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Sintesi
Il matrimonio misto può essere celebrato in chiesa secondo il rito cattolico quando :

La parte (sposo o sposa) di religione cattolica:

1°-abbia compiuto l'iniziazione cristiana :
-battesimo
-comunione
-e cresima (se non ha ricevuto la cresima deve prepararsi a riceverla)
2°- si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; e di queste promesse che deve fare la parte cattolica sia tempestivamente informata l`altra parte in modo che sia realmente consapevole della promessa e dell`obbligo della parte cattolica;
3° entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti. E cioè:
1- unicità della coppia nell'amore reciproco
2- stabilità-indissolublità del legame matrimoniale
3- apertura all'accoglienza di figli(=non impedirne il concepimento con metodi anticoncezionali non-naturali) 
4- educazione dei figli alla fede cattolica

La parte (sposo o sposa) atea o di religione non cattolica :

non deve convertirsi al cristianesimo ma deve condividere i punti essenziali del matrimonio secondo la legge morale naturale :
1° si impegna davanti al parroco a non mettere ostacoli alla pratica religiosa della parte cattolica (non solo per le pratiche di culto, ma per tutta la vita morale cristiana)
2° si impegna davanti al parroco a non mettere ostacoli alla educazione cattolica dei figli ,
3° dichiara  davanti al parroco di condividere in coscienza i valori naturali del matrimonio
(di solito si compila una semplice dichiarazione) e cioè che il matrimonio che si celebra è
-unico, esclusivo,[nessuna apertura alla poligamia di fatto: avere una amante è poligamia di fatto]
-perpetuo, indissolubile [ cioè non sposarsi con la riserva di coscienza che se poi non va, lascio; in questo caso il matrimonio non ci sarebbe, sarebbe nullo]
-fecondo nel senso di aperto alla vita (senza preclusione alcuna , nè ideologica nè pratica, alla nascita di figli). [La parte non cattolica non è tenuta a dichiarare altro]

Se sono soddisfatte queste condizioni
quando entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio( cioè hanno seguito un corso per fidanzati e la parte non cattolica accetta i tre punti )
il Vescovo - di solito- concede alla parte cattolica la dispensa di sottostare al Codice e dunque di celebrare il matrimonio con rito cattolico.
Secondo il diritto in vigore nella Chiesa latina,infatti, un matrimonio misto necessita, per la sua liceità, dell' espressa licenza dell'autorità ecclesiastica, cioè del Vescovo della dioscesi in cui il matrimonio viene celebrato. Tale licenza va richiesta al parroco della Chiesa in cui il matrimonio viene celebrato.
La prima cosa da fare per la parte cattolica è quella di contattare il parroco della Chiesa in cui si vuole celebrare il matrimonio.

Per la celebrazione in Chiesa
- deve essere celebrato da un assitente della diocesi, vescovo, prete, o diacono , ci devono essere due testimoni e si deve praticare il rito cattolico
- il rito  prevede qualche formula diversamente recitata  dal celebrante.
- il rito ( evidentemente)  non prevede la partecipazione alla eucarestia ( comunione) della parte non cattolica
- la partecipazione al rito cattolico , alla parte non cattolica non dà nessuna partecipazione al  sacramento , non ha nessun effetto, non lega a nulla e nessuno se non al coniuge.
- Per la parte cattolica è un sacramento valido con tutti le implicazioni conosciute.

Il matrimonio celebrato con rito cattolico esclude la possibilità di ri-celebrarlo con altri riti religiosi.

“I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia”
Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana

Le Indicazioni, di seguito pubblicate, sono state elaborate e approvate dalla Presidenza della CEI. Esse costituiscono il punto di arrivo di una ampia riflessione effettuata dal Consiglio Episcopale Permanente, sulla base di apporti qualificati di teologi pastoralisti, di canonisti e di esperti in ecumenismo e in diritto islamico. Esse tengono anche conto dei contributi emersi nella consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali. Il documento intende proporre agli Ordinari diocesani talune indicazioni generali, finalizzate all’assunzione di una linea concorde nella soluzione dei singoli casi che si presentano a livello diocesano.

PRESENTAZIONE

Negli ultimi anni in Italia ha assunto una certa rilevanza la richiesta di celebrare nella forma religiosa il matrimonio fra una parte cattolica e una musulmana. Il fenomeno, determinato tra l’altro dalla tendenza di immigratimusulmani a trasferirsi nel nostro Paese e dal più generale aumento dei matrimoni interreligiosi, esige una specifica attenzione da parte della comunità cristiana e dei suoi pastori, anche al fine di individuare un indirizzo omogeneo nella verifica dei casi e nell’eventuale concessione della dispensa dall’impedimento dirimente di disparitas cultus, che invalida il matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata. Le implicanze esistenziali ed ecclesiali di questa problematica suggeriscono prudenza e fermezza e richiedono una riaffermata consapevolezza dell’identità cristiana e della visione cattolica sul matrimonio e la famiglia, anche in ragione delle conseguenze che ne derivano sul piano religioso, culturale, sociale e del dialogo interreligioso.

In tale contesto il Consiglio Episcopale Permanente, dopo una ponderata riflessione su taluni materiali predisposti dalla Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, ha chiesto alla Presidenza di elaborare alcune linee pastorali da offrire agli Ordinari diocesani, al fine di motivare, orientare e favorire indirizzi comuni e prassi omogenee in materia di matrimoni tra cattolici e musulmani nelle Chiese particolari che sono in Italia.

Le Indicazioni che seguono, redatte con l’apporto interdisciplinare di esperti, illustrano in modo schematico i contenuti essenziali di questo nodo pastorale, con specifica attenzione alla preparazione e alla celebrazione del matrimonio e all’accompagnamento della coppia sposata; offrono altresì alcune appendici documentarie e la necessaria modulistica. Il Consiglio Episcopale Permanente, valutato positivamente il testo delle Indicazioni, ha incaricato la Presidenza della CEI di renderle pubbliche, intendendo con ciò dare attuazione a quanto previsto dall’art. 23, lett. b) dello statuto della CEI.

Infatti il Consiglio Permanente ritiene che la celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana rappresenti attualmente un “problema di speciale rilievo per la Chiesa [...] in Italia”, meritevole di “un’autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l’azione concorde dei Vescovi”. Nel presentare le Indicazioni alle Chiese che sono in Italia, auspico che questo strumento pastorale guidi la riflessione sulla problematica dei matrimoni tra cattolici e musulmani e favorisca una prassi condivisa tra parroci, sacerdoti e operatori pastorali.

