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| L’apostasia nel Corano e il dibattito
tra i musulmani di Samir Khalil Samir, S.J. - islamista cattolico, consigliere del Papa. Il termine che abitualmente viene utilizzato in arabo per definire la situazione di un musulmano che rinnega l’islam è riddah o irtidad. Chi si rende responsabile di questa scelta è chiamato murtadd, apostata. Una larga parte dell’opinione pubblica musulmana ritiene che l’apostata debba essere ucciso in virtù di ciò che viene definito “il castigo dell’apostasia”, hadd al-riddah. Nei secoli questa convinzione si è radicata a tal punto che, talvolta, per poter giustificare l’eliminazione di qualcuno, lo si accusava – e tuttora lo si accusa – di apostasia. Il problema è tornato di stringente e drammatica attualità negli ultimi decenni sull’onda del cosiddetto “risveglio islamico”, per il fatto che i musulmani radicali hanno rivalutato questa pena e chiedono di applicarla a coloro che si convertono al cristianesimo o ad altre fedi religiose, oppure diventano a loro giudizio dei rinnegati. Ho ricostruito una bibliografia provvisoria di ventuno scritti recenti di autori siriani, giordani, egiziani, sudanesi, pakistani e iraniani, o di musulmani residenti in Occidente. La novità sta nel fatto che la questione è dibattuta ormai non solo tra specialisti del fiqh, il diritto islamico, ma anche sui mass media. Gli autori sono pensatori musulmani credenti, ma non necessariamente giuristi. La vicenda dei “Versetti satanici” di Salman Rushdie ha fatto da detonatore assumendo improvvisamente una dimensione mondiale, a motivo dell’accusa di apostasia lanciata con una fatwa dal grande ayatollah Khomeini, che ha esposto lo scrittore anglo-indiano al rischio di morte. Altri casi hanno avuto una ripercussione più o meno locale, come quello della scrittrice del Bangladesh Taslima Nasreen, accusata nel 1994 di offesa alla religione e costretta prima a vivere in clandestinità e poi a riparare in Occidente. In Egitto ricordiamo l’assassinio nel 1992 dell’intellettuale Farag Foda e il fallito attentato nel 1995 contro il premio Nobel per la letteratura Naghib Mahfouz, entrambi opera di gruppi radicali che li accusavano di apostasia. Ancora più significativa è la vicenda che ha coinvolto il docente universitario Nasr Hamid Abu Zayd, condannato per apostasia nel 1995 da un tribunale del Cairo per aver proposto un’interpretazione storico-razionalista del Corano. In conseguenza di questa decisione è stato decretato lo scioglimento del suo matrimonio, in quanto alla donna musulmana non è permesso mantenere il legame coniugale con un apostata. Temendo di essere ucciso da qualche fanatico, ha scelto di emigrare nei Paesi Bassi dove attualmente vive con la consorte. Sempre in Egitto, l’accusa di apostasia è stata scagliata nel 2001 contro Nawal al-Saadawi da un avvocato radicale islamico. I casi accennati sono relativi ad accuse di tradimento della religione musulmana. Ma non meno significative sono le vicende di conversione dall’islam ad altre fedi religiose, in particolare al cristianesimo. Dietro l’intera materia si stagliano alcune questioni di fondo: la libertà di coscienza, il rapporto tra religione e politica nelle società musulmane e, in ultima analisi, la concezione stessa dell’islam: è possibile pensare un islam “laico”, in cui religione e stato siano distinti? Il problema è aggravato dal fatto che l’apostasia sembra configurarsi come un reato nel quadro dell’interpretazione tradizionale dell’islam fondata sul Corano e sulla sunna, la tradizione islamica. Rimettere ciò in discussione equivale a scuotere le fondamenta stesse dell’islam. Anzi, siccome questo reato viene descritto – secondo i fondamentalisti – nel Corano stesso e negli hadith, i detti del profeta, rimetterlo in discussione equivale ad arrecare un’offesa al valore assoluto del Corano, concepito come sistema che governa tutta la vita del credente, anche in ambito civile. L’apertura della più piccola breccia rischierebbe di far crollare tutto l’edificio intellettuale dei fondamentalisti, divenuti