, spiegando alla parte musulmana che la sua partecipazione, benché non obbligatoria, sarebbe auspicabile per comprendere meglio il significato del matrimonio cristiano. 24. Qualora la parte musulmana accetti l’invito a prendere parte agli incontri, il parroco può chiederle di spiegare il proprio punto di vista sul matrimonio. Il confronto con altre coppie che vivono l’analoga esperienza di preparazione prossima alle nozze può essere per i due l’occasione per approfondire la consapevolezza della propria scelta.
c) Il tempo della decisione
25. Conclusa la preparazione, la coppia deve essere aiutata a chiarire tutti i risvolti insiti nella scelta di celebrare il matrimonio in forma religiosa. 26. È importante conoscere anche che cosa pensino di un tale matrimonio genitori e parenti della parte musulmana. 27. Per la forma liturgica della celebrazione del matrimonio, ci si atterrà alle disposizioni contenute nel Rito del matrimonio (cap. III) per quanto concerne le nozze fra una parte cattolica e una parte non battezzata. d) L’accompagnamento pastorale successivo al matrimonio 28. Il sostegno pastorale offerto alla coppia non può limitarsi al periodo della preparazione al matrimonio, ma deve riguardare lo svolgersi della vita familiare, soprattutto in riferimento ai contrasti che potranno sorgere: il marito musulmano consentirà davvero alla moglie cattolica di frequentare la chiesa, di assumere parte attiva nella parrocchia, di ricevere a casa il sacerdote per una visita di carattere pastorale? Quali forme concrete assumerà l’educazione religiosa dei figli? 29. Se i coniugi decidono di stabilirsi in Europa, è la parte musulmana – di solito l’uomo – che ha più stimoli ad adattarsi. Quando, invece, viene deciso il trasferimento in un Paese islamico, la parte cattolica – nella stragrande maggioranza dei casi, la donna – dovrà probabilmente affrontare notevoli difficoltà (dinamiche di vita di coppia, educazione dei figli e autorità su di loro, rapporto con la famiglia del marito, soggezione al diritto di ripudio unilaterale da parte del marito, accettazione sociale della poligamia, ecc.). Fra l’altro, non deve essere sottovalutato il reale disagio che vivrà nello sforzo d’integrazione nell’ambiente. In questi casi è importante il ruolo che potranno svolgere le comunità cattoliche locali, per cui la persona andrebbe aiutata fornendole anticipatamente riferimenti sicuri in loco. 30. L’educazione dei figli, in particolare, costituisce una questione molto importante e delicata. I coniugi dovrebbero sforzarsi di educare i figli nel rispetto della religione di entrambi, insistendo sui valori comuni quali: la trascendenza come dimensione essenziale della vita e la necessità di coltivare l’ambito spirituale, la preghiera, la carità, la giustizia, la fedeltà, il rispetto reciproco, ecc. Con altrettanta chiarezza dovrebbero però formare i figli alla valutazione critica delle differenze sul piano della fede - decisamente spiccate - e su quello dell’etica, in particolare per quanto concerne la pari dignità fra uomo e donna, la libertà religiosa e l’integrazione. 31. In queste famiglie non si può, infatti, trascurare il pericolo, presente sia per i coniugi sia per i figli, di scivolare in una sorta di indifferentismo religioso, finalizzato a evitare eccessive tensioni.
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E ACCOMPAGNAMENTO FAMILIARE
32. Per la valida celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana, ordinariamente deve essere osservata la forma canonica e la celebrazione liturgica deve aver luogo come previsto in questi casi (cfr can. 1108 § 1 e Rito del matrimonio, cap. III): il consenso deve essere manifestato di fronte al parroco o a un suo delegato in presenza di due testimoni, nel corso di una liturgia della Parola, escludendo la celebrazione eucaristica. In ogni caso, non dovrà avere luogo un’altra celebrazione delle nozze con rito islamico (cfr can. 1127 § 3). Non è invece vietata la cosiddetta “festa di matrimonio” islamica, purché non contenga elementi contrari alla fede della parte cattolica. 33. In presenza di ragioni che rendono inopportuna la celebrazione liturgica del matrimonio, è possibile chiedere e ottenere la dispensa dalla forma canonica (cfr cann. 1127-1129). Le ragioni che potrebbero giustificare tale richiesta sono in particolare «quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o amicizia con il ministro acattolico, l’opposizione che incontra nell’ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all’estero in ambiente non cattolico, e simili». L’Ordinario può concedere lecitamente la dispensa dalla forma canonica solo quando riconosca l’adeguatezza delle ragioni addotte e dopo aver consultato l’Ordinario del luogo in cui verrà celebrato il matrimonio, nel caso in cui la celebrazione avvenga fuori dal territorio della propria diocesi. 34. Condizione per la validità di un matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica è che sia comunque osservata una qualche forma pubblica di celebrazione (cfr can. 1127 § 2). In Italia la celebrazione delle nozze deve avvenire davanti a un legittimo ministro di culto, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio. 35. Occorre in ogni caso tenere ben presente che, qualora i nubendi decidano di sposarsi senza che la parte cattolica abbia ottenuto la prescritta dispensa dall’impedimento di disparitas cultus 36. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana celebrato in Italia può conseguire gli effetti civili previsti dalla normativa concordataria. Si dovrà pertanto provvedere ai consueti adempimenti (pubblicazioni alla casa comunale e successiva trascrizione). 37. L’eventuale esenzione dall’obbligo di avvalersi del riconoscimento del matrimonio agli effetti civili potrà essere concessa dall’Ordinario del luogo per gravi motivi, secondo la normativa generale.