Roma, 29 aprile 2005 Festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia
Camillo Card. Ruini Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

IL CONTESTO PASTORALE

1. Le coppiemiste di cattolici emusulmani che intendono oggi formare una famiglia, alle difficoltà che incontra una qualsiasi altra coppia, devono aggiungere quelle connesse con le profonde diversità culturali e religiose. Far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà è un primo, fondamentale servizio da rendere a chi chiede un tale matrimonio.

2. Se infatti circa il matrimonio non mancano punti di convergenza tra islâm e cristianesimo, numerose e significative sono le differenze. Ciò impone un attento discernimento da attuare con e tra i nubendi: esso tocca non soltanto l’ambito della fede, ma investe anche aspetti molto pratici. L’esperienza mostra come sia rilevante, per esempio, la scelta del luogo di residenza della futura coppia e la fondata previsione di restarvi nel futuro: lo stabilirsi in Italia, o comunque in Occidente, offre al vincolo matrimoniale (e alla parte cattolica in particolare) maggiori garanzie, che invece nella maggior parte dei casi vengono meno quando la coppia si trasferisce in un Paese islamico. Tali elementi pratici dovranno essere tenuti accuratamente presenti in ordine alla concessione alla parte cattolica della dispensa dall’impedimento dirimente di disparitas cultus (can. 1086).
[ Cfr Appendice I: “Natura dell’impedimento di disparitas cultus” ]

3. In breve, l’esperienza maturata negli anni recenti induce in linea generale a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani.
[ «Per quanto riguarda il matrimonio fra cattolici e migranti non cristiani lo si dovrà sconsigliare, pur con variata intensità, secondo la religione di ciascuno, con eccezione di casi speciali, secondo le norme del CIC e del CCEO» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, istruzione Erga migrantes, 3 maggio 2004, n. 63).]
La fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati problemi concernenti l’esercizio adulto e responsabile della propria fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l’educazione religiosa dei figli, nonché la diversa concezione dell’istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà e degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le interferenze dell’ambiente familiare d’origine, costituiscono elementi che non possono essere sottovalutati né tanto meno ignorati, dal momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia, sino a condurla a fratture irreparabili.

4. Attesa la complessità dei fattori in questione, i matrimoni tra cattolici e musulmani devono essere comunque considerati unioni potenzialmente problematiche: pertanto è necessario adottare verso le persone coinvolte un atteggiamento molto chiaro e prudente, ancorché comprensivo. Anche se talvolta è dato di incontrare coppie cristianomusulmane di profondo spessore umano e spirituale, capaci di amalgamare specificità e differenze senza abdicare alla propria identità, non accade così nellamaggioranza dei casi, non solo per i rilevanti condizionamenti sociali e culturali, ma soprattutto a causa di un’antropologia culturale e religiosa profondamente diversa che le persone, talora inconsapevolmente, portano in sé.

5. Proprio da ciò deriva l’esigenza che si prospettino per tempo alle parti i problemi che quasi inevitabilmente si presenteranno, verificando così non solo la loro generica buona volontà, ma anche la disponibilità e la reale attitudine ad affrontarli di comune accordo.

LA VISIONE CRISTIANA DEL MATRIMONIO

6. Nella prospettiva cristiana il matrimonio è anzitutto un’istituzione voluta dal Creatore e governata dalla sua legge. Come tale appartiene all’ordine della creazione, perché rispecchia la volontà divina e risponde alla natura della persona umana il fatto che tra un uomo e una donna si instauri un rapporto stabile di profonda comunione e di amore esclusivo.

7. Il matrimonio, quindi, è un’istituzione sacra, voluta da Dio sin dall’inizio della creazione. Esso pertanto gode di dignità naturale ancor prima di essere illuminato dalla rivelazione e di essere accolto nella fede: l’uomo e la donna sono chiamati a unire le loro vite in un amore totale, attraverso un’alleanza che li rende «una sola carne» (Gn 2,24). Tale unione, frutto del loro amore, li costituisce in una relazione che è «a immagine di Dio» (Gn 1,27).

8. Il modo del tutto speciale con il quale Dio affida all’uomo e alla donna, marito e moglie, la continuazione - come suoi collaboratori - dell’esistenza umana, e li chiama a perseguire, attraverso l’amore reciproco, la complementarità e la perfezione e a edificare insieme la famiglia, è narrato nell’Antico Testamento ed è ribadito da Gesù (cfr Mt 19,4-5).

9. Nei primi due capitoli della Genesi, in modo mirabile il matrimonio è collegato con la volontà creatrice di Dio e inserito nel suo progetto creatore. I testi mettono in evidenza non solo la creazione sessuata degli esseri umani, ma anche l’unità e la reciproca complementarità dell’uomo e della donna. Questo fine del legame matrimoniale è espresso dalle parole di Adamo che, vedendo la donna, esclama: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa» (Gn 2,23). La profonda verità contenuta nell’esclamazione gioiosa di Adamo viene ripresa dai Profeti, che esaltano il matrimonio allorché, con linguaggio simbolico, definiscono l’alleanza tra Dio e il popolo di Israele proprio attraverso l’esperienza nuziale (cfr Os 2,19; Is 54,4ss.; Ez 16,7ss.).

10. Il mistero cristiano, manifestato dal matrimonio-sacramento affidato al ministero della Chiesa, si innesta sul piano della creazione: nel battezzato, la realtà creaturale viene elevata dallo specifico dono della grazia sacramentale. Tuttavia, il matrimonio naturale – preso in considerazione nel caso di unioni in cui uno o entrambi i contraenti non hanno ricevuto il battesimo - mantiene comunque intatti i valori in- 144 145 siti nell’atto del consenso, che impegna tutta la vita dei nubendi in un amore indissolubile, in una fedeltà incondizionata e nella disponibilità alla prole.

11. Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana non ha dignità sacramentale, esso nondimeno può realizzare i valori propri del matrimonio naturale e costituire per i coniugi una preziosa opportunità di crescita. Questa è la ratio che legittima la concessione della dispensa, quando l’Ordinario abbia escluso positivamente la sussistenza di un pericolo prossimo e insormontabile che minacci nella parte cattolica i valori soprannaturali, quali la fede, la vita di grazia, la fedeltà alle esigenze della propria coscienza rettamente formata, e sia certo che la parte musulmana non rifiuti i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non sia legata da un vincolo matrimoniale valido.