sempre più influenti nelle società islamiche. Criticare questo hadd, questa prescrizione penale del Corano, in nome della modernità equivale a dichiarare implicitamente che il libro sacro non è più valido per i musulmani – e a maggior ragione per i non musulmani – in epoca moderna. I 14 passi del Corano Sia i radicali che i liberali espongono le loro argomentazioni a partire dal Corano. In esso si trovano due termini per indicare l’apostasia: irtadda e al-kufr ba’d al-islam. Il primo termine, irtadda, significa rinnegare, tornare sui propri passi, e compare in tre versetti. Uno dei più citati è quello della sura della Vacca, 2,217: “Quanto poi a quelli di voi che rinnegano la fede e muoiono da miscredenti, vane saranno le loro opere in questo mondo e nell’altro: finiranno nel fuoco e vi resteranno per sempre”. Gli altri due passi sono la sura della Mensa 5,54 e la sura di Maometto 47,25. Il secondo termine, al-kufr ba’d al-islam, significa rinnegamento, incredulità o miscredenza dopo aver aderito all’islam. Si riscontra nel Corano undici volte. Il più citato e discusso è questo versetto della sura del Pentimento 9,74: “Giurano per Dio di non aver detto nulla, eppure hanno parlato da miscredenti e dopo aver abbracciato l’islam l’hanno rinnegato. Hanno cercato di attuare un piano che non è loro riuscito, e se l’hanno poi sconfessato è stato solo perché Dio, insieme al suo Messaggero, li ha arricchiti dei suoi favori. Se si convertiranno, sarà meglio per loro; se invece volteranno le spalle, Dio li punirà con un castigo doloroso in questo mondo e nell’altro; e qui in terra non avranno patroni né difensori”. Gli altri passi sono nella sura della Vacca (2,108-109 e 2,161-162), nella sura della Famiglia di Imran (3,90-91 e 3,177), nella sura delle Donne (4,137 e 4,167), nella sura della Mensa (5,73), nella sura del Pentimento (9,66), nella sura delle Api (16,106) e nella sura del Discrimine (25,55). Quale punizione prevede dunque il Corano, per gli apostati? Dei quattordici passi che vi alludono, solo sette parlano di “castigo”, e sempre in riferimento a qualcosa che avverrà nell’aldilà, mai durante la vita. In un caso (2, 217) si parla del fuoco eterno; in un altro (2,161) della “maledizione di Dio, degli angeli e degli uomini tutti insieme”; e in quattro casi (3,91; 3,177; 5,73 e 16,106) di “castigo doloroso”. In un solo versetto, nella sura del Pentimento citata sopra (9,74), viene prescritto “un castigo doloroso in questo mondo e nell’altro”. Tutti i commentatori riconoscono la vaghezza di questa prescrizione rispetto alle altre pene coraniche. Infatti, mentre per il furto o per l’adulterio il Corano indica la punizione con estrema precisione (ad esempio, il numero dei colpi di frusta), c’è da stupirsi che per un reato tanto grave come l’apostasia parli soltanto di “un castigo doloroso in questo mondo e nell’altro”. Anche gli islamisti radicali riconoscono che il Corano non è esplicito sul castigo dell’apostata. Uno tra gli intellettuali radicali più rappresentativi, Muhammad Salim al-’Awwa, scrive: “I santi versetti non fanno allusione, né da vicino né da lontano, a un castigo in questo mondo prescritto dal Corano contro chi avrebbe apostatato dall’islam. La sola eccezione è il versetto 74 della sura del Pentimento, che contiene la minaccia di una tortura dolorosa in questo mondo e nell’aldilà. Ciononostante, questo versetto non ci è utile per determinare il castigo dell’apostasia, perché parla del rinnegamento, kufr, degli ipocriti dopo aver abbracciato l’islam. Ora si sa che non è previsto alcun castigo in questo mondo per gli ipocriti, poiché non manifestano il loro kufr ma lo negano e nascondono. Le prescrizioni giuridiche nel sistema musulmano si applicano, infatti, solamente alle apparenze degli atti e delle parole, non a quanto nascondono i cuori e celano le coscienze. [...] Da ciò che precede concludiamo che il sacro Corano non ha precisato un castigo in questo mondo per l’apostasia; ma i versetti che fanno menzione dell’apostasia prefigurano una minaccia di un castigo dell’apostata nell’altro