Corso di Religione
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La relatrice Cirinnà replica: «Il Pd va avanti. Io mi occupo di diritti, non di peccati»
I vescovi attaccano il
testo Cirinnà sulle unioni civili, che ha ottenuto
giovedì il primo sì al Senato in commissione Giustizia grazie all’asse
Pd-M5S. Secondo il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino,
il
testo
(che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso
consentendo anche le adozioni gay) «vuole fare una forzatura ideologica,
ridurre realtà oggettivamente diverse ad una». Secondo Galantino «non è
opportuno chiamare con lo stesso nome realtà oggettivamente diverse tra
loro, come le unioni civili e la famiglia fondata sul matrimonio».
Pronta
la replica della relatrice Monica Cirinna’ (Pd). «Il
Pd va avanti: la legge sulle unioni civili è un impegno
preso con i nostri elettori ed è un riconoscimento di diritti che la Consulta
ci chiede con estrema sollecitudine». Così,
interpellata al telefono, «Rispetto le posizioni della
Cei, ma io mi occupo di leggi e diritti, semmai di reati.
Non di peccati».
Nel
contestare
il testo, il segretario Cei invoca dal Parlamento «il
coraggio di riconoscere le differenze». L’esortazione
di Galantino è a «non confondere il doveroso rispetto
dei diritti con l’appiattimento tra cose diverse, che
è una tentazione sempre in agguato e non riguarda solo
questi aspetti».
Il rischio, ha spiegato il vescovo, «è quello di arrivare a equiparare
utilizzando in maniera impropria lo strumento giuridico».
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 14
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MANCONI e CORSINI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013
Disciplina delle unioni civili
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica
– N. 14
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
- DOCUMENTI
ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-gno di
legge disciplina l’istituto delle unioni civili,
con una normativa complementare
organica, che quindi non incide sul codice ci-vile se non limitatamente
alle disposizioni di coordinamento. L’unione civile definisce il rapporto
tra da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che vogliano
orga-nizzare la loro vita in comune. La disciplina proposta, con uno
statuto normativo flessi-bile e «leggero», intende fornire ai cittadini
che scelgano forme non tradizionali di con-vivenza la necessaria tutela
delle relative si-tuazioni giuridiche soggettive, evitando così ogni
forma di discriminazione ai loro danni. È infatti necessario dare un
riconoscimento giuridico a una realtà così rilevante social-mente da
non poter più essere ignorata dalla legge, evitando che la tutela di
diritti fonda-mentali della persona sia lasciata all’alea di interpretazioni
più o meno «evolutive», come se diritti e libertà dipendessero da con-cessioni
giurisdizionali e non invece da rico-noscimento
di legge. La disciplina della
plu-ralità delle forme della convivenza rappre-senta infatti l’attuazione
del dovere dello Stato di tutelare la libertà di realizzazione della
persona nei suoi rapporti con gli altri (articolo 2 della Costituzione),
non poten-dosi imporre la rigida alternativa tra il vin-colo (sacramentale
o legale) del matrimonio e l’assoluta irrilevanza giuridica delle forme
di vita associata che da tale modello prescin-dano (soluzione obbligata,
questa, per chi, come gli omosessuali, non possa sposarsi). In questo
senso, il riconoscimento di forme plurali di convivenza, anziché violare,
raf-forza piuttosto il principio di cui all’articolo
29 della Costituzione, che nasceva
non tanto per imporre un solo e cogente modello di convivenza, ma per
limitare l’ingerenza sta-tale sul terreno delle relazioni familiari,
ti-pica delle politiche demografiche di regimi totalitari come quello
fascista. Il presente disegno di legge prevede cri-teri e modalità
di estensione alle unioni ci-vili dei diritti spettanti al nucleo familiare
nei casi sanciti dalla legge, secondo criteri di parità di trattamento,
in conformità al principio di cui all’articolo 3 della Costitu-zione.
Del resto, alla estensione dei diritti rico-nosciuti ai contraenti
le unioni civili, corri-sponde una parallela regolamentazione dei loro
doveri e oneri. Ciò potrà garantire la necessaria tutela non soltanto
ai figli, ma an-che al contraente economicamente più de-bole nel caso
di cessazione dell’unione ci-vile, l’affidamento dei terzi
in ordine alla si-tuazione patrimoniale
della coppia, la traspa-renza dello stato giuridico delle parti. Questo
disegno di legge, che raccoglie, elabora e integra precedenti proposte,
è stato redatto dall’avvocato Ezio Menzione.