12. Il riconoscimento del diritto naturale di ogni uomo a contrarre matrimonio - diritto che il legislatore ecclesiastico tutela anche tra persone non partecipi della stessa fede religiosa - non equivale infatti alla concessione della dispensa come presa d’atto a posteriori di una decisione ormai maturata dalla coppia, per ‘regolarizzarne’ la posizione, ma deve accompagnarsi al ricorso a mezzi di carattere spiccatamente pastorale, tendenti a far comprendere alla parte battezzata quali sono i valori profondi, umani e soprannaturali, che la sua scelta deve considerare e difendere.

13. A tali condizioni, il rito sacro che unisce gli sposi può rappresentare veramente per loro un segno della grazia divina, una sorgente di ispirazione valoriale, un forte appello all’impegno personale. Attraverso le nozze, gli sposi domandano a Dio di essere presente nella loro vita, di avvalorare la promessa di fedeltà reciproca e di aiutarli nella donazione totale, ciascuno secondo la propria consapevolezza e scelta di fede.

ITINERARIO DI VERIFICA E DI PREPARAZIONE

a) Il momento del primo contatto e della conoscenza iniziale della coppia

14. Non è prudente che la coppia si presenti al sacerdote nell’imminenza delle nozze o quando tutto è già stato deciso: soprattutto in casi come questo, la preparazione del matrimonio richiede un’attenzione particolare, che non può essere elusa in maniera sbrigativa.

15. Sul piano concreto, è consigliabile assicurare la libertà di ciascuna delle parti rispetto all’altra anche nelle modalità d’incontro. La parte cristiana dovrà essere ascoltata in un primo tempo da sola. Anche alla parte musulmana, se lo desidera, deve essere riconosciuta la possibilità di incontrare separatamente il sacerdote. Va però ricordato che nelle comunità islamiche non si ha un tipo analogo di cura pastorale. Quando, dopo i primi colloqui, si valuta conveniente proseguire il dialogo, i successivi incontri potrebbero avvenire con la presenza di entrambi i membri della coppia.

16. È auspicabile che il sacerdote che incontra la coppia abbia una certa conoscenza dell’islâm, delle sue tradizioni, delle sue pratiche e della concezione islamica del matrimonio, per aiutare a discernere la globalità della situazione. È realistico ritenere che non ogni sacerdote disponga della preparazione adeguata per una corretta valutazione dei singoli casi: a questo fine si dovrebbe individuare in ogni vicariato o almeno a livello diocesano un sacerdote esperto, possibilmente coadiuvato da un gruppo di laici, in grado di affiancarsi ai parroci nell’opera di discernimento matrimoniale e di accompagnamento.

17. È utile che quanti preparano la coppia al matrimonio possano incontrare la famiglia della parte cristiana. Sebbene auspicabile, è difficile che la parte musulmana accetti di ammettere estranei a discutere del matrimonio con la propria famiglia. Non di rado per i genitori di entrambi i nubendi un tale matrimonio è un’esperienza traumatica. Molte giovani coppie incontrano una forte opposizione da parte dei loro parenti e amici: questo può portare al loro isolamento e potrebbe indurli a passi affrettati.

18. Per la coppia, il confronto con una terza persona è uno specchio talora impietoso, che mette a nudo le parole non pronunciate, i discorsi non affrontati e le possibili illusioni. Nel dialogo personale può emergere il senso delle promesse reciproche e della loro fattibilità, soprattutto se si dovesse decidere in quale luogo risiedere. Il dialogo aperto è anche utile per verificare che il matrimonio non sia sollecitato dalla parte musulmana in vista del raggiungimento di altri scopi, quali l’ottenimento del permesso di lavoro, dell’asilo politico o di vantaggi simili. In questa fase di approccio si potrebbe chiedere ai fidanzati come si sono conosciuti; come e dove si è manifestato il loro amore; che cosa c’è di comune tra loro; che cosa si aspettano dal matrimonio3. L’approfondimento di questi aspetti personali è assai utile per il sacerdote chiamato ad accompagnarli.

19. Al fine di accrescere nei fidanzati la consapevolezza circa le loro intenzioni, è conveniente rivolgere loro anche altre domande, come qui di seguito esemplificato.

CIRCA LA RELIGIONE: Come giudicate i vostri progetti di matrimonio dal punto di vista della fede personale e della pratica della vostra religione? â Cosa sapete della religione dell’altro? Provate a condividere le vostre idee sull’islâm e sul cristianesimo. â Su quali basi religiose contate di fondare la vostra convivenza? â Sino a quale punto sareste disponibili a partecipare ai riti e alle festività della religione del vostro partner?

CIRCA LA CULTURA: Quale conoscenza avete dei vostri rispettivi Paesi, della loro cultura e delle loro tradizioni? â Quale lingua usate per parlarvi? Avete già provato seriamente a imparare l’uno la lingua dell’altro, per evitare malintesi e conflitti? â Che consapevolezza avete dei reciproci pregiudizi?

CIRCA LA FAMIGLIA DI APPARTENENZA: Come hanno reagito i parenti, gli amici e la comunità al vostro progetto di matrimonio? Avete spiegato al vostro partner ciò che la vostra famiglia si aspetta da lui/lei in quanto membro della famiglia? Conoscete gli obblighi sociali, economici e religiosi a cui dovete attenervi?

«In caso di richiesta di matrimonio di una donna cattolica con un musulmano […], per il frutto anche di amare esperienze, si dovrà fare una preparazione particolarmente accurata e approfondita durante la quale i fidanzati saranno condotti a conoscere e ad “assumere” con consapevolezza le profonde diversità culturali e religiose da affrontare, sia tra di loro, sia in rapporto alle famiglie e all’ambiente di origine della parte musulmana, a cui eventualmente si farà ritorno dopo una permanenza all’estero »
(PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, istruzione Erga migrantes, n. 67).

CIRCA LA FAMIGLIA FUTURA: Dove avete intenzione di porre la vostra dimora? Vi siete scambiati i vostri rispettivi punti di vista riguardo ai figli e al loro numero, alla fedeltà, allamonogamia e alla poligamia, alle proprietà e alle finanze?
CIRCA I FIGLI: Quale educazione religiosa intendete dare ai figli? I vostri figli saranno battezzati come cattolici o faranno parte della comunità islamica? Saranno lasciati liberi di decidere una volta cresciuti?
CIRCA LE GARANZIE GIURIDICHE: Come garantirete il diritto all’eredità del partner cristiano, nel caso di trasferimento in un Paese islamico? â Potrà questi, in caso di bisogno, ottenere la custodia dei figli? Avete intenzione di consultare un esperto per formalizzare garanzie giuridiche a tutela del coniuge più debole?
CIRCA LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO: Qual è la forma di celebrazione più conveniente per le vostre nozze?