Appendice 1
38. Secondo la dottrina cattolica, il matrimonio ha dignità sacramentale solo quando è celebrato da due battezzati. Nel caso di matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata, la competenza della Chiesa cattolica sul vincolo di diritto naturale si fonda sul fatto che uno dei due nubendi è battezzato cattolico (cfr can. 1059) e si traduce nella concessione o meno della dispensa che toglie l’impedimento dirimente alle nozze. La dispensa deve essere richiesta dal parroco della parte cattolica all’Ordinario del luogo, normalmente attraverso il competente ufficio della Curia diocesana. A tale scopo ci si può avvalere del modulo XIII (cfr l’allegata Modulistica, Scheda n. 1). Il parroco deve anche accertare, nelle modalità consuete, lo stato libero della parte musulmana. Tenuto conto della peculiarità del caso, è opportuno che i nubendi si presentino al parroco almeno sei mesi prima delle nozze. 39. Con la normativa canonica che disciplina tali matrimoni la Chiesa, da un lato, intende tutelare la fede della parte cattolica: per questo ha stabilito l’impedimento dirimente di disparitas cultus (cfr can. 1086 § 1), in forza del quale è invalido il matrimonio eventualmente contratto dal fedele cattolico con una parte non battezzata; d’altro canto, essa riconosce che, nella concreta vicenda esistenziale di una persona, il matrimonio di una parte cattolica con un non battezzato può realizzare valori positivi di indubbio rilievo, quali l’esercizio del diritto alle nozze e alla procreazione con la persona liberamente scelta, in una comunione di vita fedele e indissolubile, secondo il progetto primordiale di Dio sull’uomo e sulla donna. 40. Per queste ragioni l’Ordinario del luogo, qualora si diano certe condizioni, ha la facoltà di dispensare il fedele cristiano dall’impedimento invalidante e di ammetterlo alla celebrazione di un valido matrimonio. Sotto il profilo sistematico, l’istituto della dispensa si traduce nell’esonero dal vincolo della legge (nel caso in specie, quella che sancisce l’esistenza di tale impedimento, che renderebbe nullo il matrimonio), di fronte al bene prevalente del fedele (nel caso in specie, il fatto che questi non permanga in una convivenza di fatto o in un matrimonio civile), posto che si realizzino tutte le condizioni richieste per il consenso a un matrimonio integro nell’essenza, nei fini e nelle proprietà essenziali, cioè in cui entrambi i nubendi accolgano come valori l’unità, l’indissolubilità, la fedeltà e l’apertura alla prole. 41. L’Ordinario del luogo può concedere lecitamente la dispensa - che rimane in ogni caso un atto discrezionale e valido solo quando sussista una giusta e ragionevole causa (cfr can. 90 § 1) - dall’impedimento di disparitas cultus solo dopo avere verificato l’esistenza di alcuni requisiti (cfr can. 1086 § 2). a) In primo luogo, essi riguardano la parte cattolica, che deve: â dichiarare di essere pronta a evitare il pericolo, insito nel matrimonio con una parte non battezzata, di abbandonare la fede cattolica; â promettere di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella fede cattolica. Merita di essere sottolineata la differenza che caratterizza i due impegni assunti dalla parte cattolica: mentre la salvaguardia della fede cattolica è un valore assoluto che dipende fondamentalmente dalla coscienza rettamente formata e dalla forza morale del singolo, le scelte concrete in ordine all’educazione dei figli coinvolgono egualmente - nel nostro sistema di valori e negli ordinamenti giuridici dei Paesi occidentali - entrambi i genitori, e nel mondo islamico il padre a titolo del tutto speciale. Può pertanto darsi l’eventualità che la parte cattolica, per lo più la donna, pur avendo assunto un impegno vero e sincero, si trovi poi nell’oggettiva impossibilità di mantenerlo. Nel caso specifico, si tenga presente che i musulmani osservanti ritengono di avere l’obbligo di educare senz’altro i figli maschi nella propria credenza. La parte cattolica, su invito ed eventualmente con l’aiuto del parroco, verifichi approfonditamente e senza accontentarsi di rassicurazioni generiche le intenzioni e le disposizioni in merito della parte musulmana, così da offrire all’Ordinario del luogo gli elementi necessari per ponderare la convenienza della concessione della dispensa. Per manifestare e assumere gli impegni della parte cattolica si può usare ilmodulo XI (cfr Modulistica, Scheda n. 2). b) La parte musulmana deve essere informata degli impegni che la parte cattolica è tenuta ad assumere; ciò deve constare negli atti. Nel rispetto della libertà di coscienza, non le viene richiesta alcuna sottoscrizione che la vincoli a impegni equivalenti, pur restando auspicabile che dia garanzie adeguate di tenere veramente un atteggiamento rispettoso, tale da permettere alla parte cattolica di adempiere gli impegni assunti. È conveniente non attendere il momento dell’esame dei coniugi per far conoscere alla parte musulmana gli obblighi a cui è tenuta la parte cattolica e dei quali anch’essa deve essere realmente consapevole. Per realizzare tale informazione si può usare il modulo XI (cfr Modulistica, Scheda n. 2). c) Entrambe le parti devono essere istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non possono essere esclusi da nessuno dei due. Questo aspetto è da tenere distinto dai precedenti, che vedevano i due nubendi muoversi su piani diversi, dal momento che solo la parte cattolica era tenuta positivamente a impegnarsi. I fini del matrimonio sono indicati nel can. 1055 § 1 e consistono nel bene dei coniugi e nella generazione ed educazione della prole. Le proprietà essenziali del matrimonio, espresse nel can. 1056, sono l’unità (non vi possono essere per una persona più vincoli matrimoniali validi in atto contemporaneamente) e l’indissolubilità (cioè la perpetuità) del vincolo. L’esclusione anche di uno solo di questi elementi da parte di uno dei contraenti, snaturando l’istituto delmatrimonio così come configurato da Dio nel piano della creazione, rende invalido il matrimonio. Non si tratta, infatti, di caratteri rimessi alla libera disponibilità delle parti o subordinati all’appartenenza alla Chiesa cattolica: chi li rifiuta (battezzato o meno), rifiuta con ciò il matrimonio stesso. Un’attenzione particolare deve essere dedicata al bene della fedeltà coniugale, che può essere seriamente minacciato dalla diversa comprensione di questo valore, connessa con la differente prospettiva, non solo culturale ma anche antropologica, propria del mondo islamico, il quale non mette sullo stesso piano l’uomo e la donna: la fedeltà coniugale è infatti intesa come un diritto dell’uomo verso la donna, in senso stretto esigibile solo da lui. 42. Poste queste premesse, è necessario verificare in maniera approfondita l’orientamento e la volontà di entrambi i contraenti su questi punti, prestando particolare attenzione alla parte musulmana: è possibile che questa condivida solo genericamente un orientamento culturale e di pensiero contrario ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio, ma di fatto non li escluda con un atto di volontà personale e positivo in riferimento al proprio matrimonio. Nel corso di questa verifica potrebbero infatti emergere circostanze nuove, quali una presa di coscienza più approfondita ed eventualmente un forte disagio della parte cattolica di fronte agli orientamenti del futuro coniuge su materie così delicate; tale evenienza dovrebbe suggerire all’Ordinario di ponderare in maniera ancora più attenta l’eventuale concessione della dispensa. Anche nel caso in cui la verifica non lasci spazio a ombre circa le intenzioni della parte musulmana, non è inutile proporle un’istruzione adeguata sul significato e sulle implicazioni morali ed esistenziali dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio, che entrambe le parti sono tenute a rispettare. Se invece risultasse positivamente che la parte musulmana di fatto intenda e voglia, anche solo ipoteticamente, applicare orientamenti contrari ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio alle nozze che sta per contrarre, ciò comporterebbe inevitabilmente la nullità del vincolo (cfr can 1101 § 2), e di conseguenza l’impossibilità assoluta di concedere la dispensa dall’impedimento. 