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica
– N. 14
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
- DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
CAPO I
REGISTRAZIONE DELLA COSTITUZIONE
E DELLA CESSAZIONE DELLE
UNIONI CIVILI
Art. 1.
(Unione civile)
1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso
sesso, di seguito denominate «parti dell’unione civile», possono contrarre
tra loro un’unione civile per organizzare la loro vita in comune.
2. La registrazione dell’unione civile è ef-fettuata,
su istanza delle parti della stessa unione, e in presenza di due testimoni
mag-giorenni, dai soggetti di cui all’articolo 3.
Art. 2.
(Divieto di discriminazione e trattamento dei
dati personali delle parti dell’unione civile)
1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari
di autonomi diritti.
2. Lo stato di parte dell’unione civile non può
essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita
pubblica e privata.
3. Il trattamento dei dati personali conte-nuti
nelle certificazioni anagrafiche deve av-venire
conformemente alla normativa previ-sta dal codice
in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, garantendo il ri-spetto della dignità
degli appartenenti all’u-nione. I dati personali
contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento
di discriminazione a carico delle parti dell’unione
civile.
Art. 3.
(Istituzione del Registro delle unioni civili)
1. Presso l’Ufficio dello stato civile di ogni
comune è istituito il Registro delle unioni civili. Il sindaco, un suo
delegato o l’Ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione
delle unioni nel Registro e alle relative eventuali annotazioni.
Art. 4.
(Certificazione dello stato di unione civile)
1. L’unione civile è certificata dal relativo
documento attestante lo stato dell’unione ci-vile. Detto documento deve
contenere i dati anagrafici delle parti dell’unione civile, l’in-dicazione
del loro regime patrimoniale le-gale e della loro residenza. Deve contenere
altresì i dati anagrafici di eventuali figli mi-nori dell’unione civile,
indipendentemente dalla durata della stessa, nonché i figli di ciascuna
delle parti dell’unione civile.
Art. 5.
(Cause impeditive della certificazione dello
stato di unione civile)
1. Sono cause impeditive alla certifica-zione
dello stato di unione civile di cui al-l’articolo
4: a) la sussistenza di un vincolo matrimo-niale
in atto, ivi compresa l’ipotesi in cui i coniugi
siano separati; b) la sussistenza del vincolo derivante da un’altra unione
civile; c) la minore età di una o di entrambe le parti dell’unione civile,
salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo
84 del codice civile; d) l’interdizione di una
o di entrambe le parti dell’unione civile, per
infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è stata soltanto promossa,
la certificazione dello stato di unione civile non può avere luogo finché
la sentenza sull’istanza non sia pas-sata in giudicato; e) la sussistenza
delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87
del codice civile. Il divieto di cui ai nu-meri 3) e 5) del primo comma
dell’articolo 87 non opera nel caso in cui le parti dell’u-nione civile
siano dello stesso sesso. Si ap-plicano i commi quarto, quinto e sesto
del-l’articolo 87 del codice civile, nel caso in cui le parti dell’unione
civile siano di sesso diverso; f) l’ipotesi di delitto di cui all’articolo
88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti
dell’unione civile ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ov-vero
sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo
88 del codice ci-vile, la procedura per la certificazione dello stato
di unione civile è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di
pro-scioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impe-ditive
di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione
dello stato di unione civile.
Art. 6.
(Cessazione dell’unione civile per volontà
consensuale o unilaterale)
1. Lo stato di unione civile può cessare tutti
i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione
che le parti ren-dono all’ufficiale di stato civile.
2. L’unione civile può altresì cessare nel caso
di richiesta di cessazione presentata
solo da una delle parti e resa nota all’altra
parte. In tale ipotesi tutti gli effetti dell’u-nione
civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda
di ces-sazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può
essere ritirata e la situa-zione di unione civile è ripristinata automa-ticamente.
Art. 7.
(Cessazione dell’unione civile
per causa di morte)
1. L’unione civile cessa con la morte di una
delle parti.