20. A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall’impedimento di disparitas cultus. Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un’ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo.

21. Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile.

22. Se invece il colloquio giunge a un esito positivo, consolidando la convinzione che sia possibile e opportuno concedere la dispensa dall’impedimento, si inviterà la coppia a intraprendere il consueto cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio.

b) Il tempo della preparazione

23. È il momento in cui invitare la parte cattolica a frequentare il corso di preparazione al matrimonio, spiegando alla parte musulmana che la sua partecipazione, benché non obbligatoria, sarebbe auspicabile per comprendere meglio il significato del matrimonio cristiano.

24. Qualora la parte musulmana accetti l’invito a prendere parte agli incontri, il parroco può chiederle di spiegare il proprio punto di vista sul matrimonio. Il confronto con altre coppie che vivono l’analoga esperienza di preparazione prossima alle nozze può essere per i due l’occasione per approfondire la consapevolezza della propria scelta.

c) Il tempo della decisione

25. Conclusa la preparazione, la coppia deve essere aiutata a chiarire tutti i risvolti insiti nella scelta di celebrare il matrimonio in forma religiosa.

26. È importante conoscere anche che cosa pensino di un tale matrimonio genitori e parenti della parte musulmana.

27. Per la forma liturgica della celebrazione del matrimonio, ci si atterrà alle disposizioni contenute nel Rito del matrimonio (cap. III) per quanto concerne le nozze fra una parte cattolica e una parte non battezzata. d) L’accompagnamento pastorale successivo al matrimonio

28. Il sostegno pastorale offerto alla coppia non può limitarsi al periodo della preparazione al matrimonio, ma deve riguardare lo svolgersi della vita familiare, soprattutto in riferimento ai contrasti che potranno sorgere: il marito musulmano consentirà davvero alla moglie cattolica di frequentare la chiesa, di assumere parte attiva nella parrocchia, di ricevere a casa il sacerdote per una visita di carattere pastorale? Quali forme concrete assumerà l’educazione religiosa dei figli?

29. Se i coniugi decidono di stabilirsi in Europa, è la parte musulmana – di solito l’uomo – che ha più stimoli ad adattarsi. Quando, invece, viene deciso il trasferimento in un Paese islamico, la parte cattolica – nella stragrande maggioranza dei casi, la donna – dovrà probabilmente affrontare notevoli difficoltà (dinamiche di vita di coppia, educazione dei figli e autorità su di loro, rapporto con la famiglia del marito, soggezione al diritto di ripudio unilaterale da parte del marito, accettazione sociale della poligamia, ecc.). Fra l’altro, non deve essere sottovalutato il reale disagio che vivrà nello sforzo d’integrazione nell’ambiente. In questi casi è importante il ruolo che potranno svolgere le comunità cattoliche locali, per cui la persona andrebbe aiutata fornendole anticipatamente riferimenti sicuri in loco.

30. L’educazione dei figli, in particolare, costituisce una questione molto importante e delicata. I coniugi dovrebbero sforzarsi di educare i figli nel rispetto della religione di entrambi, insistendo sui valori comuni quali: la trascendenza come dimensione essenziale della vita e la necessità di coltivare l’ambito spirituale, la preghiera, la carità, la giustizia, la fedeltà, il rispetto reciproco, ecc. Con altrettanta chiarezza dovrebbero però formare i figli alla valutazione critica delle differenze sul piano della fede - decisamente spiccate - e su quello dell’etica, in particolare per quanto concerne la pari dignità fra uomo e donna, la libertà religiosa e l’integrazione.

31. In queste famiglie non si può, infatti, trascurare il pericolo, presente sia per i coniugi sia per i figli, di scivolare in una sorta di indifferentismo religioso, finalizzato a evitare eccessive tensioni.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E ACCOMPAGNAMENTO FAMILIARE

32. Per la valida celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana, ordinariamente deve essere osservata la forma canonica e la celebrazione liturgica deve aver luogo come previsto in questi casi (cfr can. 1108 § 1 e Rito del matrimonio, cap. III): il consenso deve essere manifestato di fronte al parroco o a un suo delegato in presenza di due testimoni, nel corso di una liturgia della Parola, escludendo la celebrazione eucaristica. In ogni caso, non dovrà avere luogo un’altra celebrazione delle nozze con rito islamico (cfr can. 1127 § 3). Non è invece vietata la cosiddetta “festa di matrimonio” islamica, purché non contenga elementi contrari alla fede della parte cattolica.

33. In presenza di ragioni che rendono inopportuna la celebrazione liturgica del matrimonio, è possibile chiedere e ottenere la dispensa dalla forma canonica (cfr cann. 1127-1129). Le ragioni che potrebbero giustificare tale richiesta sono in particolare «quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o amicizia con il ministro acattolico, l’opposizione che incontra nell’ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all’estero in ambiente non cattolico, e simili». L’Ordinario può concedere lecitamente la dispensa dalla forma canonica solo quando riconosca l’adeguatezza delle ragioni addotte e dopo aver consultato l’Ordinario del luogo in cui verrà celebrato il matrimonio, nel caso in cui la celebrazione avvenga fuori dal territorio della propria diocesi.

34. Condizione per la validità di un matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica è che sia comunque osservata una qualche forma pubblica di celebrazione (cfr can. 1127 § 2). In Italia la celebrazione delle nozze deve avvenire davanti a un legittimo ministro di culto, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio.

35. Occorre in ogni caso tenere ben presente che, qualora i nubendi decidano di sposarsi senza che la parte cattolica abbia ottenuto la prescritta dispensa dall’impedimento di disparitas cultus
[ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990, art. 50 b; cfr anche ID., Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, 25 luglio 1993, n. 89. 5 ID., Decreto generale sul matrimonio canonico, art. 50 c. ]
o dalla celebrazione e secondo la forma canonica (per esempio, scegliendo semplicemente il rito islamico), il matrimonio è invalido: di conseguenza la parte cattolica viene a trovarsi in una situazione matrimoniale irregolare e non può accostarsi ai sacramenti, in particolare alla comunione eucaristica.

36. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana celebrato in Italia può conseguire gli effetti civili previsti dalla normativa concordataria. Si dovrà pertanto provvedere ai consueti adempimenti (pubblicazioni alla casa comunale e successiva trascrizione).