mondo” . I musulmani di orientamento liberale hanno pubblicato, negli ultimi anni, vari libri che condannano il ricorso a procedimenti giudiziari contro gli apostati. Segnalo, ad esempio, quello dello sceicco egiziano Ahmad Subhi Mansur, intitolato “Il castigo dell’apostasia”, e il libro del siriano Adlabi, intitolato “L’uccisione dell’apostata”. Molte altre prese di posizione vanno nella stessa direzione. E tutti partono del Corano per affermare che esso contiene un orientamento generale favorevole alla libertà religiosa. I liberali citano anzitutto il fatto che il Corano critica ogni costrizione religiosa. Sono tre i passi più citati in proposito, anche negli incontri tra musulmani e cristiani. Sura della Vacca 2,256: “Non vi sia
costrizione nella religione! La retta via ben si distingue dall’errore”. Le due ultime sure citate sono meccane, corrispondenti cioè al periodo antecedente l’Egira, la migrazione di Maometto a Medina. Invece il primo testo, quello più famoso, risale all’inizio del periodo medinese, dunque dopo l’Egira, ed è databile attorno all’anno 623. Questo dettaglio non è privo di importanza. Infatti la tradizione musulmana ha sviluppato la teoria dell’abrogante e dell’abrogato, al-nasikh wa-l-mansukh, secondo la quale certi versetti rivelati al Profeta ne avrebbero abrogati altri rivelati in precedenza. Il punto è sapere se questi tre versetti a favore della libertà religiosa sono stati abrogati oppure no da qualcuno dei quattordici versetti che parlano dell’apostasia, e in particolare da quello più specifico (sura del Pentimento 9,74) che parla di una punizione dell’apostata sia nell’aldilà sia in questo mondo. L’abrogazione è stata talvolta sostenuta da grandi giuristi del passato, in particolare da Ibn Hazm di Cordoba (994-1063), che appartiene alla rigida scuola giuridica hanbalita. In epoca più recente, l’ex sceicco di al-Azhar, Muhammad Shalabi, commentando Ibn Hazm, ha scritto: “Noi non costringiamo l’apostata a ritornare all’islam, per non contraddire la parola di Dio: ‘Nessuna costrizione in materia di religione’. Ma gli lasciamo l’opportunità di ritornare, volontariamente, senza costrizione. Se non ritorna deve essere ucciso, perché è strumento di sedizione, fitnah, e perché apre la porta ai miscredenti, kafir, per attaccare l’islam e seminare il dubbio tra i musulmani. L’apostata è quindi in guerra dichiarata contro l’islam, anche se non alza la spada di fronte ai musulmani”. Shalabi intende dire che il “versetto della non-costrizione” non è stato abolito; ma che l’apostata deve essere ucciso ugualmente, in nome di un altro brano coranico, quello della sedizione, fitnah, che viene oggi chiamato dai musulmani radicali “il versetto della spada”, ayat al-sayf, sura della Vacca 2,191-193. Ecco cosa dice: “Uccideteli ovunque li incontriate e scacciateli da dove hanno scacciato voi, poiché la sovversione, fitnah, è peggiore dell’uccisione. Non combatteteli però presso il Sacro Tempio, a meno che non vi attacchino per primi: in tal caso, uccideteli. Ecco la ricompensa dei miscredenti! Ma se desistono, sappiate che Dio è indulgente e misericordioso. Combatteteli dunque finché non ci sia più sovversione, e la religione sia quella di Dio. Se desistono, non ci siano più ostilità se non contro gli iniqui”. Dunque, salvo poche eccezioni, i commentatori – anche quelli vicini alle posizioni più radicali – concordano nel dire che i tre versetti a sostegno della libertà religiosa non sono stati abrogati. È questo che induce i musulmani liberali a sostenere che la linea principale del Corano è favorevole alla libertà di coscienza. Se il Corano parla talvolta dell’apostata, ciò non può opporsi alla linea generale, ma deve essere compreso in questo quadro globale, che è di tolleranza. I due hadith di Awza' e di 'Ikrimah Ma allora, su che cosa si basa la pratica tradizionale islamica, se il Corano non stabilisce nessuna punizione specifica contro l’apostata?Essa si basa su due detti, hadith, del Profeta, instancabilmente ripetuti dai radicali: quello dell’imam Awza’i, e quello di ‘Ikrimah. Entrambi questi