43. Come si vede, è sempre necessario vagliare attentamente le reali intenzioni della parte non cristiana, motivando l’eventuale rifiuto della dispensa con il contrasto insanabile fra le intenzioni del nubendo e la concezione cattolica del matrimonio. Non si trascuri il fatto che dichiarazioni rilasciate solo per compiacere il parroco o la parte cattolica, ma non rispondenti alle effettive intenzioni della parte musulmana, potrebbero costituire il presupposto per dare corso al procedimento per la dichiarazione di nullità del matrimonio. 44. Si tenga inoltre presente che, se la coppia intende stabilirsi in un Paese islamico, è oggettivamente assai improbabile che, al di là della soggettiva buona volontà, la parte cattolica possa adempiere gli impegni assunti per ottenere la concessione della dispensa. In questo caso – cioè in presenza dell’intenzione manifestata sin dall’inizio di procedere a tale trasferimento – non è conveniente che l’Ordinario conceda la dispensa, anche di fronte all’eventualità che, per conformarsi alle leggi dello Stato islamico e sotto la pressione sociale, la coppia sia poi indotta a celebrare il matrimonio islamico. A tutela della moglie cattolica si potrebbe tuttavia tollerare la celebrazione del matrimonio civile in Italia, anche nei casi in cui esso non venga riconosciuto dallo Stato del coniuge e non possa tutelare adeguatamente la posizione della donna, essendo colà ammessa la poligamia. In tali Paesi i figli non potranno che essere musulmani e, qualora la coppia vi si trasferisse dopo avere trascorso alcuni anni in Italia, essi, se battezzati, dovrebbero apostatare la fede cristiana. Si deve altresì ammonire la parte cattolica sulla gravità delle conseguenze derivanti dall’eventuale emissione della professione di fede islamica, che configurerebbe una vera e propria apostasia.
Appendice 2
45. Le considerazioni contenute nell’Appendice I riguardano principalmente il caso – statisticamente molto più frequente – di una donna cattolica che voglia sposare un uomo musulmano. Una serie di problematiche particolari sorge nel caso in cui sia un uomo cattolico a voler sposare una donna musulmana: tale unione infatti è severamente vietata dalla legge coranica, in forza dell’impedimento di “differenza di religione”, secondo il quale il maschio musulmano può sposare una «donna del Libro», cioè una donna ebrea o cristiana (Corano, 5, 5); mentre una musulmana non può sposare un «politeista » (Corano, 2, 221) o un «miscredente» (Corano, 60, 10), categorie all’interno delle quali sono annoverati anche cristiani ed ebrei. Negli ordinamenti giuridici dei Paesi islamici spesso l’autorizzazione civile alla celebrazione presuppone l’emissione della shahâda da parte del contraente non musulmano (qui, cattolico), ossia della professione di fede musulmana6. 46. Il problema si pone normalmente, in Italia, quando si intenda contrarre matrimonio canonico a cui conseguono anche gli effetti civili; in tal caso, può accadere che il consolato del Paese islamico non trasmetta i documenti all’ufficiale dello stato civile se prima non risulti che il contraente cattolico ha emesso la shahâda. Non di rado, per aggirare l’ostacolo, il cattolico in questione pronuncia o sottoscrive la shahâda, pensando di compiere una mera formalità. In realtà, egli pone un atto di apostasia dalla fede cattolica emanifesta una vera e propria adesione all’islâm. Il parroco deve illustrare al contraente cattolico il vero significato della shahâda, ammonendolo che non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un vero e proprio abbandono formale della fede cattolica. Shahâda significa in arabo “testimonianza” (professione di fede) e la sua formulazione è la seguente: Lâ ilâha illâ Allâh wa Muhammad rasûl Allâh, e cioè: “Non c’è divinità all’infuori di Dio e Maometto è l’inviato di Dio”. Con la preghiera, il digiuno nel mese di Ramadân, l’elemosina e il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri fondamentali dell’islâm. Pronunciata in arabo e talora semplicemente sottoscritta davanti a due testimoni, è sufficiente per provare la conversione all’islâm, assoggettandosi ai diritti e ai doveri della comunità islamica. Tale professione di fede, se compiuta consapevolmente, costituisce un atto formale di abbandono della Chiesa cattolica (cfr can. 751), il quale, quando assume la sostanza di vero delitto, risulta sanzionato dal can. 1364 (scomunica latae sententiae). 47. Nel caso ipotizzato, si potrebbe valutare con l’Ordinario l’eventualità di ricorrere alla previa celebrazione del matrimonio nel rito civile, procedendo solo in un secondo momento alla celebrazione canonica, per superare il mancato rilascio dei documenti da parte del consolato. La normativa italiana, infatti, consente di celebrare il matrimonio civile con una musulmana senza la dovuta documentazione e senza il “nulla osta” internazionale, in quanto la disparità di trattamento prevista dalla legislazione islamica contrasta con la Costituzione italiana, secondo il principio della reciprocità8. Il matrimonio civile così celebrato, però, sarà valido solo per l’ordinamento italiano e non nel Paese d’origine della donna musulmana; la coppia perciò, con ogni probabilità, dovrà affrontare problemi gravosi in rapporto sia alla famiglia, sia al Paese d’origine. emissione esime sia dalla forma canonica (cfr cann. 1108, 1117) sia dall’impedimento di disparitas cultus (cfr can. 1086 § 1). Il cattolico, che ha emesso tale professione e si presenta al parroco chiedendo il matrimonio canonico, è tenuto a ritrattare formalmente tale atto prima del matrimonio; se la parte cattolica rifiuta di farlo, seppur ammonita delle gravi conseguenze dell’apostasia, deve essere rimandata al matrimonio civile. In ogni caso, la questione deve essere rimessa alla prudente valutazione dell’Ordinario del luogo. L’art. 27 della legge n. 218/1995 sottopone la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio alla legge nazionale di ciascun nubendo al momento della celebrazione. Qualora l’impedimento previsto dalla legge risultasse contrastante con l’ordinamento italiano, l’autorità italiana potrebbe legittimamente invocare il limite dell’ordine pubblico, come nel caso del divieto per la donnamusulmana di sposare un non musulmano. L’impedimento si pone in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito, oltre che dalla Costituzione, da numerosi atti internazionali in tema di tutela dei diritti dell’uomo, quali gli artt. 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’ordine pubblico può giustificare la mancata produzione del nulla osta al matrimonio richiesto agli stranieri dall’art. 116 del codice civile.