37. L’eventuale esenzione dall’obbligo di avvalersi del riconoscimento del matrimonio agli effetti civili potrà essere concessa dall’Ordinario del luogo per gravi motivi, secondo la normativa generale.

Appendice 1
NATURA DELL’IMPEDIMENTO DI DISPARITAS CULTUS

38. Secondo la dottrina cattolica, il matrimonio ha dignità sacramentale solo quando è celebrato da due battezzati. Nel caso di matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata, la competenza della Chiesa cattolica sul vincolo di diritto naturale si fonda sul fatto che uno dei due nubendi è battezzato cattolico (cfr can. 1059) e si traduce nella concessione o meno della dispensa che toglie l’impedimento dirimente alle nozze. La dispensa deve essere richiesta dal parroco della parte cattolica all’Ordinario del luogo, normalmente attraverso il competente ufficio della Curia diocesana. A tale scopo ci si può avvalere del modulo XIII (cfr l’allegata Modulistica, Scheda n. 1). Il parroco deve anche accertare, nelle modalità consuete, lo stato libero della parte musulmana. Tenuto conto della peculiarità del caso, è opportuno che i nubendi si presentino al parroco almeno sei mesi prima delle nozze.

39. Con la normativa canonica che disciplina tali matrimoni la Chiesa, da un lato, intende tutelare la fede della parte cattolica: per questo ha stabilito l’impedimento dirimente di disparitas cultus (cfr can. 1086 § 1), in forza del quale è invalido il matrimonio eventualmente contratto dal fedele cattolico con una parte non battezzata; d’altro canto, essa riconosce che, nella concreta vicenda esistenziale di una persona, il matrimonio di una parte cattolica con un non battezzato può realizzare valori positivi di indubbio rilievo, quali l’esercizio del diritto alle nozze e alla procreazione con la persona liberamente scelta, in una comunione di vita fedele e indissolubile, secondo il progetto primordiale di Dio sull’uomo e sulla donna.

40. Per queste ragioni l’Ordinario del luogo, qualora si diano certe condizioni, ha la facoltà di dispensare il fedele cristiano dall’impedimento invalidante e di ammetterlo alla celebrazione di un valido matrimonio. Sotto il profilo sistematico, l’istituto della dispensa si traduce nell’esonero dal vincolo della legge (nel caso in specie, quella che sancisce l’esistenza di tale impedimento, che renderebbe nullo il matrimonio), di fronte al bene prevalente del fedele (nel caso in specie, il fatto che questi non permanga in una convivenza di fatto o in un matrimonio civile), posto che si realizzino tutte le condizioni richieste per il consenso a un matrimonio integro nell’essenza, nei fini e nelle proprietà essenziali, cioè in cui entrambi i nubendi accolgano come valori l’unità, l’indissolubilità, la fedeltà e l’apertura alla prole.

41. L’Ordinario del luogo può concedere lecitamente la dispensa - che rimane in ogni caso un atto discrezionale e valido solo quando sussista una giusta e ragionevole causa (cfr can. 90 § 1) - dall’impedimento di disparitas cultus solo dopo avere verificato l’esistenza di alcuni requisiti (cfr can. 1086 § 2).

a) In primo luogo, essi riguardano la parte cattolica, che deve: â dichiarare di essere pronta a evitare il pericolo, insito nel matrimonio con una parte non battezzata, di abbandonare la fede cattolica; â promettere di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella fede cattolica. Merita di essere sottolineata la differenza che caratterizza i due impegni assunti dalla parte cattolica: mentre la salvaguardia della fede cattolica è un valore assoluto che dipende fondamentalmente dalla coscienza rettamente formata e dalla forza morale del singolo, le scelte concrete in ordine all’educazione dei figli coinvolgono egualmente - nel nostro sistema di valori e negli ordinamenti giuridici dei Paesi occidentali - entrambi i genitori, e nel mondo islamico il padre a titolo del tutto speciale. Può pertanto darsi l’eventualità che la parte cattolica, per lo più la donna, pur avendo assunto un impegno vero e sincero, si trovi poi nell’oggettiva impossibilità di mantenerlo. Nel caso specifico, si tenga presente che i musulmani osservanti ritengono di avere l’obbligo di educare senz’altro i figli maschi nella propria credenza. La parte cattolica, su invito ed eventualmente con l’aiuto del parroco, verifichi approfonditamente e senza accontentarsi di rassicurazioni generiche le intenzioni e le disposizioni in merito della parte musulmana, così da offrire all’Ordinario del luogo gli elementi necessari per ponderare la convenienza della concessione della dispensa. Per manifestare e assumere gli impegni della parte cattolica si può usare ilmodulo XI (cfr Modulistica, Scheda n. 2).

b) La parte musulmana deve essere informata degli impegni che la parte cattolica è tenuta ad assumere; ciò deve constare negli atti. Nel rispetto della libertà di coscienza, non le viene richiesta alcuna sottoscrizione che la vincoli a impegni equivalenti, pur restando auspicabile che dia garanzie adeguate di tenere veramente un atteggiamento rispettoso, tale da permettere alla parte cattolica di adempiere gli impegni assunti. È conveniente non attendere il momento dell’esame dei coniugi per far conoscere alla parte musulmana gli obblighi a cui è tenuta la parte cattolica e dei quali anch’essa deve essere realmente consapevole. Per realizzare tale informazione si può usare il modulo XI (cfr Modulistica, Scheda n. 2).

c) Entrambe le parti devono essere istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non possono essere esclusi da nessuno dei due. Questo aspetto è da tenere distinto dai precedenti, che vedevano i due nubendi muoversi su piani diversi, dal momento che solo la parte cattolica era tenuta positivamente a impegnarsi. I fini del matrimonio sono indicati nel can. 1055 § 1 e consistono nel bene dei coniugi e nella generazione ed educazione della prole. Le proprietà essenziali del matrimonio, espresse nel can. 1056, sono l’unità (non vi possono essere per una persona più vincoli matrimoniali validi in atto contemporaneamente) e l’indissolubilità (cioè la perpetuità) del vincolo. L’esclusione anche di uno solo di questi elementi da parte di uno dei contraenti, snaturando l’istituto delmatrimonio così come configurato da Dio nel piano della creazione, rende invalido il matrimonio. Non si tratta, infatti, di caratteri rimessi alla libera disponibilità delle parti o subordinati all’appartenenza alla Chiesa cattolica: chi li rifiuta (battezzato o meno), rifiuta con ciò il matrimonio stesso. Un’attenzione particolare deve essere dedicata al bene della fedeltà coniugale, che può essere seriamente minacciato dalla diversa comprensione di questo valore, connessa con la differente prospettiva, non solo culturale ma anche antropologica, propria del mondo islamico, il quale non mette sullo stesso piano l’uomo e la donna: la fedeltà coniugale è infatti intesa come un diritto dell’uomo verso la donna, in senso stretto esigibile solo da lui.