Art. 8.
(Certificazione della cessata unione civile)
1. Della cessazione dello stato di unione civile
ai sensi degli articoli 6 e 7 è dato atto dall’ufficiale di stato civile
con auto-noma certificazione, che riporta anche il pe-riodo per il quale
si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel Regi-stro
delle unioni civili di cui all’articolo 3.
Art. 9.
(Imposte di certificazione)
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provve-dimenti
relativi ai procedimenti derivanti dall’attuazione della presente legge
sono esenti dall’imposta di bollo, di registro o da ogni altra tassa,
limitatamente ai soggetti con un reddito imponibile inferiore a 5.000
euro annui.
CAPO II
DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
DELL’UNIONE CIVILE
Art. 10.
(Rapporti giuridici tra persone
unite civilmente)
1. I rapporti tra le parti dell’unione civile,
legate da comunione di vita materiale e spi-rituale o che intendano stabilire
tale comu-nione, sono regolati dalle disposizioni di cui al presente
capo.
Art. 11.
(Equiparazione dello stato di parte
dell’unione civile)
1. Lo stato di parte dell’unione civile è ti-tolo
equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Art. 12.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo
familiare all’unione civile)
1. All’unione civile sono estesi, secondo criteri
di parità di trattamento, i diritti spet-tanti al nucleo familiare nei
casi previsti da-gli articoli 13 e seguenti, nonché in ogni rapporto
con la pubblica amministrazione funzionale al conseguimento di prestazioni,
benefici o comunque provvedimenti amplia-tivi o autorizzatori rilasciati
in ragione dello stato di coniugio.
Art. 13.
(Acquisto della residenza da parte
del cittadino straniero)
1. Il cittadino straniero non residente nel territorio
nazionale che sia parte di una unione civile, contestualmente alla certifica-zione
dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.
Art. 14.
(Diritti dei figli e concorso all’adozione o
all’affidamento)
1. I figli delle parti dell’unione civile, nati
in costanza dell’unione civile, o che si pre-sumano concepiti in costanza
di essa se-condo i criteri di cui all’articolo 232 del co-dice civile,
hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.
2. Le parti dell’unione civile possono chiedere
l’adozione o l’affidamento di mi-nori ai sensi delle leggi vigenti, a
parità di condizioni con le coppie di coniugi.
3. In caso di separazione delle parti del-l’unione
civile, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall’articolo
155 del codice civile.
Art. 15.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)
1. Alle parti dell’unione civile sono estesi
tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge re-lativi all’assistenza
sanitaria e penitenziaria.
Art. 16.
(Forma della domanda dell’interdizione e
dell’inabilitazione)
1. Al secondo comma dell’articolo 712 del codice
di procedura civile sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: «e della parte del-l’unione
civile».
Art. 17.
(Incapacità o decesso della parte
di un’unione civile)
1. In mancanza di precedente volontà ma-nifestata
per iscritto dalla parte dell’unione civile, nell’ipotesi di sua incapacità
di inten-dere e di volere, anche temporanea, o di de-cesso, fatte salve
le norme in materia di in-terdizione o di inabilitazione, tutte le deci-sioni
relative allo stato di salute, o riguar-danti l’eventuale donazione di
organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni
funerarie, sono prese dall’altra parte dell’unione civile.
Art. 18.
(Regime patrimoniale dell’unione civile)
1. Con convenzione stipulata per atto pub-blico
le parti dell’unione civile devono sce-gliere all’atto della registrazione
il regime patrimoniale. Tale regime può essere modifi-cato in qualunque
momento nel corso dell’u-nione civile con atto stipulato nella mede-sima
forma.
2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta
di stipulare l’atto pubblico di cui al comma 1, si presume scelto il
regime di co-munione legale.
Art. 19.
(Partecipazione lavorativa all’impresa del
membro dell’unione civile)
1. All’articolo 230-bis del codice civile è aggiunto,
in fine, il seguente comma: «Ciascuna delle parti
dell’unione civile che abbia prestato attività
lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia
titolare l’altra parte, può rivolgersi al giudice per richie-dere
il riconoscimento della partecipazione agli utili
dell’impresa. Il giudice si pronun-zia ai sensi del primo, secondo e
terzo comma».
Art. 20.