Appendice 3
48. Il matrimonio nell’islâm ha un significato e un valore religioso, in quanto voluto da Dio. Dal Corano risulta un’immagine ricca del matrimonio; in essa ritroviamo anche le due finalità essenziali della tradizione cristiana, espresse nei valori della riproduzione della specie e dell’istituzione di una relazione di pace, rispetto, affetto e misericordia fra gli sposi. In modo più scarno, invece, il diritto islamico vede nel matrimonio un contratto che rende leciti i rapporti sessuali fra gli sposi. Si tratta di un contratto bilaterale privato, per la cui validità non è necessaria una celebrazione pubblica. 49. La famiglia che nasce dal matrimonio islamico è sottoposta all’autorità del marito e si basa su doveri e diritti dei coniugi ben definiti. L’ideale coranico della famiglia è patriarcale, per cui l’uomo è il perno della vita familiare. L’impronta patriarcale resiste anche oggi, sebbene interpellata e parzialmente modificata dai moderni cambiamenti sociali. La superiorità maschile si manifesta anche negli atti sociali, come nel rendere testimonianza o nella divisione dell’eredità. In base a questa preminenza, il diritto stabilisce i ruoli, i reciproci diritti e i doveri dei membri della famiglia. Fra i coniugi vi sono anzitutto doveri reciproci, come la coabitazione, il rispetto, l’affetto, la salvaguardia degli interessi morali e materiali della famiglia, la reciproca vocazione successoria, la congiunzione agli sposi dei figli nati dal matrimonio, la creazione di parentela per alleanza. 50. I diritti della sposa sono il mantenimento da parte del marito, l’uguaglianza di trattamento delle mogli nel matrimonio poligamico, la possibilità di visitare i parenti e riceverne la visita, l’amministrazione dei propri beni senza il controllo del marito, la custodia dei figli in tenera età, ma sempre sotto il controllo paterno o del tutore legittimo. La tutela dei figli spetta al padre, che decide e controlla la loro educazione, in particolare che siano educati nell’islâm. In caso di scioglimento del matrimonio, la custodia dei figli spetta alla madre. La custodia del figlio maschio cessa con la pubertà, mentre la custodia della figlia dura fino al matrimonio di questa. 51. I diritti dello sposo sono la fedeltà e l’obbedienza da parte della moglie, l’allattamento dei figli al seno da parte della moglie, la vigilanza sul buon andamento della casa, il rispetto dovuto dalla moglie ai parenti del marito. Solo il padre istituisce la filiazione legittima e il diritto legittimo all’eredità. 52. Il ripudio, previsto e regolato dal Corano, è un atto unilaterale del marito, che rompe il contratto matrimoniale. Il diritto islamico spiega che il matrimonio, essendo un contratto bilaterale privato, può essere sciolto privatamente. Lo scioglimento avviene per ripudio, divorzio o decesso di uno dei congiunti. Il marito ha il diritto, unilaterale e assoluto, di pronunciare il ripudio. La donna può decidere, in alcuni casi determinati, di chiedere al giudice il ripudio dietro pagamento di un compenso al marito consenziente, quando i dissapori della coppia siano insanabili. 53. In taluni casi il giudice stesso pronuncia la separazione definitiva tra gli sposi. Quest’ultima forma di scioglimento, che ha una certa analogia con il divorzio giudiziario, si applica in determinati casi, come l’assenza prolungata delmarito dal tetto coniugale, la sua carcerazione, l’omissione prolungata del pagamento del mantenimento della moglie, il maltrattamento eccessivo. Alcuni Stati a maggioranza islamica (per esempio, la Tunisia e la Turchia) proibiscono il ripudio, o lo sottopongono al controllo giudiziario. 54. La poligamia è consentita dal Corano fino a quattro mogli e a tutte le concubine desiderate. Si esige l’equità di trattamento delle mogli da parte del marito. Nel diritto e nella tradizione, fino a oggi, la poligamia è lecita, sebbene, per motivi economici, sia in regresso. Normalmente l’equità di trattamento delle donne viene intesa, dai giuristi islamici, in senso “quantitativo”. La Tunisia, interpretando l’equità in senso “psicologico”, ha abolito la poligamia, mentre altri Stati sottopongono al giudice la verifica delle condizioni di sussistenza della capacità per il matrimonio poligamico. 55. In generale manca una riflessione antropologica congrua sul senso, il valore e il fine della sessualità. La fornicazione e l’adulterio della donna sono peccati particolarmente gravi per l’islâm. La riflessione è invece liberale riguardo alla regolazione delle nascite, anche se la mentalità popolare incoraggia la fecondità. I giuristi ammettono la liceità di ogni tipo di contraccezione. Gli Stati, non di rado, favoriscono politiche di contraccezione indiscriminata per risolvere il problema demografico. Quanto alla sterilizzazione, maschile e femminile, essa è giudicata illecita, in base al principio di integrità del corpo umano. 56. L’aborto è condannato, a meno che non si renda necessario per salvare la vita della madre; viene comunque considerato una forma minore di infanticidio. I giuristi, pertanto, vietano l’aborto dopo il quarto mese o sempre, eccetto il caso di pericolo per la salute della madre. È però ammesso l’aborto del “feto malformato”. La fecondazione eterologa è vietata, mentre viene ammessa quella omologa. 57. Il padre provvede al mantenimento e all’orientamento educativo dei figli; la madre esercita la custodia sui figli e li educa nella fanciullezza, in nome e nella religione del padre. 58. Altri principi generali importanti nell’islâm sono la solidarietà nella famiglia patriarcale, il rispetto dei beni dell’orfano e infine la proibizione dell’adozione. I figli devono obbedienza, riconoscenza e rispetto ai genitori e ricevono dal padre il consenso, o il diniego, al loro progetto di vita e di matrimonio. 59. I ruoli familiari, maschile e femminile, ben delineati e distinti, spiegano certi comportamenti oppositivi dei ragazzi e dei giovani immigrati musulmani verso figure femminili autorevoli. Il padre è responsabile dei rapporti sociali per tutto quanto concerne l’educazione dei figli, mentre nei Paesi europei quest’incombenza spesso spetta alla madre; le due culture, quindi, usano talora codici opposti, con il rischio di possibili fraintendimenti.