42. Poste queste premesse, è necessario verificare in maniera approfondita l’orientamento e la volontà di entrambi i contraenti su questi punti, prestando particolare attenzione alla parte musulmana: è possibile che questa condivida solo genericamente un orientamento culturale e di pensiero contrario ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio, ma di fatto non li escluda con un atto di volontà personale e positivo in riferimento al proprio matrimonio. Nel corso di questa verifica potrebbero infatti emergere circostanze nuove, quali una presa di coscienza più approfondita ed eventualmente un forte disagio della parte cattolica di fronte agli orientamenti del futuro coniuge su materie così delicate; tale evenienza dovrebbe suggerire all’Ordinario di ponderare in maniera ancora più attenta l’eventuale concessione della dispensa. Anche nel caso in cui la verifica non lasci spazio a ombre circa le intenzioni della parte musulmana, non è inutile proporle un’istruzione adeguata sul significato e sulle implicazioni morali ed esistenziali dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio, che entrambe le parti sono tenute a rispettare. Se invece risultasse positivamente che la parte musulmana di fatto intenda e voglia, anche solo ipoteticamente, applicare orientamenti contrari ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio alle nozze che sta per contrarre, ciò comporterebbe inevitabilmente la nullità del vincolo (cfr can 1101 § 2), e di conseguenza l’impossibilità assoluta di concedere la dispensa dall’impedimento.

43. Come si vede, è sempre necessario vagliare attentamente le reali intenzioni della parte non cristiana, motivando l’eventuale rifiuto della dispensa con il contrasto insanabile fra le intenzioni del nubendo e la concezione cattolica del matrimonio. Non si trascuri il fatto che dichiarazioni rilasciate solo per compiacere il parroco o la parte cattolica, ma non rispondenti alle effettive intenzioni della parte musulmana, potrebbero costituire il presupposto per dare corso al procedimento per la dichiarazione di nullità del matrimonio.

44. Si tenga inoltre presente che, se la coppia intende stabilirsi in un Paese islamico, è oggettivamente assai improbabile che, al di là della soggettiva buona volontà, la parte cattolica possa adempiere gli impegni assunti per ottenere la concessione della dispensa. In questo caso – cioè in presenza dell’intenzione manifestata sin dall’inizio di procedere a tale trasferimento – non è conveniente che l’Ordinario conceda la dispensa, anche di fronte all’eventualità che, per conformarsi alle leggi dello Stato islamico e sotto la pressione sociale, la coppia sia poi indotta a celebrare il matrimonio islamico. A tutela della moglie cattolica si potrebbe tuttavia tollerare la celebrazione del matrimonio civile in Italia, anche nei casi in cui esso non venga riconosciuto dallo Stato del coniuge e non possa tutelare adeguatamente la posizione della donna, essendo colà ammessa la poligamia. In tali Paesi i figli non potranno che essere musulmani e, qualora la coppia vi si trasferisse dopo avere trascorso alcuni anni in Italia, essi, se battezzati, dovrebbero apostatare la fede cristiana. Si deve altresì ammonire la parte cattolica sulla gravità delle conseguenze derivanti dall’eventuale emissione della professione di fede islamica, che configurerebbe una vera e propria apostasia.

Appendice 2
LA SHAHÂDA (LA PROFESSIONE DI FEDE MUSULMANA)

45. Le considerazioni contenute nell’Appendice I riguardano principalmente il caso – statisticamente molto più frequente – di una donna cattolica che voglia sposare un uomo musulmano. Una serie di problematiche particolari sorge nel caso in cui sia un uomo cattolico a voler sposare una donna musulmana: tale unione infatti è severamente vietata dalla legge coranica, in forza dell’impedimento di “differenza di religione”, secondo il quale il maschio musulmano può sposare una «donna del Libro», cioè una donna ebrea o cristiana (Corano, 5, 5); mentre una musulmana non può sposare un «politeista » (Corano, 2, 221) o un «miscredente» (Corano, 60, 10), categorie all’interno delle quali sono annoverati anche cristiani ed ebrei. Negli ordinamenti giuridici dei Paesi islamici spesso l’autorizzazione civile alla celebrazione presuppone l’emissione della shahâda da parte del contraente non musulmano (qui, cattolico), ossia della professione di fede musulmana6.

46. Il problema si pone normalmente, in Italia, quando si intenda contrarre matrimonio canonico a cui conseguono anche gli effetti civili; in tal caso, può accadere che il consolato del Paese islamico non trasmetta i documenti all’ufficiale dello stato civile se prima non risulti che il contraente cattolico ha emesso la shahâda. Non di rado, per aggirare l’ostacolo, il cattolico in questione pronuncia o sottoscrive la shahâda, pensando di compiere una mera formalità. In realtà, egli pone un atto di apostasia dalla fede cattolica emanifesta una vera e propria adesione all’islâm. Il parroco deve illustrare al contraente cattolico il vero significato della shahâda, ammonendolo che non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un vero e proprio abbandono formale della fede cattolica. Shahâda significa in arabo “testimonianza” (professione di fede) e la sua formulazione è la seguente: Lâ ilâha illâ Allâh wa Muhammad rasûl Allâh, e cioè: “Non c’è divinità all’infuori di Dio e Maometto è l’inviato di Dio”. Con la preghiera, il digiuno nel mese di Ramadân, l’elemosina e il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri fondamentali dell’islâm. Pronunciata in arabo e talora semplicemente sottoscritta davanti a due testimoni, è sufficiente per provare la conversione all’islâm, assoggettandosi ai diritti e ai doveri della comunità islamica. Tale professione di fede, se compiuta consapevolmente, costituisce un atto formale di abbandono della Chiesa cattolica (cfr can. 751), il quale, quando assume la sostanza di vero delitto, risulta sanzionato dal can. 1364 (scomunica latae sententiae).