(Conseguenze fiscali dell’unione civile)
1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano
dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare vengono estese alle
parti dell’unione civile.
Art. 21.
(Diritti di successione fra le parti
dell’unione civile)
1. La condizione di parte dell’unione ci-vile
è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti
e i doveri dei le-gittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
2. Nel libro secondo del codice civile, ogni
disposizione relativa al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferita
anche alla parte dell’unione civile o alle parti dell’unione ci-vile.
3. Nell’ipotesi in cui una delle parti del-l’unione
civile succeda all’altra per causa di morte, a titolo universale o a
titolo parti-colare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del
coniuge.
Art. 22.
(Risarcimento del danno causato dal fatto
illecito da cui è derivata la morte di una
delle parti dell’unione civile)
1. In caso di decesso di una delle parti dell’unione
civile derivante da fatto illecito, il giudice,
su richiesta dell’altra parte, può
porre a carico degli eredi cui è stato liqui-dato
il risarcimento del danno un assegno periodico
o in un’unica soluzione a favore del richiedente, il cui importo è stabilito
in relazione all’entità del risarcimento, alla du-rata dell’unione civile
e ai bisogni del bene-ficiario.
Art. 23.
(Militari e forze dell’ordine)
1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni
e le indennità riconosciuti ai militari in ser-vizio o agli appartenenti
alle forze dell’or-dine, in ragione dell’appartenenza ad un nu-cleo familiare,
sono estesi anche alle parti dell’unione civile.
Art. 24.
(Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione
di alloggi di edilizia popolare)
1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo
familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie
per l’assegna-zione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o
causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti
dell’unione ci-vile.
Art. 25.
(Inserimento in graduatorie occupazionali o
in categorie privilegiate di disoccupati)
1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo
familiare costituisca titolo o causa di preferenza
per l’inserimento in graduato-rie occupazionali o in categorie privilegiate
di disoccupati, tali diritti sono estesi, a pa-rità di condizioni, anche
alle parti dell’unione civile.
Art. 26.
(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)
1. Le parti dell’unione civile godono di tutti
i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque
connessi al rap-porto di lavoro subordinato o parasubordi-nato, o alla
sussistenza di un’attività di la-voro autonomo, previsti a favore dei
coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti,
dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici
e da qualsivoglia normativa che regoli i pre-detti rapporti.
2. La parte dell’unione civile è conside-rata
tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge.
Art. 27.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1978,
n. 392, in tema di successione
del contratto di locazione)
1. All’articolo 6 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, sono apportate le seguenti mo-dificazioni: a) il primo comma
è sostituito dal se-guente: «In caso di morte del conduttore, gli suc-cede
nel contratto la parte superstite e convi-vente al momento del decesso»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nell’eventualità che
lo stato di unione civile sia stato certificato dopo l’instaurarsi del
rapporto locativo il conduttore deve co-municare al locatore, a mezzo
lettera racco-mandata, il predetto stato di unione civile, trasmettendogli
la relativa certificazione».
CAPO III
NORME DI COORDINAMENTO
Art. 28.
(Modifiche al codice penale)
1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice
penale è sostituito dal seguente: «Non è punibile chi commette il fatto
in favore di un prossimo congiunto o dell’altra parte dell’unione civile».
2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice
penale è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361,
362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte
dell’u-nione civile da un grave ed inevitabile nocu-mento nella libertà
o nell’onore».
Art. 29.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All’articolo 35 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modifica-zioni: a) dopo le parole: «che sono
tra loro coniugi,» sono inserite le seguenti: «parti dell’unione civile,»;
b) nella rubrica le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti:
«, coniugio, o stato di unione civile».
2. All’articolo 36 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modifica-zioni: a)
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del
coniuge» sono inserite le seguenti: «, della
parte dell’unione civile»; b) al comma 1, lettera
b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite
dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell’unione civile»; c)
al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge»
sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge
o della parte dell’unione civile»; d) al comma
2, dopo le parole: «di coniugio» sono inserite le seguenti: «stato di
unione civile».
3. All’articolo 199 del codice di proce-dura
penale sono apportate le seguenti modi-ficazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte dell’unione civile dell’imputato
o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre.»;
b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e delle parti
dell’unione civile».
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