Appendice 4
Matrimonio tra cristiani ed ebrei . La lezione di un Rabbi Uno degli argomenti più preoccupanti e meno compresi della vita ebraica è quello del matrimonio misto. Vi è una mancanza di informazioni obiettive sull’argomento, il Matrimonio misto è molto complesso dal punto di vista emotivo. Da un lato, i genitori sentono che quando il loro figlio sposa un non ebreo (Matrimonio Misto), lui o lei spezza la millenaria catena che ha garantito la continuità ebraica, e non vogliono che ciò avvenga. Dall’altro lato, non si sentono a loro agio nell’opporsi apertamente al matrimonio misto, per gli aspetti razzisti che tale contrarietà potrebbe presentare. Perché escludere qualcuno come un partner potenziale per il matrimonio solo perché egli o ella è nato da un utero non ebreo? Sembra un atteggiamento discriminatorio. Per analizzare la questione, occorre dividerla in due parti: La fonte primaria sulla quale si basa la proibizione per un ebreo di
sposare un non ebreo, si trova nella Bibbia (Deut. 7:3): ‘Non
li sposerai (i gentili, dei quali la Bibbia parla nei versi precedenti),
non darai la tua figlia al loro figlio e non prenderai la sua figlia
per il tuo figlio’. Il Talmud (23a) rimarca, e Rashi nota nel suo commento sul verso citato sopra, che dall’espressione precisa del verso (lui, e non lei, condurrà il tuo figlio fuori strada) possiamo dedurre due cose. Nel caso che la tua figlia sposi ‘il loro figlio’, lui condurrà infine i tuoi figli (in altre parole, i tuoi nipoti, che saranno ancora considerati tuoi figli) fuori dalla strada della Torah. Nel caso che il tuo figlio sposi la loro figlia, i suoi figli non sono più considerati i tuoi figli, ma figli suoi. Non sono considerati ebrei. E’ allora chiaro, che non si tratta qui di una discriminazione
razziale, la quale tragga origine da un atteggiamento personale e soggettivo
che l’ebreo ha nei confronti del gentile. Ciò di cui parliamo
qui è un comandamento, oggettivo, Divino, accompagnato da una
spiegazione. Se sposerai tuo figlio a una donna non ebrea, i figli
nati da tale unione non sono più considerati tuoi figli. Nel
caso che tua figlia sposi un non ebreo, sarà inevitabile che
i tuoi figli vadano molto lontano fuori strada dal cammino dell’ebraismo,
sebbene essi siano ancora considerati ebrei. Per meglio comprendere questo argomento, dobbiamo chiarire un altro
punto. Non solo è proibito a un ebreo sposare una non ebrea, è impossibile
per un ebreo farlo. E’ possibile che essi vivano insieme, che
coabitino, perfino che procreino, ma non è possibile che vi
sia un matrimonio. Se cerchiamo di rispondere alla domanda, troveremo difficile spiegare quale sia esattamente in generale la funzione del matrimonio. Se due persone si amano, perché non vivere insieme? Il giorno in cui decidessero di non dividere più la vita, ciascuno è libero di andare per la propria strada! Anche se dichiarano il loro impegno attraverso il matrimonio, il giorno in cui essi non vogliono più rimanere sposati, hanno comunque l’opzione del divorzio. Quale è allora lo scopo e la funzione del matrimonio? Molti rispondono che il matrimonio è nulla più che una
formalità, una norma sociale la quale da ‘statuto legale’ alla
coppia. Ma dire che il matrimonio è semplicemente una norma
sociale, implica che esso non ha un valore vero, intrinseco; ciò è arbitrario.
Cosa avviene nel caso in cui uno non si preoccupi dell’autorità umana
o della condanna sociale, è allora okay vivere in coppia e
avere bambini senza essere sposati? Voglio confrontare questo concetto con un fenomeno simile. Da dove
proviene la settimana di sette giorni? Perché una settimana
ha sette giorni e non sei o otto? Il ciclo settimanale di sette giorni
trae origine dai Sette giorni della Creazione. Per chi crede nella
Bibbia, il ciclo settimanale di sette giorni ha un profondo significato
spirituale. Per chi non crede nella Bibbia, la settimana di sette giorni è puramente
arbitraria. In altre parole, per colui che accetta la Bibbia come l’”impronta” della
Creazione, la settimana di sette giorni ha una ragion d’essere.
Per colui il quale non creda nella Bibbia, la settimana di sette giorni
non ha alcun significato. Lo stesso è vero riguardo al matrimonio.
Per colui il quale non creda nella Bibbia, il matrimonio non ha molto
senso. E’ semplicemente una formalità istituita forse
per assicurare l’eredità ai bambini. Per colui il quale
creda nella Bibbia, il concetto e l’istituzione del matrimonio
assume un significato molto più grande e profondo, come vedremo. Sulla base di quanto sopra, abbiamo una spiegazione molto semplice
per l’amico non ebreo sul perché non possiamo considerare
lui o lei come partner di matrimonio potenziali. Non si tratta di un
difetto che essi hanno. Si tratta semplicemente del concetto Biblico
di matrimonio al quale uno, come ebreo, si sente obbligato ad aderire. Questa compatibilità apparente è possibile solo quando
nessuno di loro manifesta la propria essenza. Fin tanto che l’ebreo
non si preoccupa del fatto di essere ebreo e il non ebreo non si preoccupa
della sua origine ed essenza personale, tutto sembra a posto. Cosa
succederà il giorno che uno dei due ‘si sveglia’ e
decide di preoccuparsi di chi realmente egli è? Improvvisamente
l’incompatibilità appare. In altre parole, fintanto che
nessuno dei due si preoccupa della propria essenza, possono sentirsi
compatibili con qualcuno che è essenzialmente all’opposto.