47. Nel caso ipotizzato, si potrebbe valutare con l’Ordinario l’eventualità di ricorrere alla previa celebrazione del matrimonio nel rito civile, procedendo solo in un secondo momento alla celebrazione canonica, per superare il mancato rilascio dei documenti da parte del consolato. La normativa italiana, infatti, consente di celebrare il matrimonio civile con una musulmana senza la dovuta documentazione e senza il “nulla osta” internazionale, in quanto la disparità di trattamento prevista dalla legislazione islamica contrasta con la Costituzione italiana, secondo il principio della reciprocità8. Il matrimonio civile così celebrato, però, sarà valido solo per l’ordinamento italiano e non nel Paese d’origine della donna musulmana; la coppia perciò, con ogni probabilità, dovrà affrontare problemi gravosi in rapporto sia alla famiglia, sia al Paese d’origine. emissione esime sia dalla forma canonica (cfr cann. 1108, 1117) sia dall’impedimento di disparitas cultus (cfr can. 1086 § 1). Il cattolico, che ha emesso tale professione e si presenta al parroco chiedendo il matrimonio canonico, è tenuto a ritrattare formalmente tale atto prima del matrimonio; se la parte cattolica rifiuta di farlo, seppur ammonita delle gravi conseguenze dell’apostasia, deve essere rimandata al matrimonio civile. In ogni caso, la questione deve essere rimessa alla prudente valutazione dell’Ordinario del luogo. L’art. 27 della legge n. 218/1995 sottopone la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio alla legge nazionale di ciascun nubendo al momento della celebrazione. Qualora l’impedimento previsto dalla legge risultasse contrastante con l’ordinamento italiano, l’autorità italiana potrebbe legittimamente invocare il limite dell’ordine pubblico, come nel caso del divieto per la donnamusulmana di sposare un non musulmano. L’impedimento si pone in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito, oltre che dalla Costituzione, da numerosi atti internazionali in tema di tutela dei diritti dell’uomo, quali gli artt. 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’ordine pubblico può giustificare la mancata produzione del nulla osta al matrimonio richiesto agli stranieri dall’art. 116 del codice civile.

Appendice 3
ALCUNI ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL MATRIMONIO NELL’ISLÂM

a) Il matrimonio come contratto

48. Il matrimonio nell’islâm ha un significato e un valore religioso, in quanto voluto da Dio. Dal Corano risulta un’immagine ricca del matrimonio; in essa ritroviamo anche le due finalità essenziali della tradizione cristiana, espresse nei valori della riproduzione della specie e dell’istituzione di una relazione di pace, rispetto, affetto e misericordia fra gli sposi. In modo più scarno, invece, il diritto islamico vede nel matrimonio un contratto che rende leciti i rapporti sessuali fra gli sposi. Si tratta di un contratto bilaterale privato, per la cui validità non è necessaria una celebrazione pubblica.

b) Una famiglia patriarcale, con doveri e ruoli prestabiliti

49. La famiglia che nasce dal matrimonio islamico è sottoposta all’autorità del marito e si basa su doveri e diritti dei coniugi ben definiti. L’ideale coranico della famiglia è patriarcale, per cui l’uomo è il perno della vita familiare. L’impronta patriarcale resiste anche oggi, sebbene interpellata e parzialmente modificata dai moderni cambiamenti sociali. La superiorità maschile si manifesta anche negli atti sociali, come nel rendere testimonianza o nella divisione dell’eredità. In base a questa preminenza, il diritto stabilisce i ruoli, i reciproci diritti e i doveri dei membri della famiglia. Fra i coniugi vi sono anzitutto doveri reciproci, come la coabitazione, il rispetto, l’affetto, la salvaguardia degli interessi morali e materiali della famiglia, la reciproca vocazione successoria, la congiunzione agli sposi dei figli nati dal matrimonio, la creazione di parentela per alleanza.

50. I diritti della sposa sono il mantenimento da parte del marito, l’uguaglianza di trattamento delle mogli nel matrimonio poligamico, la possibilità di visitare i parenti e riceverne la visita, l’amministrazione dei propri beni senza il controllo del marito, la custodia dei figli in tenera età, ma sempre sotto il controllo paterno o del tutore legittimo. La tutela dei figli spetta al padre, che decide e controlla la loro educazione, in particolare che siano educati nell’islâm. In caso di scioglimento del matrimonio, la custodia dei figli spetta alla madre. La custodia del figlio maschio cessa con la pubertà, mentre la custodia della figlia dura fino al matrimonio di questa.

51. I diritti dello sposo sono la fedeltà e l’obbedienza da parte della moglie, l’allattamento dei figli al seno da parte della moglie, la vigilanza sul buon andamento della casa, il rispetto dovuto dalla moglie ai parenti del marito. Solo il padre istituisce la filiazione legittima e il diritto legittimo all’eredità.

c) Lo scioglimento del matrimonio: ripudio e divorzio

52. Il ripudio, previsto e regolato dal Corano, è un atto unilaterale del marito, che rompe il contratto matrimoniale. Il diritto islamico spiega che il matrimonio, essendo un contratto bilaterale privato, può essere sciolto privatamente. Lo scioglimento avviene per ripudio, divorzio o decesso di uno dei congiunti. Il marito ha il diritto, unilaterale e assoluto, di pronunciare il ripudio. La donna può decidere, in alcuni casi determinati, di chiedere al giudice il ripudio dietro pagamento di un compenso al marito consenziente, quando i dissapori della coppia siano insanabili.

53. In taluni casi il giudice stesso pronuncia la separazione definitiva tra gli sposi. Quest’ultima forma di scioglimento, che ha una certa analogia con il divorzio giudiziario, si applica in determinati casi, come l’assenza prolungata delmarito dal tetto coniugale, la sua carcerazione, l’omissione prolungata del pagamento del mantenimento della moglie, il maltrattamento eccessivo. Alcuni Stati a maggioranza islamica (per esempio, la Tunisia e la Turchia) proibiscono il ripudio, o lo sottopongono al controllo giudiziario.

d) La poligamia

54. La poligamia è consentita dal Corano fino a quattro mogli e a tutte le concubine desiderate. Si esige l’equità di trattamento delle mogli da parte del marito. Nel diritto e nella tradizione, fino a oggi, la poligamia è lecita, sebbene, per motivi economici, sia in regresso. Normalmente l’equità di trattamento delle donne viene intesa, dai giuristi islamici, in senso “quantitativo”. La Tunisia, interpretando l’equità in senso “psicologico”, ha abolito la poligamia, mentre altri Stati sottopongono al giudice la verifica delle condizioni di sussistenza della capacità per il matrimonio poligamico.

e) Etica della sessualità e della vita fisica

55. In generale manca una riflessione antropologica congrua sul senso, il valore e il fine della sessualità. La fornicazione e l’adulterio della donna sono peccati particolarmente gravi per l’islâm. La riflessione è invece liberale riguardo alla regolazione delle nascite, anche se la mentalità popolare incoraggia la fecondità. I giuristi ammettono la liceità di ogni tipo di contraccezione. Gli Stati, non di rado, favoriscono politiche di contraccezione indiscriminata per risolvere il problema demografico. Quanto alla sterilizzazione, maschile e femminile, essa è giudicata illecita, in base al principio di integrità del corpo umano.