hadith appartengono alla categoria degli hadith al-ahad, cioè dei detti riferiti da una sola persona. In generale, gli ulema considerano non validi questi detti nella definizione delle pene e dei castighi corporali, hudud. Tuttavia, lo sceicco radicale egiziano Yusuf Al-Qaradawi, oggi uno dei più ascoltati nel mondo arabo, fa una difesa di principio di questo tipo di detti trasmessi da un solo testimone, affermando che sono ugualmente validi. Su che cosa si basano, invece, coloro i quali sostengono che i due hadith non debbano essere presi in considerazione? Riassumerò qui l’argomentazione di alcuni autori, particolarmente quella dello sceicco Ahmad Subhi Mansur che, a mio avviso, ha fatto la migliore analisi storica e giuridica degli hadith in questione. Per ciò che riguarda l’hadith di Awza’i, Mansur dimostra che egli fabbricò vari hadith per compiacere coloro che detenevano il potere. Nato a Baalbek nel 707, Awza’i era riuscito grazie alla sua abilità a introdursi nella corte di Damasco, non lontano dalla sua città natale, diventando il giurista dei califfi Omayyadi. Quando, nel 750, gli Abbassidi si impadronirono del potere e fecero il loro ingresso a Damasco uccidendo tutti i dirigenti Omayyadi e i loro cortigiani, Awza’i fu l’unico a uscire indenne da questo sanguinoso cambio della guardia. Possediamo il racconto del suo incontro con il generale Abbasside, riportato dallo storico Ibn Kathir, dal quale emerge la sua personalità opportunistica. È in questo contesto che Awza’i cita il famoso hadith al-nafs bi-l-nafs, vita per vita, che egli fa risalire al Profeta: “Il sangue di un musulmano non è lecito al di fuori di uno di questi tre casi: la vita in cambio della vita, l’uomo sposato che commette adulterio, quello che abbandona la sua religione e si separa dalla sua comunità”. Secondo Awza’i, Maometto avrebbe dunque affermato che un musulmano può essere ucciso solamente in uno di questi tre casi. Il primo risulta dall’applicazione della legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente, vita per vita. Il secondo, quello dell’adulterio, è in contraddizione flagrante con il testo del Corano riportato nella sura della Luce 24,2, che prevede esplicitamente una pena di cento frustate per l’adultero, ma mai la pena di morte. Il terzo caso corrisponde all’apostasia. Richiamandosi a questo hadith – che si presenta senza nessuna catena di trasmissione, cosa completamente insolita nella scienza musulmana della tradizione – gli Abbassidi eliminarono i loro oppositori politici. Aggiungo che nelle oltre 800 pagine della raccolta degli scritti di Awza’i, recentemente pubblicata a Beirut, questo hadith non è riportato. In compenso, se ne trova uno che parla di apostasia, anch’esso citato senza la pur minima catena di trasmissione. Molto curiosamente, riguarda solo la donna. È il numero 1354: “A proposito della donna, se si separa dall’islam, deve essere uccisa” . Il secondo hadith a cui si rifanno i radicali, quello di ‘Ikrimah, dice: “Chi cambia religione, uccidetelo”. Anch’esso si presenta poco attendibile. ‘Ikrimah, morto nel 723, era lo schiavo di ‘Abdallah Ibn ‘Abbas, cugino di Maometto, e fu liberato dopo la morte del suo padrone. La sua fama deriva dal fatto che si cimentò a trasmettere delle “tradizioni” attribuite a Ibn ‘Abbas, il quale godeva di una grande autorità. Ma egli apparteneva al gruppo politico ribelle dei Kharigiti ed è ricordato dagli scienziati degli hadith per la sua scarsa credibilità e per la debolezza della catena di trasmissione da lui fornita: secondo la sua abitudine, egli fa risalire questo suo hadith a Ibn ‘Abbas, al quale attribuisce centinaia di detti. Inoltre, il contenuto stesso dell’hadith in questione non è in conformità né con la tradizione, sunna, né con il Corano. In conclusione, le due tradizioni sulle quali si appoggiano i radicali per giustificare la condanna a morte dell’apostata sono entrambe molto discutibili. Un precedente dtorico : " Le guerre di apostasia" Se dunque né il Corano né la sunna autorizzano l’interpretazione dei radicali, su che cosa essa si