Nel momento in cui uno dei due scopre la propria vera identità,
la relazione cessa di avere alcun vero significato. Naturalmente, possono essere portati molti esempi di coppie ebree che
hanno dei conflitti. Dobbiamo, tuttavia, esaminare i fatti e vedere
se esse vivono realmente le loro vite secondo le norme delineate nella
Torah. Almeno, la coppia ebrea ha la possibilità di vivere la
vita secondo la volontà di D-o. Per rispondere a queste domande, dobbiamo spiegare un altro concetto basilare: cosa è un ebreo? Cosa distingue un ebreo dal suo vicino non ebreo? Nota per favore che non sto chiedendo qui ‘Chi è un ebreo?’ ma ‘Che cosa è un ebreo?’ perché la risposta alla domanda ‘Chi è un ebreo?’ è molto chiara: uno che è nato da madre ebrea o si è convertito all’ebraismo in accordo con le leggi stipulate nella Torah. Ciò non risponde, tuttavia, alla domanda ‘Cosa è un ebreo?’. La gente spesso risponde a questa domanda dicendo che essere ebreo significa ‘sentire un senso di appartenenza al popolo ebraico’. Si tratta di una risposta non soddisfacente. Semplicemente trasferisce la questione dell’identità fuori dall’individuo. Cosa è, allora il Popolo Ebraico? Una Nazione composta da individui che non hanno altra identità se non quella di appartenere a un Popolo che non ha alcuna definizione? E’ come dire che la definizione di ‘albero’ è: ‘parte di una foresta’. Il ragionamento è all’incontrario. Una volta che so ciò che è un albero, posso definire ciò che è una foresta dicendo ‘un gruppo di alberi’. Non posso definire ciò che è un albero dicendo semplicemente: ‘parte di una foresta’! E’ anche ovvio che non posso definire ciò che è un
ebreo sulla base del suo compimento delle Mitzvot, perché anche
qui, il ragionamento è all’incontrario: si ha l’obbligo
di compiere le Mitzvot perché si è ebrei. Non posso
dire che uno è ebreo perché compie le Mitzvot. Si pensi:
un bambino appena nato è ebreo anche se non ha ancora compiuto
una sola Mitzvà e non è conscio della sua fede! Un bambino
ebreo viene circonciso perché è ebreo; non è ebreo
perché viene circonciso! Dopo aver studiato la questione per molti anni e aver avuto innumerevoli conversazioni con ebrei di ogni grado di osservanza e fede, penso che la risposta più convincente e coerente sia che l’elemento che distingue l’ebreo è la Neshamah (anima) che ogni ebreo possiede. L’anima dell’ebreo è differente dall’anima del non ebreo. Hanno differenti caratteristiche, potenziali e bisogni. Ciascun ebreo ha essenzialmente lo stesso tipo di anima di ogni altro ebreo. Questa anima ebraica è ereditata dalla propria madre. E’ il denominatore comune che connette l’ebreo russo con l’ebreo siriano, yemenita, canadese o uruguaiano, anche se non parlano la stessa lingua e possono avere costumi e abitudini diverse. La sola differenza significativa tra un ebreo e un altro è il
livello e l’intensità dell’espressione di questa
essenza comune. In alcuni, tale essenza si manifesta costantemente,
mentre in altri, essa si esprime una volta all’anno e in altri
ancora si può esprimere una volta sola in tutta la vita. Molti ebrei sono tali nonostante loro stessi. Vivono la vita rinnegando
la propria condizione di ebrei, ma in una situazione inattesa, quando
le loro difese sono abbassate, e sono distratti, la loro ebraicità salta
fuori. Vi sono molti ebrei i quali investono tempo, energie e risorse
per negare la propria ebraicità. Sebbene possano negarla con
veemenza, questo comportamento non è che un’altra manifestazione
della loro innegabile ebraicità, dal momento che, se veramente
non fossero ebrei, come sostengono, perché sarebbe così importante
negarlo? Sarebbe molto difficile difendere questa resistenza, apparentemente
ipocrita, da parte dei genitori, se non fosse per il fatto che la possiamo
attribuire alla Neshamah che essi hanno, dopo tutto. La loro Neshamah
non permette loro di accettare che il figlio passi la ‘linea
rossa’, la quale serve a interrompere irreversibilmente (sotto
ogni aspetto pratico) la catena, anche se essi stessi possono non essere
capaci di spiegarsi perché ciò li turba tanto. Una delle soluzioni proposte per risolvere il problema del matrimonio
misto è quella di ‘convertire’ all’ebraismo
il partner non ebreo. ‘Perché perdere due anime, quando
ne possiamo guadagnare una?…’. Troviamo che l’ebraismo riconosce certamente la possibilità per un non ebreo di convertirsi all’ebraismo. Il processo di conversione corretto, noto come ‘Ghiur’, è molto semplice. Consiste di tre passi: 1) Circoncisione (per il maschio); 2) Immersione nel Mikvè (bagno rituale); 3) Accettazione dei 613 precetti nella loro totalità. Questi tre passi avvengono alla presenza di un tribunale Rabbinico valido (un tribunale rabbinico valido consiste di tre Rabbini che accettano la Torah come parola di D-o e adempiono ai 613 precetti nella loro vita personale di ogni giorno). L’ebraismo non crede nel proselitismo, perché non ognuno
ha necessità di essere ebreo per trovare grazia agli occhi
di D-o e per avere il proprio posto nel mondo a venire. Per il non
ebreo, è sufficiente rispettare il Codice delle Leggi, noto
come le Sette Leggi Noachidi, per meritare il migliore posto in Paradiso.
Nel caso che un non ebreo desideri diventare ebreo e vivere una vita
in accordo con le norme delineate nella Torah per l’ebreo, noi
lo accettiamo a braccia aperte, una volta che abbia compiuto un corretto
Ghiur.
E’ ovvio, tuttavia, che nel caso di colui che voglia convertirsi
all’ebraismo come risultato del suo desiderio di sposare un ebreo
o una ebrea, è molto improbabile che le motivazioni per la conversione
siano sincere. Circa l’argomento che se non accettiamo ogni tipo di conversione
o i matrimoni misti, finiremo con l’alienarci i giovani ebrei
che sposano partner non ebrei, o coloro che hanno compiuto conversioni
cosmetiche, mentre, se li accettiamo come ebrei avremo guadagnato anime
al popolo ebraico: Di più: per quanto possiamo desiderare questo tipo di conversioni,
e/o per quanto possa sembrare che esse ‘paghino’, non possiamo
negare o cambiare i fatti. Non rientra nelle nostre possibilità fare
a qualcuno questo ‘favore’, così come non possiamo
aiutare una coppia che voleva un figlio maschio mentre D-o li benedice
di una femmina. Abbiamo la possibilità di apportare cambiamenti
cosmetici, ma ciò non cambia il fatto che ciò che è stato
compiuto non è altro che una mutilazione disonesta e una distorsione. E’ interessante notare l’espressione usata dal Talmud (Yevamot 48b) nel riferirsi agli (autentici) convertiti: ‘Gher shenitgaer kekatan sehnolad dami’, la quale significa: un convertito che si è convertito è come un bambino appena nato. Quando il Talmud parla di uno schiavo che è stato liberato, non dice ‘un uomo liberato che è stato liberato’, bensì ‘uno schiavo che è stato liberato’. Come mai allora parlando di un convertito il Talmud usa l’espressione ‘un convertito che si è convertito’ invece di ‘un gentile che si è convertito’? Una delle spiegazioni che troviamo, è la seguente: Vi è chi chiede: perché un convertito deve essere più religioso
di tutti gli ebrei che non osservano le Mitzvot e ciononostante sono
considerati ebrei? In altre parole: se un ebreo non praticante è considerato
ebreo, perché non dovremmo considerare ebreo un non ebreo che
ha fatto una conversione non religiosa? Se vi si pensa, è un criterio molto comprensibile e accettabile. Se uno è nato negli Stati Uniti, la costituzione degli Stati Uniti lo considera un americano, non importa cosa egli possa fare in violazione della Costituzione. Se, tuttavia, un forestiero desidera acquisire la cittadinanza degli Stati Uniti, ma dice di non accettare una certa clausola della costituzione, sarà accettato come cittadino? Certamente no. Se non ti piace la costituzione degli Stati Uniti, allora diventa cittadino di un altro paese la cui costituzioni approvi! Colui che non voglia accettare la costituzione degli Stati Uniti nella