56. L’aborto è condannato, a meno che non si renda necessario per salvare la vita della madre; viene comunque considerato una forma minore di infanticidio. I giuristi, pertanto, vietano l’aborto dopo il quarto mese o sempre, eccetto il caso di pericolo per la salute della madre. È però ammesso l’aborto del “feto malformato”. La fecondazione eterologa è vietata, mentre viene ammessa quella omologa.

f) I rapporti tra genitori e figli

57. Il padre provvede al mantenimento e all’orientamento educativo dei figli; la madre esercita la custodia sui figli e li educa nella fanciullezza, in nome e nella religione del padre.

58. Altri principi generali importanti nell’islâm sono la solidarietà nella famiglia patriarcale, il rispetto dei beni dell’orfano e infine la proibizione dell’adozione. I figli devono obbedienza, riconoscenza e rispetto ai genitori e ricevono dal padre il consenso, o il diniego, al loro progetto di vita e di matrimonio.

59. I ruoli familiari, maschile e femminile, ben delineati e distinti, spiegano certi comportamenti oppositivi dei ragazzi e dei giovani immigrati musulmani verso figure femminili autorevoli. Il padre è responsabile dei rapporti sociali per tutto quanto concerne l’educazione dei figli, mentre nei Paesi europei quest’incombenza spesso spetta alla madre; le due culture, quindi, usano talora codici opposti, con il rischio di possibili fraintendimenti.

 

Appendice 4
MODULISTICA

Scheda n. 1 (modulo XIII)

DOMANDA DI DISPENSA DALL’IMPEDIMENTO PER MATRIMONIO TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE NON BATTEZZATA

Eccellenza Reverendissima, il sottoscritto parroco espone il seguente caso di richiesta di matrimonio canonico:
il/la signor/a _____________________________________________________,
nato/a a _________________________ (________________), il____________
chiede di contrarre matrimonio con _______________________________,
nato/a a _________________________ (________________), il____________.
La parte richiedente è cattolica, mentre l’altra parte non è battezzata
e appartiene alla religione __________________________.
Si verifica pertanto il caso previsto dal can. 1086 del codice di diritto canonico, e sussiste l’impedimento di disparità del culto. Entrambi i contraenti sono istruiti sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio. In particolare, la parte cattolica è stata esortata a valutare con attenzione le conseguenze derivanti dall’unione matrimoniale con persona non battezzata. Poiché consta che nessuno dei fini o delle proprietà essenziali del matrimonio viene escluso dai contraenti, esprimo parere favorevole affinché sia concessa la dispensa dal suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi :
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
La parte cattolica, in mia presenza, ha dichiarato di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare tutto quanto è in suo potere affinché i figli ricevano il battesimo e un’educazione cattolica. Ho informato in proposito l’altra parte, la quale si è dichiarata consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Infine, ho accertato lo stato libero dei nubendi. Alla domanda allego documentazione relativa ai suddetti adempimenti.

In fede.
Il parroco ___________________

Luogo e data _______________

Allegati:
1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (mod. XI)
2. Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (mod. XI)
3. Stato libero dei contraenti (cfr Decreto generale sulmatrimonio canonico, art. 49)

Scheda n. 2 (modulo XI)

DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI
DICHIARAZIONE DELLA PARTE CATTOLICA

Nell’esprimere il consenso libero e irrevocabile che mi unirà in comunione di vita e di amore con ____________________________________, dichiaro di aderire pienamente alla fede cattolica e d’essere pronto/a ad allontanare i pericoli di abbandonarla;mi impegno ad adempiere imiei doveri verso il coniuge, nel rispetto del suo credo religioso. In ordine alla procreazione ed educazione dei figli prometto sinceramente di fare quanto è in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

In fede :____________________________ (firma del contraente cattolico)
Luogo e data _____________________

ATTESTAZIONE DEL PARROCO

Il sottoscritto parroco __________________________
dichiara di aver informato il signor/la signora ______________________________________
delle dichiarazioni e promesse sottoscritte dalla parte cattolica con cui intende celebrare il matrimonio cristiano.
Attesto che l’interessato/a è consapevole degli impegni assunti dal futuro coniuge cattolico, come risulta da sua dichiarazione verbale – resa in presenza di ___________________ e di ______________________;
– (oppure) e dalla sottostante firma per presa visione.
Data e luogo _____________________ ____________________________
(firma del contraente acattolico) __________________
(firma del parroco) ----------------------

Scheda n. 3

DICHIARAZIONE DELLA PARTE MUSULMANA

Nel giorno del mio matrimonio, davanti a Dio, in piena libertà voglio creare con
________________________________
una vera comunione di vita e d’amore. Con questo impegno reciproco intendiamo – e io in prima persona intendo – stabilire tra di noi un legame indissolubile, che nel corso della nostra vita niente potrà distruggere.
Io so che_____________________________________ si impegna in un matrimonio monogamico e irrevocabile. Altrettanto io mi impegno ugualmente alla fedeltà per tutta la nostra vita. Io sarò per lei/lui un vero sostegno e lei/lui sarà la mia unica sposa (il mio unico sposo).
In fede
Data e luogo _____________________ __________________________
(firma dell’interessato) __________________
(firma del parroco) __________________

La dichiarazione va distinta accuratamente da quella del modulo XI. Infatti, mentre questa è obbligatoria e la sua formulazione è quella prescritta dal Decreto generale sul matrimonio canonico, la presente invece è funzionale solo alla certezza che il parroco deve acquisire circa la sussistenza di tutti gli elementi per la celebrazione valida del matrimonio e può dare altresì una certa tutela alla parte cattolica.

approfondimenti indispensabili :

MATRIMONI TRA CRISTIANI E MUSULMANI :

Leggere bene l ' articolo : IL MATRIMONIO ISLAMICO - NIKAH

MATRIMONI TRA CRISTIANI ED EBREI :

Leggere bene l'articolo : FIDANZAMENTO E MATRIMONIO NELL'EBRAISMO

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