fonda? Tra gli argomenti dei musulmani radicali ve n’è uno di carattere storico. Esso fa riferimento agli eventi noti nella storia musulmana con il nome di “guerre di apostasia”. I liberali sottolineano il fatto che Maometto non ha ucciso mai nessuno in nome del “crimine di apostasia”. Per due volte, quando i suoi fedeli volevano uccidere un rinnegato, Maometto intervenne per impedirlo. Si sa che Maometto combatté molte guerre, diciannove secondo la biografia ufficiale scritta da Ibn Hisham, non esitando ad uccidere i suoi nemici o coloro che si opponevano alla sua missione. Se dunque ha negato per due volte l’uccisione di un rinnegato è perché non considerava l’apostasia come un motivo che comporta una punizione nella vita terrena. Questa è l’argomentazione dei musulmani liberali. Le “guerre d’apostasia”, hurub al-riddah, invocate invece dai musulmani radicali sono quelle condotte da Abu Bakr, il primo califfo, succeduto a Maometto dopo la sua morte nel 632 e morto egli stesso due anni dopo. I fatti sono noti: alla morte di Maometto, numerose tribù arabe già sottoposte allo stato di Medina fondato dal Profeta e che gli pagavano un pesante tributo in segno di vassallaggio, ne approfittarono per non versare più denaro e ottenere la libertà. Abu Bakr condusse una feroce guerra contro di loro, per farli rientrare in seno all’islam. Questo atteggiamento venne criticato da molti, in particolare dai primi compagni di Maometto, i Sahaba. Tuttavia, quando il califfo riuscì nell’intento di riportare la maggioranza di queste tribù sotto la sua dominazione, tutti si congratularono con lui. Per i contemporanei di Abu Bakr, come per gli storici musulmani, queste guerre avevano uno scopo economico e politico. Abu Bakr ha combattuto l’una dopo l’altra queste tribù per farle rientrare nel grembo del giovane stato musulmano, e così rimpinguarne le casse. Il suo successore Omar, morto nel 644, il primo califfo a portare il titolo di “Comandante dei credenti”, non proseguì queste guerre. E il motivo era chiaro: avendo egli già conquistato ampi territori bizantini e persiani, il ritorno di qualche arabo ribelle avrebbe fruttato solamente un magro bottino. Anzi, la storia racconta che questo califfo protesse un apostata di cui era stata chiesta la morte. Ciò mostra in maniera evidente che queste guerre non avevano niente a che vedere con il problema dell’apostasia, ma piuttosto con quello del ritorno delle tribù arabe al nuovo impero. CONCLUSIONI Insomma, il reato di apostasia e la sua sanzione con la morte dell’apostata, che vengono presentati come fondati su una lunga tradizione nell’islam, non hanno in realtà un fondamento islamicamente accettabile. Non trovano fondamento nel Corano e nella sunna, né vi sono hadith che li giustifichino. Neppure la storia dei primi anni dell’impero islamico autorizza una simile interpretazione. Da dove trae origine allora quello che è diventato un luogo comune largamente condiviso nel mondo islamico? I liberali sostengono che è un’invenzione dei giuristi musulmani ed è stata promossa per motivi essenzialmente politici. Ma allora – aggiungono – se questo reato è un problema politico, deve essere trattato politicamente. Se l’apostasia è un rischio per la nazione – e se l’apostata è giudicato alla stregua di un pericolo per lo stato, di uno strumento di fitnah, sedizione – allora si tratta di un problema politico da affrontare in quanto tale, non di un problema religioso che deve essere gestito dall’autorità musulmana. È evidente che, dietro tutto ciò, quel che è in gioco è la libertà religiosa. E ciò va ben al di là dei casi di musulmani che si fanno cristiani o che criticano l’islam. Riconoscere come reato l’apostasia significa aprire le porte e offrire pretesto a ogni tipo di repressione esercitata dai gruppi islamisti contro tutti quelli che non la pensano come loro. È, in definitiva, dare carta bianca al terrorismo che vuole ammantare le sue gesta con una giustificazione religiosa. Ecco, in sintesi, alcuni aspetti problematici sollevati dal dibattito attuale sulla riddah, dibattito che fortunatamente