sua interezza, può essere accettato come residente, ma non come
cittadino. Un cittadino naturalizzato deve accettare l’autorità della
costituzione nella sua interezza per essere accettato come cittadino. Il matrimonio misto è di fatto un sintomo di un problema più grande:
la mancanza di una corretta educazione ebraica. La massima priorità oggi deve essere data al miglioramento della qualità dell’educazione ebraica, sia a livello personale che istituzionale. Non ci azzardiamo a conformarci al minimo che viene dato ai nostri figli. Dobbiamo domandare il massimo. Manderemmo i nostri bambini in una scuola dalla quale uscirebbero laureati senza saper calcolare l’area di un cerchio o non sapere chi è stato Napoleone Bonaparte? Perché allora dovremmo accettare uno standard di educazione ebraica che non metta in grado gli studenti di decifrare una pagina del Chumash o del Talmud nel loro testo originale o non insegni loro chi sono stati Rabbi Akiva, Abayè, Rava, Rashi, Rambam e Rabbi Yehuda Halevi e quali sono i contributi da loro dati al pensiero e alla cultura ebraica? fonte : http://lubavich.it/IL-MATRIMONIO-MISTO-ghiyur-conversione-conversioni-ebreo-ebrea-goy-goya-shikse-ebraismo-educazione-coppia-guai-sposare-sposarsi- Dice un altro rabbi: «...Nel primo periodo biblico, vi era tra gli ebrei l'usanza che l'uomo sposasse una donna scelta fra quelle della propria famiglia tribale. Nel libro dei giudici Sansone chiede ai genitori che gli venga presa una donna come moglie tra quelle filistee; ma cosi' costoro gli rispondono: Forse che non ci sono donne fra le figlie dei tuoi fratelli?.Il motivo di queste unioni tra parenti della stessa tribu' ci viene spiegato con la vicenda delle figlie di Zelofchad. Infatti non avendo egli figli maschi, la proprieta' terriera di quest'uomo poteva passare, con il matrimonio delle figlie, ad altre tribu' (a scapito della propria). Cosi' la Torah dispose che le cinque ragazze andassero in spose ad uomini appartenenti alla stessa tribu'. In ogni modo, questa usanza venne subito a scomparire dopo che gli ebrei ebbero preso possesso del paese di Canaan. Quanto troviamo scritto, sempre nel libro dei Giudici, a proposito del giuramento dei figli di Israele di non dare le proprie figlie come mogli alla tribu' di Beniamino, e' dovuto al fatto di sangue sconvolgente e violento che avvenne durante quel periodo in territorio beniaminita. Fu una decisione punitiva e temporanea da parte dei figli di Israele, una regola in seguito abbandonata, quando la tribu' di Beniamino fece espiazione del grave omicidio di cui si era macchiata.La donna, una volta sposata, diveniva parte integrante della famiglia del marito...Nonostante che nella concezione biblica il matrimonio sia concepito generalmente in modo patriarcale, non mancano esempi in cui e' l'uomo ad uscire dalla casa paterna ed essere accolto in quella dei suoceri... Anche se alcuni commentatori vedono in queste unioni una forma di matrimonio matriarcale, tutti sono concordi nello spiegare che quest'uso non era in ogni caso praticato presso le tribu' israelite, bensi' soltanto da alcune popolazioni che vivevano a contatto con il popolo ebraico...» Così riponde il rabbino ad un ebreo che doveva scegliere per uno stesso giorno se presenziare ad un matrimonio misto o ad una cerimonia ebraica per un bar-mizvah:La maggioranza degli ebrei che fanno matrimoni misti valutano positivamente la loro identità ebraica (La percezione della propria identità per gli ebrei , zehut, è cosa molto più forte che per i cristiani). La loro scelta di un partner non ebreo non è un rifiuto della loro ebraicità(=non è un peccato di apostasia). E' puramente espressione della loro forza di amare persone che condividono le loro idee e i loro valori, anche se i loro amati non sono ebrei. (= è una affermazione forte della propria identità) Ma, prosegue il rabbino: Il rabbino Packouz sostiene: "Più si sa sul matrimonio misto e migliori decisioni possiamo prendere: il 75% dei matrimoni misti semplicemente non dura e la cosa più interessante è che ognuna di queste persone afferma di essere in quel restante 25% che riesce (cioè la percezione iniziale degli sposi nei matrimoni misti è quella di fare un matrimonio che durerà;in realtà poi solo 1 su 4 dura). Nessuno si sposa per divorziare. Già il matrimonio è delicato tra persone che condividono gli stessi valori. Immaginiamoci quando questo non accade. Lunica raccomandazione che mi sento di fare come Rabbino è sulleducazione dei figli, essendo la madre ebrea sarebbe opportuno dare loro la possibilità di essere parte integrante del popolo di Israele di cui faranno parte. (se la madre non è ebrea nemmeno i figli possono essere riconosciuti come tali indipendentemente dal padre.Dunque le implicazioni sono diverse nel caso di marito ebreo o di moglie ebrea).Ritengo comunque ... questa questione, .. molto delicata ...I matrimoni misti non devono essere pubblicamente apprezzati in nessun ambito ufficiale . Le congratulazioni possono essere fatte ai genitori o ai nonni di un neonato di una coppia mista solo se la mamma è ebrea o nel caso contrario solo se entrambi i genitori si siano impegnati ad una educazione ebraica." Par di capire che i matrimoni misti sono accettabili solo : Seguendo lHalacha (legge ebraica) la tua presenza ad un matrimonio misto è molto più indesiderabile che ad un matrimoni di non ebrei. Questo darebbe un segnale eventualmente negativo ai tuoi figli, che vedrebbero una possibile alternativa nel matrimonio misto.Come ben saprai, andando al matrimonio misto è molto probabile che tu debba anche presenziare ad un rinfresco o banchetto dove molto probabilmente non ci saranno cibi kosher, e quindi non mangiando offenderesti comunque la coppia. Non è infatti facile
avviare un processo di conversione (all'ebraismo) e spesso se la stessa
(conversione) è effettuata per il solo scopo di sposarsi non viene accettata
dal tribunale Rabbinico. Un altro problema è la crescita di una famiglia
ebraica in assenza di una conversione ortodossa. Infatti, se la madre
non è ebrea nemmeno i figli possono essere riconosciuti come tali indipendentemente
dal padre. La domanda essenziale è dunque : Par di capire che il terzo caso di accettabilità per un matrimonio misto sia quello in cui la moglie sia non ebrea sia quello della - piena, ortodossa conversione all'ebraismo da parte della moglie. I divieti al matrimonio ebraico Questa riluttanza nei confronti dei matrimoni misti non è basata
su mancanza di stima o su pregiudizi razziali; le conversioni disinteressate
sono benvenute. Infatti quando nascono i figli e devono essere prese importanti decisioni basate sulle tradizioni, sulla fede e sui criteri coi quali verranno cresciuti, spesso i conflitti sopiti risorgono e c’è il rischio concreto che i figli di tali matrimoni possano crescere confusi e talvolta con seri problemi psicologici.Risulta evidente che i genitori devono agire come una persona sola e che, per vedere realizzato questo scopo, è bene che abbiano una comune fede. Un rabbi : Secondo il Passo biblico non vi sposerete con loro; non darete
la vostra figlia al suo figlio né non prenderete la sua figlia per vostro
foglio" Deut. 7:3 Lunica soluzione che peraltro
non è realmente una soluzione ma una possibilità, è che il/la non ebreo/a
decida di convertirsi allebraismo: spesso questa non è una soluzione
in quanto potrebbe rappresentare una conversione non disinteressata
e quindi proibita dalle leggi rabbiniche. Sul caso di matrimoni misti
si sono spese molte parole, cè chi cita statistiche dove si riporta
che la maggior parte dei matrimoni misti falliscono, e chi vuole dimostrare
il contrario.Una cosa è certa, lebraismo non è solo una religione.