non sembra destinato a esaurirsi in un breve spazio di tempo. È perciò importante che i paesi occidentali, i quali si sono fatti spesso portavoce della difesa delle libertà, sostengano gli sforzi degli intellettuali musulmani che si impegnano per conciliare la fede islamica con i diritti dell’uomo e che lottano per un islam dal volto umano. ? LE PUNIZIONI CORPORALI NEL MONDO ISLAMICOda un libro-intervista a Tariq Ramadan -di Jacques Neirynck e Tariq Ramadan ...Alcune sanzioni corporali, come nel nostro caso quelle che riguardano i ladri, sono effettivamente menzionate nel Corano. Detto questo non si può fare una lettura riduttrice e letterale che dimenticherebbe il contesto della rivelazione e la condizionalità della sua applicazione. Alcuni governanti strumentalizzano i versetti coranici e li utilizzano per giustificare le politiche più repressive, ancora una volta in totale contraddizione con l'insegnamento dell'islam. Affermando di applicare l'islam, iniziano dalle punizioni... E' esattamente il contrario di quello che l'islam ci insegna. Ciò che ci viene richiesto è di stabilire la giustizia e di dare il minimo necessario a ciascuno. E' quando una società ha raggiunto questo livello di giustizia e di equità che il rigore della sanzione ha un senso. L'anno della carestia il secondo califfo Omar aveva sospeso l'applicazione di queste pene perché sarebbe stata in totale contraddizione con l'insegnamento dell'islam. In altre parole, il "ladro" si definisce in rapporto al contesto di vita nel quale vivono gli uomini: un essere umano che ruba per la sua sopravvivenza non è un ladro nel senso coranico del termine. Taluni infrangono la legge e bisogna intervenire, ma non si può applicare una sanzione corporale. Ciò vuol dire che l'applicazione di questa pena oggi è in totale contraddizione con l'islam, poiché la prima delle condizioni oggettive che essa richiede è assente. Del resto, dovremmo dire con una punta d'ironia che, se dobbiamo veramente pensare ad applicarla, dovremmo iniziare dai re, principi, presidenti e altri notabili che hanno il necessario per vivere e che derubano allegramente il loro popolo. E' infatti la minaccia che Omar aveva fatto ad un ricco che era venuto da lui per lamentarsi del suo impiegato che lo aveva derubato. Omar interrogò l'impiegato il quale affermò che il suo padrone non gli dava abbastanza per vivere e che egli si trovava dunque obbligato a rubare. Omar si voltò verso il datore di lavoro e lo minacciò di prendersela con lui anzichè col povero e di tagliargli entrambe le mani se non dava il necessario per vivere al suo impiegato. Si è lontani dall'applicazione mendace con la quale i veri ladri al potere ci ingannano. Bisogna ancora aggiungere altre condizioni oggettive che i giuristi hanno sottolineato: il furto deve essere perpetrato con violenza ed anche superare un valore determinato alla luce dei parametri delle rispettive società. Tutte queste condizioni sono state stipulate fin dall'inizio e non sono state recise più di sei mani nei primi cinque secoli dell'islam. E queste furono già eccezioni rarissime in tempi in cui le strutture sociali erano spesso meno squilibrate di quanto lo siano oggigiorno a causa delle fratture sociali e del doppio processo di marginalizzazione e pauperizzazione. Le condizioni oggettive oggi, determinano esse stesse le priorità e gli imperativi dell'applicazione di una legislazione conforme all'insegnamento islamico: lotta contro la povertà, promozione dell'educazione, riforma delle istituzioni e pratiche finanziarie ed economiche destinate all'applicazione per tappe di una maggiore giustizia sociale. Tutte le altre applicazioni del diritto a cominciare dalle sanzioni e dalle pene è polvere negli occhi. E' pura manipolazione politica da parte di poteri in cerca di legittimità popolare. Il problema da mettere in evidenza è un altro. I governi conoscono l'attaccamento del loro popolo all'islam e spesso giocano sulla credulità di quest'ultimo in riferimento alla religione. Su un altro piano, questi stessi poteri approfittano del fosco risentimento antioccidentale condiviso dai popoli, da numerosi intellettuali o movimenti che fanno riferimento all'islam. La repressione viene legittimata da una lettura semplicistica: poiché si proibiscono e si reprimono comportamenti che assomigliano a quelli che avvengono in Occidente, allora è "islamico". Peggio ancora, si finisce addirittura col pensare che, se l'Occidente reagisce in modo così epidermico ed inorridito, è proprio la prova che ci si trova sulla giusta via. Riflessione binaria che per rigetto dell'Occidente "permissivo" finisce per costruire un progetto islamico per reazione "repressivo". E' con questa logica binaria, e con la strumentalizzazione della religione, che bisogna troncare.In breve, ritrovare il respiro di un progetto sociale che si affermi dall'interno nel rispetto degli insegnamenti di giustizia che gli sono propri. L'intervistatore chiede: Per vederci chiaro, ammettiamo che ricorrano tutte le condizioni necessarie. Innanzitutto ci troviamo in uno stato di diritto, non corrotto e nel quale regna una certa giustizia sociale. Ciò non toglie che, anche in un tale paese alcune persone continuino a rubare perché sono lavativi, per vizio, perché è una tradizione del posto. Esistono in tutti gli stati uomini potenti che, corrotti, derubano lo Stato essendo ossessionati dal potere, ivi compreso quello del denaro. In questo caso, in uno stato islamico ideale, si applicherebbe la mutilazione come pena per il ladro? Oppure ci si limiterebbe ad una pena detentiva? Il Corano si oppone ad una tale evoluzione?...Restiamo nella realtà. Questa società ideale, di diritto e di giustizia, è un obiettivo verso il quale si tende e sulla via di questa realizzazione bisogna affrontare le fratture che impediscono che ricorrano le tre condizioni che ho menzionato. Come ho appena detto, all'epoca del Profeta, che è considerata come lo stato ideale della società islamica, ed anche nei quattro secoli successivi, l'applicazione di questa pena è rimasta obbligatoria ma non venne quasi mai resa effettiva, fu un'eccezione rarissima. Detto questo, nessuno può, di testa propria, cancellare un versetto rivelato. La sanzione c'è e le condizioni sono chiare. Dall'origine della rivelazione e sulla base dell'esempio del Profeta nell'amministrazione della sua società ("ideale" per noi), si comprende che piuttosto che fare di noi dei carnefici, Dio ci richiama alle nostre responsabilità di riformatori della società chiedendoci di mettere tutta la nostra energia per realizzare una società di giustizia e di benessere nella quale rubare diventerebbe un crimine grave, poiché dobbiamo avere la preoccupazione di dare a ciascuno uno spazio per vivere dignitosamente. La sanzione svolge un ruolo dissuasivo, ma ha anche una virtù mobilizzatrice: nessuna pigrizia davanti a ciò che è indegno e ingiusto. Queste pene sono inapplicabili oggi per tutti i popoli del mondo, la cosa è chiara. Ma il Corano ci dice che tutti questi principi, re ed altri dittatori che derubano i popoli, li sottomettono con atti indegni alla violenza quotidiana dell'umiliazione e della vergogna, che aprono conti di miliardi in Svizzera ed altrove, tutti questi ladri "civilizzati", "dal colletto bianco", meriterebbero che venisse loro applicata la sanzione destinata ai veri ladri. Ricorrono tutte le condizioni. Noi sappiamo che questa pena è inapplicabile oggi, conosciamo la portata delle menzogne e delle manipolazioni, ma la rivelazione coranica ci impegna a resistere e rifiutare con determinazione l'ordine imposto da questi "rispettati" ladri: se la giustizia non è di questo mondo, noi non abbiamo dubbi sulla Giustizia di un altro mondo, di un'altra Vita. Né i Talibani, né l'Arabia Saudita,
né la Tunisia, né la Turchia sono dei modelli. 2- partecipazione del popolo e rispetto delle sue scelte, 3- pluralismo 4- ed un autentico stato di diritto. Tutti i testi fondatori dell'islam ci orientano in questa direzione. E' in questi campi che bisogna essere esigenti, e rigorosi, e determinati. Il resto non ha senso. |
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