Gli ebrei sono un popolo con una propria religione con molte regole
e doveri. I matrimoni misti non sono accettati ne consigliati da alcuna
autorità rabbinica ortodossa.Sposarsi non è solo la conseguenza dellinnamorarsi,
ma è trovare la propria parte mancante e formare una cosa sola. E
lobbligo di ogni ebreo di sposarsi nel rispetto della legge, non
solo per noi ma molto più importanti per i nostri figli. Dice un testo
rabbinico: E' scritto in Osea: E sarai legato a me in eterno; e sarai legato a me con giustizia e con diritto, con amore e con misericordia. E sarai legato a me con fedelta'; e conoscerai il signore.Da questo passo profetico, il quale allude al legame eterno tra Dio e il popolo ebraico, i nostri maestri hanno dedotto sette condizioni che l'uomo e la donna sono tenuti a rispettare nel momento in cui si giurano fedelta'.Le prime sei parole (cioe' eterno, giustizia, diritto, amore, misericordia e fedelta') si riferiscono all'uomo; l'ultima invece e conoscerai il signore riguarda la donna. Questi termini sono stati
cosi' spiegati dai nostri maestri: Queste sei condizioni si riferiscono solo all'uomo, dato che tali principi sono gia' considerati intrinseci della donna..il consenso della donna era necessario affinche' gli Erusin potessero essere considerati validi.La donna poteva essere sciolta da questo legame o con il ghet (documento di separazione) o con la morte del suo promesso sposo, ma in questo caso risultava automaticamente promessa in sposa al fratello maggiore di lui.Nel periodo intercorrente tra gli Erusin ed il matrimonio, la promessa sposa rimaneva nella casa paterna e in nessun modo il fidanzato poteva avere rapporti con lei....» 4 Il matrimonio ebraico «...Giunto il tempo stabilito per le nozze, la sposa usciva dalla casa paterna accompagnata da particolari festeggiamenti e soprattutto dalla benedizione dei genitori. Arrivato il momento del matrimonio, era il padre della sposa che organizzava un sontuoso banchetto. La sera precedente il matrimonio, il suocero invitava gli uomini piu' autorevoli e insieme festeggiavano, fino a tarda serata, questo giorno di letizia. Durante le nozze, come troviamo scritto in Joele nel libro dei Salmi, veniva preparata una stanza appositamente per lo sposo. Attiguo a questa, veniva allestito per la sposa un baldacchino dove i due giovani si univano in segno di coabitazione, dando cosi' valore effettivo alla loro unione. Nel presentarsi al proprio promesso, la sposa, con amorevole modestia, si avvicina a lui con il velo nuziale calato sul viso.-Nei primi sette giorni che seguono il matrimonio, lo sposo e' esonerato da qualsiasi lavoro o attivita' e deve dedicare le proprie attenzioni solo alla propria sposa, come troviamo scritto a proposito di Giacobbe e di Sansone. E' una regola presente anche nel libro del profeta Geremia: E trasformero' il loro lutto in gioia.Cosi' come il lutto dura sette giorni, anche la gioia del matrimonio dura sette giorni.Ora lo sposo, con le nozze, prende possesso-dominio della sua sposa (Baal oltre che marito ha anche significato di padrone-dominatore), nel senso che inizia ad esercitare pienamente, nei confronti di lei, i suoi poteri di marito. Ma, cosa importantissima, hanno inizio anche i suoi doveri maritali, come e' scritto in Esodo: Se sposera' un'altra, non dovra' farle mancare (alla prima) il nutrimento, gli indumenti e la coabitazione. Rispetto alla prima fase di consacrazione, che svolge funzione fondamentale ed essenziale, questo secondo momento del matrimonio ne costituisce il completamento. Nulla di nuovo viene ora stipulato con le nozze, si da' soltanto adempimento agli impegni presi con il primo atto di consacrazione. Si puo' dire che ora, con esso, il matrimonio viene completamente concluso e pienamente posto in essere lo stato coniugale, concepito come possibilita' di coabitazione...» 5 Oggi «...Ogni comunita' ha sviluppato nel corso dei secoli dei propri Minnaghim (usi) e costumi, che in genere non contrastano con le norme stabilite dai maestri, ma che a volte si aggiungono e a volte vanno a colmare dei vuoti lasciati dalla legislazione gia' codificata.Ogni ebreo ha il dovere di continuare a conservare i propri Minnaghim, cosi' come le leggi che a lui sono giunte, per poi trasmetterle alle generazioni future, come patto eterno tra Dio ed il popolo ebraico...» Sulla base dello studio della Bibbia Ebraica (la cui interpretazione avviene secondo principi diversi da quelli cristiani) e della Tradizione ogni rabbino si pronuncia per i casi particolari della vita.Siccome l'ebraismo moderno è diviso in decine di aggregazioni diverse è possibile trovare sentenze rabbiniche anche molto diverse circa uno stesso problema. Approfondimenti :
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